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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 852 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Savoia n. 13/A, elettivamente domiciliata al n. 2/D della via Mazzini in Sassari,
presso e nello studio dell'avv. Angelo Vacca dal quale è rappresentata e difesa per mandato alle liti in atti;
ricorrente contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
e nata a [...] il [...], C.F. , entrambi CP_2 C.F._3
residenti e domiciliati in Sassari al n. 13/A della via Savoia;
resistenti contumaci la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 5 nell'interesse del ricorrente come da atto introduttivo del 10.04.2025 come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, Parte_1
conveniva in giudizio e esponendo: CP_1 CP_2
- di essere proprietaria di un immobile sito in Sassari al n. 13/A della via Savoia, al piano terzo dello stabile e composto da soggiorno, cucina tre camere e servizio, censito al Catasto
Urbano al Foglio n. 87 particella 242 subalterno 42;
- di aver sottoscritto con e un contratto di locazione ad uso abitativo in CP_1 CP_2
data 15.04.2019 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Sassari, per la durata di 3 anni a decorrere dal 15.04.2019 e fino al 14.04.2022, con proroga di diritto per ulteriori anni 2, a scadenza dei quali il medesimo è stato ulteriormente rinnovato alle stesse condizioni per altro triennio (dal 15.04.2024 al
14.04.2027);
- che i conduttori omettevano di stipulare le polizze assicurative (“pacchetto affitto sicuro”) indicate nell'art. 3 del contratto di locazione, per il tramite dell'intermediario ed allegate al contratto medesimo;
- che omettevano di provvedere al pagamento degli oneri condominiali per un totale di € 2.067,28 e delle spese di manutenzione della caldaia, documentate in atti;
- che con missiva ricevuta il 04.06.2024 diffidava il conduttore all'immediato rilascio CP_1
dell'immobile libero da cose, attrezzature e terzi occupanti e ciò stante la risoluzione ipso iure ex art. 1456 c.c. del contratto, diffida che non veniva riscontrata;
- che permaneva l'occupazione dell'appartamento alla data del ricorso.
Concludeva chiedendo dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, per l'effetto, la condanna di e all'immediato rilascio dell'immobile, alla rifusione – in CP_1 CP_2
pagina 2 di 5 solido tra loro – alla ricorrente degli oneri condominiali e delle spese a loro carico non pagate pari ad €.
2.167,28 o nella somma diversa accertata in corso di causa e condanna - in solido tra loro - al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.
I sigg. e regolarmente notificati, non si costituivano e alla prima CP_1 CP_2
udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, la sig. ha prodotto il contratto di locazione Parte_1
del 15.04.2019, la proposta di polizza assicurativa del 19.02.2019 sottoscritta dalla sola locatrice, l'estratto conto condominiale del 05.12.2024, la fattura di manutenzione della caldaia n. 133 del 26.04.2024 per €. 100,00 con ricevuta di pagamento contestuale, la diffida del 27.05.2024 espressiva della volontà di avvalersi della risoluzione ipso iure del contratto e richiesta di corresponsione di complessivi €. 1.188,28 ricevuta il 04.06.24 da . CP_1
Dall'art. 1 del contratto emerge che il rapporto di locazione è iniziato il 15.04.2019 con scadenza prevista, tenuto conto delle proroghe biennali, al 14.04.2026 ma di fatto risolto con pagina 3 di 5 comunicazione ricevuta il 04.06.2024 per la mancata stipula e/o rinnovo della polizza assicurativa del contratto di locazione, come previsto dall'art.
3. Non vi è dubbio che vi sia stata immissione nel possesso del bene, in esecuzione del contratto di locazione, come dimostrato dalla comunicazione del condominio che indica che l'appartamento era locato al che non ha saldato gli oneri dovuti per €. 2.067,28. E' inoltre provato CP_1
documentalmente che i conduttori non abbiano saldato le spese di manutenzione della caldaia, sostenute dalla locatrice per €. 100,00, in data antecedente alla comunicazione di risoluzione. La circostanza che la sig.ra abbia di fatto lasciato l'immobile (circostanza CP_2
non provata e non collocata nel tempo) non la esonera dalle obbligazioni su essa gravanti in forza del contratto di locazione.
Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento dei danni in quanto nessun pregiudizio è stato allegato né provato.
