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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2416/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
LEONE AR MARIA, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15566/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione N 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 CONCESSIONI GOVERNATIVE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 ES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 OS (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TASSA SUI CONTRATTI BORSA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 DOGANE IVA IMPORTAZIONE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11995/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 09720249081163132/000 del 12.07.2024, di
€ 419.579,31, notificata in data 19.07.2024, ed eccepiva la prescrizione di taluni crediti relativi alle sottese cartelle.
Si costituiva ADER che preliminarmente rilevava difetto giurisdizione per le seguenti cartelle:
Cartella n. 097 2008 0253960161 000 (CONTRIBUTI INPS); - Cartella n. 097 2009 0270259812 000
(CONTRIBUTI INAIL); - Cartella n. 097 2014 0089576180 001 (SAN. AMM. LAVORO); - Cartella n. 097
2014 0259486675 001 (SAN. AMM. LAVORO); - Cartella n. 097 2014 0259492844 001 (SAN. AMM.
LAVORO); - Cartella n. 097 2016 0144620422 000 (CONTRIBUTI INAIL); - Cartella n. 097 2017
0128936052 000 (CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097 2017 0265802536 000 (CONTRIBUTI INAIL) -
Cartella n. 097 2018 0074713088 000 (CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097 2019 0028169811 000
(CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097 2019 0181523268 000 (CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097
2020 0031699847 000 (CONTRIBUTI INAIL)
Per il resto allegava la regolarità della notifica degli atti intervenuti nei termini previsti ed indicava la documentazione inerente le suddette notifiche. Si costituiva Agenzia Entrate preliminarmente rilevando l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. Inoltre, eccepiva la incompletezza dello stesso atto, privo dei requisiti essenziali, invocandone l'inammissibilità.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte il preliminare difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle riguardanti crediti di natura non tributaria, come sopra indicati. Per le restanti cartelle, valutando la ragione più liquida rispetto all'esame delle eccezioni proposte, deve invece ritenersi infondata la pretesa, attesa la documentazione allegata relativa alla regolarità delle notifiche degli atti prodromici alla intimazione oggetto dell'attuale ricorso.
In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle sopra indicate riguardanti crediti non tributari e rigettarsi nel resto il ricorso.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il parziale difetto di giurisdizione e nel resto rigetta il ricorso come in motivazione. Condanna la
Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3000, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
LEONE AR MARIA, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15566/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione N 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 CONCESSIONI GOVERNATIVE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 ES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 OS (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TASSA SUI CONTRATTI BORSA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 DOGANE IVA IMPORTAZIONE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081163132/000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11995/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 09720249081163132/000 del 12.07.2024, di
€ 419.579,31, notificata in data 19.07.2024, ed eccepiva la prescrizione di taluni crediti relativi alle sottese cartelle.
Si costituiva ADER che preliminarmente rilevava difetto giurisdizione per le seguenti cartelle:
Cartella n. 097 2008 0253960161 000 (CONTRIBUTI INPS); - Cartella n. 097 2009 0270259812 000
(CONTRIBUTI INAIL); - Cartella n. 097 2014 0089576180 001 (SAN. AMM. LAVORO); - Cartella n. 097
2014 0259486675 001 (SAN. AMM. LAVORO); - Cartella n. 097 2014 0259492844 001 (SAN. AMM.
LAVORO); - Cartella n. 097 2016 0144620422 000 (CONTRIBUTI INAIL); - Cartella n. 097 2017
0128936052 000 (CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097 2017 0265802536 000 (CONTRIBUTI INAIL) -
Cartella n. 097 2018 0074713088 000 (CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097 2019 0028169811 000
(CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097 2019 0181523268 000 (CONTRIBUTI INAIL) - Cartella n. 097
2020 0031699847 000 (CONTRIBUTI INAIL)
Per il resto allegava la regolarità della notifica degli atti intervenuti nei termini previsti ed indicava la documentazione inerente le suddette notifiche. Si costituiva Agenzia Entrate preliminarmente rilevando l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. Inoltre, eccepiva la incompletezza dello stesso atto, privo dei requisiti essenziali, invocandone l'inammissibilità.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte il preliminare difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle riguardanti crediti di natura non tributaria, come sopra indicati. Per le restanti cartelle, valutando la ragione più liquida rispetto all'esame delle eccezioni proposte, deve invece ritenersi infondata la pretesa, attesa la documentazione allegata relativa alla regolarità delle notifiche degli atti prodromici alla intimazione oggetto dell'attuale ricorso.
In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle sopra indicate riguardanti crediti non tributari e rigettarsi nel resto il ricorso.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il parziale difetto di giurisdizione e nel resto rigetta il ricorso come in motivazione. Condanna la
Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3000, oltre oneri accessori di legge se dovuti.