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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1. dott. AR G. Di CO Presidente
2. dott. NZ LC Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°427 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ruccione, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Petrosino (TP), nella Via Mons.
G. Savalla n. 8.
Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Adelaide
DU e AN RI.
Appellato
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2022, presso il Tribunale G.L. di Marsala, impugnava il provvedimento del 22/09/2021 con il quale Parte_1
l' pur accogliendo la sua domanda del 19.03.2021, volta ad ottenere l'indennità CP_1 di disoccupazione agricola e gli ANF per l'anno 2020, l'aveva liquidata, il 21.09.2021, trattenendo l'intero importo (pari ad € 2.575,00) per il recupero dell'indebito su disoccupazione agricola relativa ad annualità precedenti (2018 e 2019) pari ad € 9.730,78, e aveva chiesto che fosse statuito che l' avrebbe CP_1 dovuto limitare la trattenuta ad un quinto della prestazione liquidata, con
1 conseguente condanna al pagamento della differenza.
Il Tribunale, con la sentenza n. 30/2023 emessa il 24.01.2023, ha ritenuto che la compensazione operata dall' rientrasse nel novero della c.d. compensazione CP_1
“impropria” o “atecnica”, perché riguardante poste debitorie relative ad “analogo beneficio” se pure riferito ad annualità diverse ed ha ritenuto non applicabile la disciplina dell'art.1241 c.c., presupponente l'autonomia dei rapporti, né quella dell'art.69 della L.n.153/1969, perché relativa a prestazioni previdenziali e non assistenziali, concludendo nel senso che il relativo recupero su analoga prestazione non era soggetto a limitazioni.
Per la riforma della decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 10.05.2023, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice disatteso la disciplina di settore (art. 69 l. n. 153/69) valida per la compensazione propria quale era quella qui in esame, perché la trattenuta aveva attinto annualità di indennità di disoccupazione diversa da quelle in cui si era verificato l'indebito. L' si è costituto con memoria del 19.03.2025 per resistere al gravame. CP_1
All'udienza del 18.09.2025 la causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa sulle conclusioni delle parti come da dispositivo steso in calce.
******
L'appello è fondato.
Pacifico il debito del ricorrente nei confronti dell' per € 9.730,78 CP_1 indebitamente percepiti a titolo di indennità di disoccupazione e assegni familiari per le annualità 2018 e 2019, oggetto della causa, anche in questo grado, è la modalità del relativo recupero che l' ha operato con trattenuta in unica soluzione sulle somme CP_1 dovuto a titolo di indennità di disoccupazione e assegni familiari per l'anno 2020. Questa Corte si è già pronuncia sulla medesima questione con sentenza del
5.06.2025 (causa c. , e all'orientamento già espresso intende Persona_1 CP_1 dare continuità.
Si è già rilevato che vengono in rilievo i limiti previsti dall'art.69 l. 153/1969 che valgono per “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827” e dunque anche per l'indennità di disoccupazione (art. 73 Regio decreto legge citato) e per la disoccupazione agricola il cui diritto procede da specifica normativa ( l. n. 264/49 e DPR n. 1049/70) che ha
“esteso” l'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione anche a tale settore
e previsto le relative indennità.
Il limite di che trattasi opera poi in ipotesi di compensazione propria quando, cioè, le reciproche posizioni debitorie/creditorie originano da prestazioni diverse.
2 Tale è il caso in esame perché l'indennità di disoccupazione percepita indebitamente è prestazione dello stesso tipo di quella dovuta per il 2020, trattenuta in compensazione, ma diversa dalla seconda.
Infatti, sebbene le prestazioni abbiano comune matrice nel rapporto previdenziale costituito con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, diverso è l'evento indennizzato perché riferito a singole e specifiche annualità rispetto alle quali devono sussistere, di volta in volta, i requisiti del diritto alla prestazione.
In altri termini non si tratta di prestazione unica di durata rispetto alla quale
è ipotizzabile un conto di dare/avere (compensazioni impropria), ma differenti prestazioni ciascuna correlata ad un autonomo evento indennizzabile che è quello della specifica annualità di riferimento.
Pertanto, l' , per quanto concerne la indennità di disoccupazione indebita, CP_1 poteva trattenere in compensazione solo un quinto dell'importo (€ 2.575,700) della prestazione, pacificamente dovuta all'appellante per il 2020. Resta ovviamente salvo per l' il diritto di esperire l'ordinaria azione di CP_1 ripetizione di tale prestazione pacificamente indebita.
