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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7296 del Ruolo Generale dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Rapolla e Ester De Vita, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Del Vecchio, in Salerno al c.so Garibaldi, 142
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Simone Labonia, insieme al quale elett.te domicilia in Salerno, alla via F. Gaeta, 7.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, – la società , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. - ha proposto opposizione avverso il d.i.n. 1730/2019 , reso dal Tribunale di
Salerno, in persona del dott. Corrado D'Ambrosio, con il quale è stato ingiunto, ad essa società, il pagamento, in favore della società della somma di €.7.140,00, oltre interessi Controparte_1
legali e spese della procedura, a titolo di importo dovuto in virtù di fattura emessa dalla società ricorrente.
L'opponente eccepiva, in via preliminare” accogliere la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso dal Giudice incompetente, con condanna alle spese di lite della società con attribuzione ai sottoscritti Controparte_1
difensori che se ne dichiarano antistatari. Sempre in via preliminare respingere, qualora avanzata, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante il disconoscimento del credito e l'assenza di certezza liquidità ed esigibilità del credito, stante la sollevata eccezione di prescrizione del credito, comunque disconosciuto, nonchè la fondatezza dell'opposizione in quanto basata su prova scritta e comunque di facile e pronta esecuzione. Nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi gradatamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato Decreto Ingiuntivo, perché inammissibile, improponibile ed infondato oltre che nullo. Dichiarare il presunto credito azionato, prescritto ai sensi dell'art. 2956
c.c. Per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Immobiliare a titolo di prezzo” Pt_1
Con propria comparsa si costituiva la società “ , la quale concludeva per il Controparte_1
rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del d.i. opposto e condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa veniva rinviata per l'interrogatorio formale del legale rapp.te della società opponente. Assegnata a questo giudice con ordinanza del 31.05.23, la causa, in assenza dell'interrogando, veniva rinviata per le conclusioni con ordinanza del 8.03.24 .
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è fondata e va accolta.
L'opposta società, ricorrente nel giudizio monitorio, quale società impegnata nell'attività di prestazioni di servizi, sostiene di avere svolto attività per la società come da Parte_1 fattura prodotta n. 99 del 31.12.14 dell'importo complessivo di €. 8.540,00 e di avere ricevuto dalla stessa solo €. 1.400,00 come da bonifico del 31.12.14. Residuando ancora €. 7.140,00, essa società ricorrente, considerato il credito certo, liquido ed esigibile, ricorreva per ottenere il decreto ingiuntivo.
La società opponente, di contro, solleva in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Nocera Inferiore.
In primo luogo si evidenzia che nel caso in esame, il credito vantato dall'opposta nasce dalla fattura n. 99/14 emessa dalla stessa società. Si osserva che in assenza di un titolo negoziale(contratto) sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni o di servizi che intende agire giudizialmente per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182 cc, ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui è sorta l'obbligazione, posto che la fattura non può essere considerata un valido titolo negoziale, poichè è un documento di formazione unilaterale.
Atteso, dunque, che il credito non è liquido e in assenza della determinazione convenzionale del corrispettivo, la competenza spetta al foro del luogo di residenza del debitore (sede legale della
[...]
risulta essere a Fisciano). Secondo un maggioritario orientamento giurisprudenziale, Parte_1
l'art. 1182, comma 3, c.c., invocato dall'opposta società, presuppone che la somma sia predeterminata nel suo importo, situazione che si riscontra non solo ove vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche quando il debitore non contesti specificamente l'importo delle fatture né il rapporto contrattuale sottostante. Nel caso di specie, pur non contestando il rapporto tra le parti, l'opponente contesta la fattura stessa, poiché integralmente saldata, a suo dire.
C'è da dire, inoltre, che la società che solleva l'eccezione di incompetenza territoriale non si può limitare ad affermare che se il convenuto è una persona giuridica, è competente il giudice dove essa ha la sede, come dispone l'art. 19 cpc;
la contestazione deve fondarsi in ordine alla sussistenza di tutti i criteri di collegamento previsti dall'art. 19, comma1, cpc. Si rileva infatti che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti – nella specie quelli indicati negli artt,19 e 20 cpc, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, - grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare in modo specifico l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito ((Cass. n. 2548/22).
Nel caso in esame, tali rilievi sono infondati in quanto l'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione ha contestando tutti i fori concorrenti e indicato il giudice ritenuto competente. Ed invero, la società opponente ha escluso che il Tribunale di Salerno sia il giudice competente, non solo ai sensi dell'art. 19 c.p.c., ma anche delle altre disposizioni che individuano possibili fori concorrenti, nello specifico l'art. 20 cpc, ed ha indicato il Tribunale di Nocera Inferiore, considerato che la ha la sua sede legale a Fisciano, quale giudice competente ex art. 19 co. 1 Parte_1
prima parte c.p.c.
Ne consegue la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 19 co.1 prima parte c.p.c., quale foro in cui è ubicata la sede legale della società convenuta-opponente.
Per l'effetto va revocato il d.i. n. 1730/19 emesso dal Tribunale di Salerno in data 26.05.19 (RG
5371/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza, non avendo aderito la parte alla eccezione di incompetenza, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1730/19, essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di tre mesi;
2) condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessive €.2.700,00, di cui €. 150,00 per spese ed €. 2.550,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed
IVA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Salerno, 8.04.25 il gop dott.ssa Paola Corabi