Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21263 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12581 del 2024, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Capra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, intimata e non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A. (oggi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Alessio Mauro, Rodolfo Gherardo La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato alla società ricorrente in data 07/08/2024 da parte del RTI -OMISSIS- S.p.A.-Medio Credito Centrale S.p.A., con il quale veniva comunicata la non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato a valere sul "Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" - Programma Regionale FESR LAZIO 2021-2027 - POC Lazio 2014-2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato (prot. n. -OMISSIS-) a valere sul " Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" - Programma Regionale FESR LAZIO 2021-2027 - POC Lazio 2014-2020, adottato dal raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), composto da -OMISSIS- S.p.A. (oggi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) e Medio Credito Centrale S.p.A. in qualità di Gestore (nel prosieguo, il “Gestore”), nonché ricorre per il risarcimento del danno.
1.2. Il gravame è affidato alle seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 11 dell’Avviso pubblico per mancanza o insufficienza della motivazione del provvedimento .
Si lamenta che nel provvedimento impugnato non sarebbe in alcun modo riportata la necessaria motivazione, essendo stato soltanto indicato, “in maniera stringatissima”, che dalla valutazione effettuata dal gestore circa le osservazioni presentate dal richiedente, “ si conferma che la domanda non può essere ammessa alle agevolazioni e si comunica che la stessa è pertanto da ritenersi decaduta a tutti gli effetti”.
II. Eccesso di potere per errore, difetto dei presupposti di fatto e giuridici, illogicità, incongruità e contraddittorietà manifesta della motivazione. Violazione ed errata applicazione ed interpretazione degli artt. 4 e 8 dell’Avviso pubblico.
Si rappresenta in ogni caso che il provvedimento gravato sarebbe comunque da ritenersi del tutto viziato ed illegittimo, posto che la motivazione indicata risulta essere del tutto illogica, incongrua e contradditoria, essendo basata su una interpretazione delle disposizioni dell’Avviso assolutamente errata e non consentita.
III. In subordine domanda di risarcimento del danno.
Si deduce che il finanziamento agevolato in oggetto è stato richiesto dalla SAA GROUP s.r.l., per l’importo di € 50.000,00, per essere destinato all’acquisto di un immobile da adibire a sede aziendale in relazione al quale era già stato assunto il relativo impegno di spesa.
Si evidenzia, inoltre, che la domanda di ammissione al finanziamento agevolato è stata presentata dalla società ricorrente in data 5 marzo 2024 ed il c.d. preavviso di diniego è stato comunicato in data 6 giugno 2024, quindi già oltre tre mesi dopo dalla data di presentazione della domanda, mentre il provvedimento conclusivo impugnato è stato notificato in data 7 agosto 2024.
In base a quanto previsto nell’art. 5 dell’Avviso, il finanziamento agevolato avrebbe avuto una durata di 60 mesi a tasso zero, pertanto il ritardo nell'emissione del provvedimento ed il conseguente rigetto illegittimo avrebbero causato un danno economico, costringendo la società a stipulare un mutuo alternativo con tassi di interesse superiori (pari a € 53.971,81 per i primi 60 mesi) di cui si chiede il riconoscimento a titolo di risarcimento.
1.3. Si è costituita in giudizio con apposita memoria la -OMISSIS- S.p.A. per chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.4. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
2.2. L’oggetto del giudizio risulta incentrato essenzialmente su due profili, ovvero il vizio di motivazione del provvedimento gravato, in uno con il vizio dell’eccesso di potere e la responsabilità del gestore.
In proposito, con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione.
2.3. Com’è noto, l'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 3 della legge n. 241/90, non risiede in un mero formalismo grafico, ma nella necessità di rendere trasparente l' iter logico-giuridico seguito dal decisore pubblico e di garantire il diritto di partecipazione procedimentale; tale funzione è stata pienamente assolta, nel caso in esame, attraverso l'azione combinata di due atti distinti e consequenziali:
- la comunicazione dei motivi ostativi, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge generale sul procedimento amministrativo, del 6 giugno 2024, la quale ha rivestito un ruolo di motivazione anticipata e specifica, definendo con precisione il requisito violato (art. 4) e la ragione interpretativa (l'obbligo di presentare bilanci che coprono integralmente l'anno fiscale 01/01-31/12);
- il provvedimento finale di diniego del 7 agosto 2024 che indica, nell’ambito di una motivazione per relationem , di aver "tenuto conto" delle osservazioni confermando l'esito negativo del procedimento di che trattasi.