A tale stregua, le domande della ricorrente devono considerarsi fondate nei limiti di quanto provato ossia di €. 2.167,28, con rigetto della domanda di risarcimento dei danni in quanto sfornita di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti e, per l'effetto:
- ordina il rilascio da parte di e dell'immobile sito in Sassari CP_1 CP_2
al n. 13/A della via Savoia, al piano terzo dello stabile e composto da soggiorno, cucina tre camere e servizio, censito al Catasto Urbano al Foglio n. 87 particella 242 subalterno 42, che dovrà essere consegnato libero da persone e cose entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza;
pagina 4 di 5 - condanna e , in solido tra loro, alla corresponsione in favore CP_1 CP_2
di della somma complessiva di €. 2.167,28; Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione a CP_1 CP_2 Parte_1
delle spese di lite che liquida in €. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 25.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 852 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Savoia n. 13/A, elettivamente domiciliata al n. 2/D della via Mazzini in Sassari,
presso e nello studio dell'avv. Angelo Vacca dal quale è rappresentata e difesa per mandato alle liti in atti;
ricorrente contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
e nata a [...] il [...], C.F. , entrambi CP_2 C.F._3
residenti e domiciliati in Sassari al n. 13/A della via Savoia;
resistenti contumaci la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 5 nell'interesse del ricorrente come da atto introduttivo del 10.04.2025 come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, Parte_1
conveniva in giudizio e esponendo: CP_1 CP_2
- di essere proprietaria di un immobile sito in Sassari al n. 13/A della via Savoia, al piano terzo dello stabile e composto da soggiorno, cucina tre camere e servizio, censito al Catasto
Urbano al Foglio n. 87 particella 242 subalterno 42;
- di aver sottoscritto con e un contratto di locazione ad uso abitativo in CP_1 CP_2
data 15.04.2019 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Sassari, per la durata di 3 anni a decorrere dal 15.04.2019 e fino al 14.04.2022, con proroga di diritto per ulteriori anni 2, a scadenza dei quali il medesimo è stato ulteriormente rinnovato alle stesse condizioni per altro triennio (dal 15.04.2024 al
14.04.2027);
- che i conduttori omettevano di stipulare le polizze assicurative (“pacchetto affitto sicuro”) indicate nell'art. 3 del contratto di locazione, per il tramite dell'intermediario ed allegate al contratto medesimo;
- che omettevano di provvedere al pagamento degli oneri condominiali per un totale di € 2.067,28 e delle spese di manutenzione della caldaia, documentate in atti;
- che con missiva ricevuta il 04.06.2024 diffidava il conduttore all'immediato rilascio CP_1
dell'immobile libero da cose, attrezzature e terzi occupanti e ciò stante la risoluzione ipso iure ex art. 1456 c.c. del contratto, diffida che non veniva riscontrata;
- che permaneva l'occupazione dell'appartamento alla data del ricorso.
Concludeva chiedendo dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, per l'effetto, la condanna di e all'immediato rilascio dell'immobile, alla rifusione – in CP_1 CP_2
pagina 2 di 5 solido tra loro – alla ricorrente degli oneri condominiali e delle spese a loro carico non pagate pari ad €.
2.167,28 o nella somma diversa accertata in corso di causa e condanna - in solido tra loro - al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.
I sigg. e regolarmente notificati, non si costituivano e alla prima CP_1 CP_2
udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, la sig. ha prodotto il contratto di locazione Parte_1
del 15.04.2019, la proposta di polizza assicurativa del 19.02.2019 sottoscritta dalla sola locatrice, l'estratto conto condominiale del 05.12.2024, la fattura di manutenzione della caldaia n. 133 del 26.04.2024 per €. 100,00 con ricevuta di pagamento contestuale, la diffida del 27.05.2024 espressiva della volontà di avvalersi della risoluzione ipso iure del contratto e richiesta di corresponsione di complessivi €. 1.188,28 ricevuta il 04.06.24 da . CP_1
Dall'art. 1 del contratto emerge che il rapporto di locazione è iniziato il 15.04.2019 con scadenza prevista, tenuto conto delle proroghe biennali, al 14.04.2026 ma di fatto risolto con pagina 3 di 5 comunicazione ricevuta il 04.06.2024 per la mancata stipula e/o rinnovo della polizza assicurativa del contratto di locazione, come previsto dall'art.
3. Non vi è dubbio che vi sia stata immissione nel possesso del bene, in esecuzione del contratto di locazione, come dimostrato dalla comunicazione del condominio che indica che l'appartamento era locato al che non ha saldato gli oneri dovuti per €. 2.067,28. E' inoltre provato CP_1
documentalmente che i conduttori non abbiano saldato le spese di manutenzione della caldaia, sostenute dalla locatrice per €. 100,00, in data antecedente alla comunicazione di risoluzione. La circostanza che la sig.ra abbia di fatto lasciato l'immobile (circostanza CP_2
non provata e non collocata nel tempo) non la esonera dalle obbligazioni su essa gravanti in forza del contratto di locazione.
Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento dei danni in quanto nessun pregiudizio è stato allegato né provato.
A tale stregua, le domande della ricorrente devono considerarsi fondate nei limiti di quanto provato ossia di €. 2.167,28, con rigetto della domanda di risarcimento dei danni in quanto sfornita di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti e, per l'effetto:
- ordina il rilascio da parte di e dell'immobile sito in Sassari CP_1 CP_2
al n. 13/A della via Savoia, al piano terzo dello stabile e composto da soggiorno, cucina tre camere e servizio, censito al Catasto Urbano al Foglio n. 87 particella 242 subalterno 42, che dovrà essere consegnato libero da persone e cose entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza;
pagina 4 di 5 - condanna e , in solido tra loro, alla corresponsione in favore CP_1 CP_2
di della somma complessiva di €. 2.167,28; Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione a CP_1 CP_2 Parte_1
delle spese di lite che liquida in €. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 25.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5