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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11704/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. IMU 2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21578/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'accertamento Imu e Tasi relativi all'anno di imposta 2019,notificati il 25.03.2025 con il quale il Comune di Forio richiedeva il pagamento omesso, relativamente all'immobile in catasto al fl.26,plla n.446 sub 1 .
Eccepiva la nullità degli avvisi di accertamento per decadenza dall'azione; per carenza di motivazione;
per insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituiva il Comune di Forio il quale replicava puntualmente alle avverse eccezioni concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,assenti le parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato..
Nella specie, trattasi di accertamento per omesso versamento Imu e Tasi per l'annualità 2019 di cui si eccepisce ,preliminarmente , la decadenza .
L'eccezione non è fondata .
L'art. 1 comma 161, L. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Tuttavia ed a causa della disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid 19 ,in forza dell'art. 67 D.Lgs .n.18/2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e ,considerato che alla data dell' 8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso pagamento per gli anni 2015- 2019, per quanto qui di interesse, il nuovo termine di accertamento andava individuato in quello del 26.03.2025.
È noto, infatti, che la proroga di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale (art. 67 e art. 68 del D.L.
n.18/2020) in occasione della nota pandemia da Covid-19 si traduce in una sospensione permanente dei termini, anche al di là della sopravvenuta cessazione dell'emergenza: sul punto, con ordinanza n.
960/2025, la Cassazione ha statuito: “occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”,emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212,all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione,
Nella specie, gli accertamenti sono legittimi essendo l'azione esercitata entro il termine prorogato di cui al citato D.L 18/2020 .
Infondate,altresì, le ulteriori eccezioni.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione,
La verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata in ordine al contenuto dell'atto in esame, atteso che, in materia tributaria, la valutazione della congruità della motivazione del singolo atto impositivo va effettuata in base alle regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce.
L'obbligo di motivazione dell'accertamento,poi, deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta .
Il tenore degli atti impugnati corrisponde ai requisiti richiesti, contenendo una adeguata motivazione, idonea a rendere edotto il contribuente della pretesa impositiva.
In riferimento al mancato riconoscimento del diritto di esenzione per l'abitazione principale difetta il presupposto della “dimora abituale”.
Il comma 740, art. 1, Legge n. 160/2019 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali- A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Per quanto riguarda la definizione dell'abitazione principale o assimilata, il legislatore rinvia alle lettere b)
e c) del comma 741, art. 1, Legge n. 160/2019.
Alla luce della sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
All'evidenza, l'esenzione compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Nel caso di specie, le verifiche effettuate dall'ente impositore circa il consumo dell'utenza elettrica e di quella idrica per l'anno 2019 inducono a escludere che l'immobile oggetto di imposizione sia stato, nell'anno di imposta di riferimento, la “dimora abituale” della ricorrente.
In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.
Le difficoltà interpretative della legislazione emergenziale Covid 19 e le oscillazioni giurisprudenziali, sulla proroga dei termini di decadenza, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11704/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. IMU 2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21578/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'accertamento Imu e Tasi relativi all'anno di imposta 2019,notificati il 25.03.2025 con il quale il Comune di Forio richiedeva il pagamento omesso, relativamente all'immobile in catasto al fl.26,plla n.446 sub 1 .
Eccepiva la nullità degli avvisi di accertamento per decadenza dall'azione; per carenza di motivazione;
per insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituiva il Comune di Forio il quale replicava puntualmente alle avverse eccezioni concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,assenti le parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato..
Nella specie, trattasi di accertamento per omesso versamento Imu e Tasi per l'annualità 2019 di cui si eccepisce ,preliminarmente , la decadenza .
L'eccezione non è fondata .
L'art. 1 comma 161, L. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Tuttavia ed a causa della disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid 19 ,in forza dell'art. 67 D.Lgs .n.18/2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e ,considerato che alla data dell' 8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso pagamento per gli anni 2015- 2019, per quanto qui di interesse, il nuovo termine di accertamento andava individuato in quello del 26.03.2025.
È noto, infatti, che la proroga di 85 giorni dettata dalla normativa emergenziale (art. 67 e art. 68 del D.L.
n.18/2020) in occasione della nota pandemia da Covid-19 si traduce in una sospensione permanente dei termini, anche al di là della sopravvenuta cessazione dell'emergenza: sul punto, con ordinanza n.
960/2025, la Cassazione ha statuito: “occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”,emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212,all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione,
Nella specie, gli accertamenti sono legittimi essendo l'azione esercitata entro il termine prorogato di cui al citato D.L 18/2020 .
Infondate,altresì, le ulteriori eccezioni.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione,
La verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata in ordine al contenuto dell'atto in esame, atteso che, in materia tributaria, la valutazione della congruità della motivazione del singolo atto impositivo va effettuata in base alle regole dettate per il tributo cui l'atto stesso afferisce.
L'obbligo di motivazione dell'accertamento,poi, deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta .
Il tenore degli atti impugnati corrisponde ai requisiti richiesti, contenendo una adeguata motivazione, idonea a rendere edotto il contribuente della pretesa impositiva.
In riferimento al mancato riconoscimento del diritto di esenzione per l'abitazione principale difetta il presupposto della “dimora abituale”.
Il comma 740, art. 1, Legge n. 160/2019 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali- A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Per quanto riguarda la definizione dell'abitazione principale o assimilata, il legislatore rinvia alle lettere b)
e c) del comma 741, art. 1, Legge n. 160/2019.
Alla luce della sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
All'evidenza, l'esenzione compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Nel caso di specie, le verifiche effettuate dall'ente impositore circa il consumo dell'utenza elettrica e di quella idrica per l'anno 2019 inducono a escludere che l'immobile oggetto di imposizione sia stato, nell'anno di imposta di riferimento, la “dimora abituale” della ricorrente.
In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.
Le difficoltà interpretative della legislazione emergenziale Covid 19 e le oscillazioni giurisprudenziali, sulla proroga dei termini di decadenza, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Compensa le spese.