Diverse argomentazioni valgono invece per gli assegni familiari sulla prestazione suddetta.
Al riguardo la specifica normativa del recupero è quella dettata dall'art. 24 dpr n. 797/1955 secondo cui: “In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”. La giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato che “In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti (compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all' e versando cosi la sola eccedenza); ne deriva che, in caso di CP_1 prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2013, n.19261).
Nel caso di rapporti di lavoro cessati, e, come condivisibilmente sostenuto dall' nel caso di pagamento diretto dell'ANF, come avviene nell'ambito del CP_1 lavoro agricolo a tempo determinato, il recupero è direttamente eseguito all' CP_1 che lo effettua, in base alla norma sopra riportata mediante trattenuta su quanto
3 liquidato allo stesso lavoratore sempre a titolo di assegno al nucleo familiare senza alcuna limitazione.
Pertanto, per tale prestazione l'appello va respinto.
In conclusione, in parziale riforma della impugnata sentenza, la compensazione dell'indennità di disoccupazione agricola non dovuta per le annualità 2018 e 2019 deve essere limitata ad un quinto di quanto dovuto per l'annualità 2020, sicché l' va condannato a corrispondere la differenza. CP_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione, per un quarto, delle spese processuali con liquidazione della rimanente parte come in dispositivo e condanna alla relativa refusione in favore del difensore dell'appellante, quale distrattario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 30/2023 emessa il 19 gennaio 2023 dal Tribunale
G.L. di Marsala dichiara che il recupero in compensazione della indennità di disoccupazione agricola indebita, per gli anni 2018 e 2019, deve essere limitato al quinto dell'importo dovuto per l'anno 2020 e per l'effetto condanna l' a CP_1 corrispondere all'appellante la differenza.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dichiara compensate per ¼ le spese processuali del primo grado e condanna l' a CP_1 rifondere all'appellante la rimante parte che liquida in euro 634,00 per compensi oltre Iva. Cpa e spese generali come per legge.
Dichiara compensate le spese processuali di questo grado per un quarto, liquida la parte in euro 722,00 e condanna l' alla refusione in favore Pt_2 CP_1 dell'appellante. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NZ LC AR G Di CO
4
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1. dott. AR G. Di CO Presidente
2. dott. NZ LC Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°427 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ruccione, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Petrosino (TP), nella Via Mons.
G. Savalla n. 8.
Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Adelaide
DU e AN RI.
Appellato
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2022, presso il Tribunale G.L. di Marsala, impugnava il provvedimento del 22/09/2021 con il quale Parte_1
l' pur accogliendo la sua domanda del 19.03.2021, volta ad ottenere l'indennità CP_1 di disoccupazione agricola e gli ANF per l'anno 2020, l'aveva liquidata, il 21.09.2021, trattenendo l'intero importo (pari ad € 2.575,00) per il recupero dell'indebito su disoccupazione agricola relativa ad annualità precedenti (2018 e 2019) pari ad € 9.730,78, e aveva chiesto che fosse statuito che l' avrebbe CP_1 dovuto limitare la trattenuta ad un quinto della prestazione liquidata, con
1 conseguente condanna al pagamento della differenza.
Il Tribunale, con la sentenza n. 30/2023 emessa il 24.01.2023, ha ritenuto che la compensazione operata dall' rientrasse nel novero della c.d. compensazione CP_1
“impropria” o “atecnica”, perché riguardante poste debitorie relative ad “analogo beneficio” se pure riferito ad annualità diverse ed ha ritenuto non applicabile la disciplina dell'art.1241 c.c., presupponente l'autonomia dei rapporti, né quella dell'art.69 della L.n.153/1969, perché relativa a prestazioni previdenziali e non assistenziali, concludendo nel senso che il relativo recupero su analoga prestazione non era soggetto a limitazioni.
Per la riforma della decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 10.05.2023, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice disatteso la disciplina di settore (art. 69 l. n. 153/69) valida per la compensazione propria quale era quella qui in esame, perché la trattenuta aveva attinto annualità di indennità di disoccupazione diversa da quelle in cui si era verificato l'indebito. L' si è costituto con memoria del 19.03.2025 per resistere al gravame. CP_1
All'udienza del 18.09.2025 la causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa sulle conclusioni delle parti come da dispositivo steso in calce.
******
L'appello è fondato.
