Art. 13. Promozioni nelle carriere del personale ausiliario
Le promozioni nelle carriere del personale ausiliario, sono conferite come segue:
A) Nel ruolo del personale di vigilanza:
1) quelle ad agente di controllo di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, agli agenti di controllo di 2ª, classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
2) ((quelle ad agente di custodia di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di la classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio)) ((3)) ((3) quelle ad agente di custodia di la classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio)) ((3)) B) Nel ruolo del personale di anticamera:
1) quelle a usciere, per merito assoluto agli inservienti che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno un anno di effettivo servizio;
2) quelle a usciere capo, per merito assoluto, agli uscieri quali sia la loro anzianita' in tale qualifica;
3) quelle a commesso, mediante scrutinio per merito comparativo agli uscieri capo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Le promozioni nelle carriere del personale ausiliario, sono conferite come segue:
A) Nel ruolo del personale di vigilanza:
1) quelle ad agente di controllo di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, agli agenti di controllo di 2ª, classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
2) ((quelle ad agente di custodia di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di la classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio)) ((3)) ((3) quelle ad agente di custodia di la classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio)) ((3)) B) Nel ruolo del personale di anticamera:
1) quelle a usciere, per merito assoluto agli inservienti che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno un anno di effettivo servizio;
2) quelle a usciere capo, per merito assoluto, agli uscieri quali sia la loro anzianita' in tale qualifica;
3) quelle a commesso, mediante scrutinio per merito comparativo agli uscieri capo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".