2.4. Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato chiarisce che la motivazione per relationem è pienamente idonea, anche se sinteticamente indicata nell'atto finale, quando l'atto richiamato ha già reso note le ragioni del diniego (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 26 novembre 2024 n. 9477, il quale stabilisce che “ la motivazione dell'atto amministrativo per relationem è legittima ogni qualvolta il provvedimento amministrativo sia stato preceduto da atti istruttori di esauriente contenuto, al punto che la parte motiva possa ritenersi adeguatamente compiuta con il mero richiamo a tali atti. Cosi operando, infatti, la P.A. emanante esplicita l’intenzione di fare propri gli esiti dell’istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; ne consegue che una siffatta motivazione debba considerarsi esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza” ).
2.5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio dell’eccesso di potere gravante sul provvedimento adottato, sostenendo l'arbitrarietà dell'interpretazione del gestore avuto riguardo alla nozione di "esercizio completo".
Tale profilo di doglianza non merita accoglimento nella misura in cui si pone in violazione della chiara indicazione contenuta nell’avviso pubblico, agli artt. 4 e 8, i quali richiedono espressamente " gli ultimi due bilanci chiusi e depositati, relativi a due esercizi completi" , con l’ovvia constatazione che una diversa interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con i principi basilari che governano l'accesso alla finanza pubblica.
Nell'ambito delle agevolazioni comunitarie, la lex specialis ha imposto precisi vincoli e condizioni.
Il requisito di possedere "due esercizi completi" è oggettivamente volto a garantire una valutazione finanziaria basata su periodi di riferimento comparabili, tesa a tutelare la par condicio tra i concorrenti.
Nel caso in esame, infatti, il bilancio dell’esercizio finanziario 2021 presentato dalla parte ricorrente SAA GROUP S.r.l. copriva oggettivamente soli nove mesi di attività, con la conseguenza che la società non soddisfaceva il requisito minimo dell’" esercizio completo" richiesto come requisito di partecipazione nell'Avviso ai fini della comparabilità e della stabilità finanziaria.
Il provvedimento di diniego costituisce, quindi, la diretta e doverosa applicazione della disciplina posta alla base della procedura di evidenza in oggetto, non essendo rinvenibili nell’atto impugnato evidenti vizi logici.
2.6. Parimenti risulta infondata la domanda risarcitoria quantificata per un ammontare pari agli interessi passivi sostenuti sull’accensione di un mutuo alternativo, a seguito dell’intervenuto diniego del finanziamento.
Per ius receptum , (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 4 luglio 2025, n.5803) “ Affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: l’elemento oggettivo; l’elemento soggettivo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo - correlata ad un bene della vita che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza - e nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata”.
Chiarito il quadro generale prodromico alla verifica dei presupposti della responsabilità risarcitoria, nel caso di specie, risultano difettare sia il presupposto dell’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo per vizi logici, sia la prova della certezza o probabilità vicina alla certezza in ordine alla spettanza del richiesto trasferimento.
Orbene, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità e danno ingiusto).
2.7. Una volta accertata la legittimità del provvedimento gravato, risultano definitivamente carenti i presupposti che fondano la pretesa risarcitoria, posto che il diniego del finanziamento costituisce, nel caso in esame, un atto doveroso e fondato su una carenza strutturale preclusiva (ovvero l’assenza dei " due esercizi completi" ); ciò in quanto anche un tempestivo diniego avrebbe avuto l'identico esito negativo per l’accesso alla misura di agevolazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 10 febbraio 2022, n.1635 ove si chiarisce che “ Dall'infondatezza dei vizi di illegittimità denunciati dal ricorrente consegue l'assenza del necessario requisito dell'ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell'illecito civile, non essendosi realizzata alcuna lesione dell'interesse legittimo, con la conseguenza che si rivela infondata la domanda risarcitoria ”).
A ciò si aggiunga che la scelta della parte ricorrente di stipulare un mutuo di € 220.000,00, a fronte di una richiesta di finanziamento pari a € 50.000,00, costituisce una causa autonoma e determinante del danno (pari alla misura degli interessi passivi sostenuti).
L'onere economico risulta, infatti, generato da una decisione finanziaria autonoma e di importo notevolmente superiore, che non può essere imputato come conseguenza diretta del diniego amministrativo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., risultando così eliso anche il nesso di causalità.
3. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto, stante la riscontrata correttezza della condotta tenuta dal soggetto gestore nella gestione del procedimento che si è concluso con un provvedimento immune da vizi logici.
4. Sussistono eccezionali ragioni per giustificare la compensazione delle spese di giudizio alla luce del complessivo andamento della vicenda contenziosa e della particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AV, Presidente
Ida Tascone, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | DO AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.