TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3711/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Parte_1
Francesca Neri del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Cinzia Fraccaro, che CP_1
la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
pagina 1 di 3 Per_ 1) Affidamento dei minori e ad entrambi i genitori;
Persona_2
2) Collocamento dei figli minori presso il padre, cui viene assegnata la casa coniugale sita in
Olgiate Olona alla Via Rossini Gioacchino n. 37 con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) Diritto di visita materno a week end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina;
infrasettimanalmente la madre terrà seco i minori due giorni (con pernottamento) quando li tiene presso di sé nel week end;
tre giorni alla settimana (con pernottamento) quando non li tiene presso di sé nel week end.
Ai fini dell'esercizio del diritto di visita infrasettimanale la signora si obbliga a CP_1
trasmettere al signor il calendario dei turni lavorativi entro la fine di ogni mese. Pt_1
Durante le festività natalizie, a seconda del week end sia paterno che materno, i figli trascorreranno con i genitori sette giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23/ 12 al 30/12 e dal
31/12/ al 06/01; durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì alla domenica sera ore
21.00 e dalle ore 21.00 della domenica sera al mercoledì mattina;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i minori due settimane, anche non consecutive, nel periodo che le parti avranno cura di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei minori;
5) Quanto alle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano le stesse verranno ripartite in ragione del 70% 30% ( . Pt_1 CP_1
La stessa percentuale di ripartizione verrà applicata alla spesa della mensa.
Le parti autorizzano, fin da ora, gli istituti scolastici a ripartire tra le stesse i bollettini di pagamento secondo il criterio suindicato;
6) L'Assegno Unico per il nucleo familiare verrà ripartito tra le parti in ragione del 50%;
7) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
8) Spese di lite compensate;
9) Le parti rinunciano all'impugnazione delle emananda sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, deve prendersi atto dell'accordo cui le parti sono pervenute, su sollecitazione del Giudice delegato, sulle pagina 2 di 3 condizioni della pronunzianda separazione, precisando le conclusioni in modo congiunto.
In particolare, meritano accoglimento, in quanto conformi all'ordine pubblico e non contrarie all'interesse della prole, le condizioni pattuite dai coniugi in ordine all'affidamento condiviso dei figli Per_ e con il loro collocamento prevalente presso il padre, cui viene assegnata la casa Per_2
coniugale, nonché in ordine al loro mantenimento ed alle modalità di esercizio delle visite materne.
All'accordo raggiunto dalle parti consegue la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
Per_ 2) Affida i minori e ad entrambi i genitori con il loro collocamento prevalente presso il Per_2
padre, cui viene assegnata la casa coniugale;
3) Prende atto che le parti hanno concordato le restanti condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3711/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Parte_1
Francesca Neri del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Cinzia Fraccaro, che CP_1
la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
pagina 1 di 3 Per_ 1) Affidamento dei minori e ad entrambi i genitori;
Persona_2
2) Collocamento dei figli minori presso il padre, cui viene assegnata la casa coniugale sita in
Olgiate Olona alla Via Rossini Gioacchino n. 37 con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) Diritto di visita materno a week end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina;
infrasettimanalmente la madre terrà seco i minori due giorni (con pernottamento) quando li tiene presso di sé nel week end;
tre giorni alla settimana (con pernottamento) quando non li tiene presso di sé nel week end.
Ai fini dell'esercizio del diritto di visita infrasettimanale la signora si obbliga a CP_1
trasmettere al signor il calendario dei turni lavorativi entro la fine di ogni mese. Pt_1
Durante le festività natalizie, a seconda del week end sia paterno che materno, i figli trascorreranno con i genitori sette giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23/ 12 al 30/12 e dal
31/12/ al 06/01; durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì alla domenica sera ore
21.00 e dalle ore 21.00 della domenica sera al mercoledì mattina;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i minori due settimane, anche non consecutive, nel periodo che le parti avranno cura di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei minori;
5) Quanto alle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano le stesse verranno ripartite in ragione del 70% 30% ( . Pt_1 CP_1
La stessa percentuale di ripartizione verrà applicata alla spesa della mensa.
Le parti autorizzano, fin da ora, gli istituti scolastici a ripartire tra le stesse i bollettini di pagamento secondo il criterio suindicato;
6) L'Assegno Unico per il nucleo familiare verrà ripartito tra le parti in ragione del 50%;
7) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
8) Spese di lite compensate;
9) Le parti rinunciano all'impugnazione delle emananda sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda delle parti diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
nel contempo, deve prendersi atto dell'accordo cui le parti sono pervenute, su sollecitazione del Giudice delegato, sulle pagina 2 di 3 condizioni della pronunzianda separazione, precisando le conclusioni in modo congiunto.
In particolare, meritano accoglimento, in quanto conformi all'ordine pubblico e non contrarie all'interesse della prole, le condizioni pattuite dai coniugi in ordine all'affidamento condiviso dei figli Per_ e con il loro collocamento prevalente presso il padre, cui viene assegnata la casa Per_2
coniugale, nonché in ordine al loro mantenimento ed alle modalità di esercizio delle visite materne.
All'accordo raggiunto dalle parti consegue la totale compensazione tra le stesse delle reciproche spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
Per_ 2) Affida i minori e ad entrambi i genitori con il loro collocamento prevalente presso il Per_2
padre, cui viene assegnata la casa coniugale;
3) Prende atto che le parti hanno concordato le restanti condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3