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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ON Presidente
- UC Fiorella Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3010/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
AR TO,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Mario Accoto,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3010/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Tiggiano in data 13/05/2017. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie
(IC, 22/03/2011) e (IC, Persona_1 Persona_2
25/04/2014).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di essere attualmente priva di occupazione e di percepire l'indennità di disoccupazione, che ammonta a circa € 900,00 mensili. Ha riferito di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale. Quanto alla situazione economico- patrimoniale della controparte, ha dedotto che costei lavora quale agente della Polizia di Stato e percepisce uno stipendio pari ad € 1.800,00 circa.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
22/04/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio deducendo di aver CP_1 raggiunto un accordo transattivo con la moglie (depositato telematicamente in data 11/09/2025).
Ha concluso domandando di dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate (comparsa di risposta depositata il
11/09/2025).
In particolare, le parti hanno concordato:
A) Le parti vivranno separati nel rispetto reciproco;
B) Le due figlie, entrambe minorenni, rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione in via prevalente presso
2 R.G. 3010/2025
la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale in
Tiggiano Via C. Colombo n. 113, ;
C) Le parti si impegnano a far mantenere un rapporto equilibrato e continuativo fra i figli e i nonni paterni e materni, preservandoli, ove accada, da situazioni di conflitto che possono determinare una condizione ansiogena e non corrispondente alle esigenze di serenità e di crescita dei minori;
D) Il padre, ovvero la madre, potrà comunicare telefonicamente anche con video chiamata con le minori ed Per_1 Per_2 quotidianamente e far loro visita previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge presso il quale sono al tempo collocati;
E) Le parti si impegnano a rispettare la volontà dei bambini, per quanto possibile e nel loro esclusivo interesse e comunque, non confliggente con le condizioni ed il diritto di permanenza come di seguito stabilito;
F) il padre potrà visitare le proprie figlie due volte alla settimana e per tre ore al giorno. Nello stabilire detti giorni, le parti si dichiarano disponibili a tenere conto dei turni di lavoro del padre e, quindi, elaborare un calendario flessibile. In linea di massima, cioè, i giorni di visita si indicano nei pomeriggi di
Martedì e Giovedì di ogni settimana dalle 16 alle 19. Laddove, però, in tali giorni il padre sia in turno di pomeriggio o serale, tali giornate potranno essere spostate, tenendo debitamente conto, naturalmente delle esigenze delle Ragazze. A settimane alterne il padre potrà avere le figlie dalle ore 17 del
Sabato alle ore 22 della Domenica. Pertanto, il sig. si CP_1 obbliga ed impegna a comunicare, appena noti, i propri turni di lavoro settimanali trasmettendo il relativo statino utilizzando normalmente le applicazioni di messaggistica istantanea.
3 R.G. 3010/2025
G) In caso di malattia o altro impedimento delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre, questi potrà far loro visita presso la casa coniugale previo accordo telefonico;
H) Le parti hanno l'obbligo di far rispettare gli orari scolastici dei minori e garantirne la continuità;
L) i minori trascorreranno con il padre n. 15 giorni ovvero con la madre n. 15 giorni tra il 1° luglio e il 30 agosto periodo che andrà definito entro il 30 aprile ove possibile (data ultima per comunicare le ferie estive) di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Inoltre i minori trascorreranno con il padre n.7 giorni ovvero con la madre n.
7 giorni nel periodo natalizio, comprendenti alternativamente il Natale o il Capodanno, da concordare preventivamente. I giorni di Natale e di Pasqua, ove sussistano le condizioni, verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
M) il Signor verserà alla signora (cui saranno CP_1 Pt_1 interamente devoluti gli assegni familiari in ragione di circa
400 euro mensili) a titolo di contributo per il mantenimento dei minori la somma di euro 200 cadauno entro il 30 di ogni mese avendo, la NO , espressamente rinunciato Pt_1
a qualsivoglia forma di sostentamento. Le spese scolastiche, mediche (non mutuabili) e sportive sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%;
N) Le parti hanno l'obbligo di garantire sopportandone in maniera paritaria (50%) i relativi costi la frequentazione delle attività extrascolastiche frequentate dai minori;
ulteriori attività extrascolastiche saranno valutate e garantite anche a livello di costi solo se concordate;
4 R.G. 3010/2025
O) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio passaporto e della carta d'identità valida anche all'espatrio anche con i minori.
P) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolamentato prima della sottoscrizione del presente atto e con reciproca soddisfazione gli interessi relativi al corredo nuziale e ad alcuni beni mobili registrati (veicoli cointestati) ;
Q) in relazione ad alcuni “salvadanai” nei quali sono stati accantonati risparmi delle figlie (regali da compleanni, feste, cresime etc) si stabilisce che dette somme – sul cui preciso ammontare si avrà contezza quando le parti concorderanno tempi e modalità di conteggio delle somme contenute in essi
- saranno investite in forme di risparmio vincolate alle minori fino al raggiungimento della rispettiva maggiore età. Al riguardo le parti si impegnano a concordare la forma di investimento di maggiore vantaggio entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
1.4.- In occasione dell'udienza del 20/10/2025 le parti hanno confermato di voler regolare la loro separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente in data 06/10/2025 (e prima ancora in data 11/09/2025 in occasione della costituzione della parte convenuta) con le seguenti modifiche e precisazioni:
− in sostituzione delle condizioni sub F) e L), le seguenti: F) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle
17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 22:00 della domenica;
b.1) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del
30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del
06/01 e così di seguito;
b.2) nel periodo pasquale, un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da
5 R.G. 3010/2025
suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno delle figlie sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
F bis) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
F ter) in considerazione dei turni di lavoro di , le parti si dichiarano disponibili a organizzare CP_1 gli incontri con la massima flessibilità; si impegna a CP_1 comunicare, appena noti, i propri turni di lavoro settimanali;
− in sostituzione della condizione sub M), le seguenti: M) CP_1
si impegna a versare a favore di la somma
[...] Parte_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuna figlia). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – avverrà il giorno 30 di ogni mese;
M bis) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.; M ter) l'assegno unico e universale per le due figlie, pari, allo stato a circa € 400,00, sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto collocataria Parte_1 prevalente;
pertanto, rinuncia alla sua quota parte;
CP_1
Il giudice delegato ha provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/05/2025).
6 R.G. 3010/2025
2.- La separazione tra i coniugi è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 13/05/2017 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tiggiano al n. 4, parte II, serie A, anno 2017).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione depositata telematicamente in data 11/09/2025, così come modificata in occasione dell'udienza del 20/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3010/2025 introdotto con ricorso del
22/04/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (IC (LE), Parte_1
10/05/1986) e (IC (LE), 31/03/1980) alle CP_1 condizioni di cui all'intesa depositata telematicamente in data
11/09/2025, così come modificata in occasione dell'udienza del
20/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tiggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC GR ZI ON
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ON Presidente
- UC Fiorella Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3010/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
AR TO,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Mario Accoto,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3010/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Tiggiano in data 13/05/2017. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie
(IC, 22/03/2011) e (IC, Persona_1 Persona_2
25/04/2014).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di essere attualmente priva di occupazione e di percepire l'indennità di disoccupazione, che ammonta a circa € 900,00 mensili. Ha riferito di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale. Quanto alla situazione economico- patrimoniale della controparte, ha dedotto che costei lavora quale agente della Polizia di Stato e percepisce uno stipendio pari ad € 1.800,00 circa.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
22/04/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio deducendo di aver CP_1 raggiunto un accordo transattivo con la moglie (depositato telematicamente in data 11/09/2025).
Ha concluso domandando di dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate (comparsa di risposta depositata il
11/09/2025).
In particolare, le parti hanno concordato:
A) Le parti vivranno separati nel rispetto reciproco;
B) Le due figlie, entrambe minorenni, rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione in via prevalente presso
2 R.G. 3010/2025
la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale in
Tiggiano Via C. Colombo n. 113, ;
C) Le parti si impegnano a far mantenere un rapporto equilibrato e continuativo fra i figli e i nonni paterni e materni, preservandoli, ove accada, da situazioni di conflitto che possono determinare una condizione ansiogena e non corrispondente alle esigenze di serenità e di crescita dei minori;
D) Il padre, ovvero la madre, potrà comunicare telefonicamente anche con video chiamata con le minori ed Per_1 Per_2 quotidianamente e far loro visita previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge presso il quale sono al tempo collocati;
E) Le parti si impegnano a rispettare la volontà dei bambini, per quanto possibile e nel loro esclusivo interesse e comunque, non confliggente con le condizioni ed il diritto di permanenza come di seguito stabilito;
F) il padre potrà visitare le proprie figlie due volte alla settimana e per tre ore al giorno. Nello stabilire detti giorni, le parti si dichiarano disponibili a tenere conto dei turni di lavoro del padre e, quindi, elaborare un calendario flessibile. In linea di massima, cioè, i giorni di visita si indicano nei pomeriggi di
Martedì e Giovedì di ogni settimana dalle 16 alle 19. Laddove, però, in tali giorni il padre sia in turno di pomeriggio o serale, tali giornate potranno essere spostate, tenendo debitamente conto, naturalmente delle esigenze delle Ragazze. A settimane alterne il padre potrà avere le figlie dalle ore 17 del
Sabato alle ore 22 della Domenica. Pertanto, il sig. si CP_1 obbliga ed impegna a comunicare, appena noti, i propri turni di lavoro settimanali trasmettendo il relativo statino utilizzando normalmente le applicazioni di messaggistica istantanea.