Pacifico il debito del ricorrente nei confronti dell' per € 9.730,78 CP_1 indebitamente percepiti a titolo di indennità di disoccupazione e assegni familiari per le annualità 2018 e 2019, oggetto della causa, anche in questo grado, è la modalità del relativo recupero che l' ha operato con trattenuta in unica soluzione sulle somme CP_1 dovuto a titolo di indennità di disoccupazione e assegni familiari per l'anno 2020. Questa Corte si è già pronuncia sulla medesima questione con sentenza del
5.06.2025 (causa c. , e all'orientamento già espresso intende Persona_1 CP_1 dare continuità.
Si è già rilevato che vengono in rilievo i limiti previsti dall'art.69 l. 153/1969 che valgono per “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827” e dunque anche per l'indennità di disoccupazione (art. 73 Regio decreto legge citato) e per la disoccupazione agricola il cui diritto procede da specifica normativa ( l. n. 264/49 e DPR n. 1049/70) che ha
“esteso” l'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione anche a tale settore
e previsto le relative indennità.
Il limite di che trattasi opera poi in ipotesi di compensazione propria quando, cioè, le reciproche posizioni debitorie/creditorie originano da prestazioni diverse.
2 Tale è il caso in esame perché l'indennità di disoccupazione percepita indebitamente è prestazione dello stesso tipo di quella dovuta per il 2020, trattenuta in compensazione, ma diversa dalla seconda.
Infatti, sebbene le prestazioni abbiano comune matrice nel rapporto previdenziale costituito con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, diverso è l'evento indennizzato perché riferito a singole e specifiche annualità rispetto alle quali devono sussistere, di volta in volta, i requisiti del diritto alla prestazione.
In altri termini non si tratta di prestazione unica di durata rispetto alla quale
è ipotizzabile un conto di dare/avere (compensazioni impropria), ma differenti prestazioni ciascuna correlata ad un autonomo evento indennizzabile che è quello della specifica annualità di riferimento.
Pertanto, l' , per quanto concerne la indennità di disoccupazione indebita, CP_1 poteva trattenere in compensazione solo un quinto dell'importo (€ 2.575,700) della prestazione, pacificamente dovuta all'appellante per il 2020. Resta ovviamente salvo per l' il diritto di esperire l'ordinaria azione di CP_1 ripetizione di tale prestazione pacificamente indebita.
Diverse argomentazioni valgono invece per gli assegni familiari sulla prestazione suddetta.
Al riguardo la specifica normativa del recupero è quella dettata dall'art. 24 dpr n. 797/1955 secondo cui: “In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”. La giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato che “In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti (compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all' e versando cosi la sola eccedenza); ne deriva che, in caso di CP_1 prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2013, n.19261).
Nel caso di rapporti di lavoro cessati, e, come condivisibilmente sostenuto dall' nel caso di pagamento diretto dell'ANF, come avviene nell'ambito del CP_1 lavoro agricolo a tempo determinato, il recupero è direttamente eseguito all' CP_1 che lo effettua, in base alla norma sopra riportata mediante trattenuta su quanto
3 liquidato allo stesso lavoratore sempre a titolo di assegno al nucleo familiare senza alcuna limitazione.
Pertanto, per tale prestazione l'appello va respinto.
In conclusione, in parziale riforma della impugnata sentenza, la compensazione dell'indennità di disoccupazione agricola non dovuta per le annualità 2018 e 2019 deve essere limitata ad un quinto di quanto dovuto per l'annualità 2020, sicché l' va condannato a corrispondere la differenza. CP_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione, per un quarto, delle spese processuali con liquidazione della rimanente parte come in dispositivo e condanna alla relativa refusione in favore del difensore dell'appellante, quale distrattario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 30/2023 emessa il 19 gennaio 2023 dal Tribunale
G.L. di Marsala dichiara che il recupero in compensazione della indennità di disoccupazione agricola indebita, per gli anni 2018 e 2019, deve essere limitato al quinto dell'importo dovuto per l'anno 2020 e per l'effetto condanna l' a CP_1 corrispondere all'appellante la differenza.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dichiara compensate per ¼ le spese processuali del primo grado e condanna l' a CP_1 rifondere all'appellante la rimante parte che liquida in euro 634,00 per compensi oltre Iva. Cpa e spese generali come per legge.
Dichiara compensate le spese processuali di questo grado per un quarto, liquida la parte in euro 722,00 e condanna l' alla refusione in favore Pt_2 CP_1 dell'appellante. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NZ LC AR G Di CO
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