Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1951, n. 63
Versione
14 marzo 1951
Art. 1. Articolo unico.

Nei concorsi per ufficiale sanitario gia' banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all' art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell' art. 2, lettera a) della legge 10 marzo 1949, n. 55 , si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale.
Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualita' di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualita' di interno.
Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interno, ogni commissario potra' disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.

Entrata in vigore il 14 marzo 1951