3 R.G. 3010/2025
G) In caso di malattia o altro impedimento delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre, questi potrà far loro visita presso la casa coniugale previo accordo telefonico;
H) Le parti hanno l'obbligo di far rispettare gli orari scolastici dei minori e garantirne la continuità;
L) i minori trascorreranno con il padre n. 15 giorni ovvero con la madre n. 15 giorni tra il 1° luglio e il 30 agosto periodo che andrà definito entro il 30 aprile ove possibile (data ultima per comunicare le ferie estive) di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Inoltre i minori trascorreranno con il padre n.7 giorni ovvero con la madre n.
7 giorni nel periodo natalizio, comprendenti alternativamente il Natale o il Capodanno, da concordare preventivamente. I giorni di Natale e di Pasqua, ove sussistano le condizioni, verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
M) il Signor verserà alla signora (cui saranno CP_1 Pt_1 interamente devoluti gli assegni familiari in ragione di circa
400 euro mensili) a titolo di contributo per il mantenimento dei minori la somma di euro 200 cadauno entro il 30 di ogni mese avendo, la NO , espressamente rinunciato Pt_1
a qualsivoglia forma di sostentamento. Le spese scolastiche, mediche (non mutuabili) e sportive sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%;
N) Le parti hanno l'obbligo di garantire sopportandone in maniera paritaria (50%) i relativi costi la frequentazione delle attività extrascolastiche frequentate dai minori;
ulteriori attività extrascolastiche saranno valutate e garantite anche a livello di costi solo se concordate;
4 R.G. 3010/2025
O) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio passaporto e della carta d'identità valida anche all'espatrio anche con i minori.
P) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolamentato prima della sottoscrizione del presente atto e con reciproca soddisfazione gli interessi relativi al corredo nuziale e ad alcuni beni mobili registrati (veicoli cointestati) ;
Q) in relazione ad alcuni “salvadanai” nei quali sono stati accantonati risparmi delle figlie (regali da compleanni, feste, cresime etc) si stabilisce che dette somme – sul cui preciso ammontare si avrà contezza quando le parti concorderanno tempi e modalità di conteggio delle somme contenute in essi
- saranno investite in forme di risparmio vincolate alle minori fino al raggiungimento della rispettiva maggiore età. Al riguardo le parti si impegnano a concordare la forma di investimento di maggiore vantaggio entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
1.4.- In occasione dell'udienza del 20/10/2025 le parti hanno confermato di voler regolare la loro separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente in data 06/10/2025 (e prima ancora in data 11/09/2025 in occasione della costituzione della parte convenuta) con le seguenti modifiche e precisazioni:
− in sostituzione delle condizioni sub F) e L), le seguenti: F) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle
17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 22:00 della domenica;
b.1) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del
30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del
06/01 e così di seguito;
b.2) nel periodo pasquale, un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da
5 R.G. 3010/2025
suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno delle figlie sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
F bis) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità e, in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
F ter) in considerazione dei turni di lavoro di , le parti si dichiarano disponibili a organizzare CP_1 gli incontri con la massima flessibilità; si impegna a CP_1 comunicare, appena noti, i propri turni di lavoro settimanali;
− in sostituzione della condizione sub M), le seguenti: M) CP_1
si impegna a versare a favore di la somma
[...] Parte_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuna figlia). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – avverrà il giorno 30 di ogni mese;
M bis) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.; M ter) l'assegno unico e universale per le due figlie, pari, allo stato a circa € 400,00, sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto collocataria Parte_1 prevalente;
pertanto, rinuncia alla sua quota parte;
CP_1
Il giudice delegato ha provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 13/05/2025).
6 R.G. 3010/2025
2.- La separazione tra i coniugi è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 13/05/2017 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tiggiano al n. 4, parte II, serie A, anno 2017).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione depositata telematicamente in data 11/09/2025, così come modificata in occasione dell'udienza del 20/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3010/2025 introdotto con ricorso del
22/04/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (IC (LE), Parte_1
10/05/1986) e (IC (LE), 31/03/1980) alle CP_1 condizioni di cui all'intesa depositata telematicamente in data
11/09/2025, così come modificata in occasione dell'udienza del
20/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tiggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC GR ZI ON
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