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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234/23 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Parisi
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.23 l'appellante agente per la riscossione ha impugnato la sentenza n.
1432/22 pubblicata il 21.10.22 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, ha giudicato il ricorso con il quale l'odierno appellato -in relazione ad un pignoramento da lui azionato presso terzi per debito Irpef del per euro 10975,81, seguito alla notifica di CP_1
intimazione di pagamento del 19.12.19 a sua volta basata sulla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2013- chiedeva l'accertamento della debenza della somma in suo favore;
nel ricorso ex artt. 618-618 bis cpc seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione di sospensione del pignoramento (nella cui fase il eccepiva prescrizione, due CP_1
pagamenti in acconto tra settembre e dicembre 2013 seguiti ad un avviso di accertamento, una istanza di riduzione del pignoramento) l' chiedeva di respingere la eccezione di prescrizione Parte_1
per notifica di cartella esattoriale il 2.10.18. Il Tribunale rigettava la opposizione e l'odierno appellante lamenta la mancata considerazione di una prescrizione decennale.
All'udienza di discussione del 5.2.25 parte appellante non è comparsa, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante.
All'odierna udienza, non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte provvedeva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 5.2.25 dal procuratore dell'appellante), l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla sulle spese di lite in assenza di costituzione degli appellati.
La Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) dichiara la improcedibilità dell'appello; 2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234/23 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Parisi
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.23 l'appellante agente per la riscossione ha impugnato la sentenza n.
1432/22 pubblicata il 21.10.22 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, ha giudicato il ricorso con il quale l'odierno appellato -in relazione ad un pignoramento da lui azionato presso terzi per debito Irpef del per euro 10975,81, seguito alla notifica di CP_1
intimazione di pagamento del 19.12.19 a sua volta basata sulla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2013- chiedeva l'accertamento della debenza della somma in suo favore;
nel ricorso ex artt. 618-618 bis cpc seguito al provvedimento del giudice dell'esecuzione di sospensione del pignoramento (nella cui fase il eccepiva prescrizione, due CP_1
pagamenti in acconto tra settembre e dicembre 2013 seguiti ad un avviso di accertamento, una istanza di riduzione del pignoramento) l' chiedeva di respingere la eccezione di prescrizione Parte_1
per notifica di cartella esattoriale il 2.10.18. Il Tribunale rigettava la opposizione e l'odierno appellante lamenta la mancata considerazione di una prescrizione decennale.
All'udienza di discussione del 5.2.25 parte appellante non è comparsa, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante.
All'odierna udienza, non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte provvedeva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 5.2.25 dal procuratore dell'appellante), l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla sulle spese di lite in assenza di costituzione degli appellati.
La Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) dichiara la improcedibilità dell'appello; 2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone