Articolo 1 della Legge 23 giugno 1910, n. 366
Versione
21 luglio 1910
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, l'Olanda e la Svizzera per l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI - DI SAN GIULIANO.

Visto, Il guardasigilli: FANI.

Entrata in vigore il 21 luglio 1910