Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con quota parte del fondo speciale iscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con quota parte del fondo speciale iscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.