Art. 10. Obbligo di assoggettamento a controllo 1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori nonche' tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie per verificare l'idoneita' all'uopo dei locali e degli impianti.
Articolo 9Articolo 11
Articolo 10 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
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20 giugno 1990
20 giugno 1990
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