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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. EUGENIO RAMOVINI
ATTORI
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO PETRUCCI e dall'Avv. NICOLETTA DI
CESARE
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONE CICERCHIA
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 18.04.2025.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno incardinato il presente giudizio nei confronti di DEL Controparte_1
GIUDICE al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Giudice dell'intestato Tribunale, adversis reiectis, premesse le opportune declaratorie di ragione e di legge, accertata, per i motivi sopra descritti, la responsabilità del Sig. Controparte_1
quale proprietario dell'animale descritto in premessa e, conseguentemente, condannarlo
[...] al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. a seguito dell'evento già specificato con Persona_1 pagamento a favore degli attori nn.qq., secondo la seguente, esemplificativa e non esaustiva, quantificazione economica:
a)d.biologico da invalidità permanente (22% anni 3) = euro 102.059,00 tabelle Trib. Milano anno
2014, in relazione alla perizia di parte in atti;
b)d.biologico da inabilità temporanea assoluta (gg.15) euro 100,00 al giorno= euro 1.500,00;
c)inabilità temporanea al 75% (gg.15)= euro 1.125,00;
d)inabilità temporanea al 50% (gg.15)= euro 750,00;
e) personalizzazione 35% (max 39%) = euro 36.000,00;
f) danno morale = euro 20.000,00;
g) danno esistenziale = euro 20.000,00
Infatti, il giudicante dovrà tener conto delle conseguenze subite dal danneggiato sia nella sfera morale che quelle incidenti sul piano dinamicorelazionale della vita dello stesso. Ciò non determina una duplicazione risarcitoria, atteso che, la sofferenza interiore patita e patenda dal danneggiato a causa della lesione del suo diritto alla salute, deve essere valutata in modo distinto ed autonomo.
A ciò si aggiunga che la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata in presenza di
“conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari che abbiano inciso sulla componente dinamicorelazionale del soggetto leso”. Cassazione, Terza Sezione Civile, nella sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788.
h)spese mediche documentate = euro 3.500,00,
e così per un complessivo di euro 184.934,00 e, al netto dell'importo di euro 15 mila di cui alla provvisionale del Giudice penale, nella risultante somma di euro 169.934,00 o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre compensi per attività stragiudiziale (cfr. all. 18) interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, vinte le spese e compensi di giudizio.”
Hanno dedotto, a sostegno delle proprie domande:
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- che il giorno 4.09.2011 si trovavano in Amatrice, vicino al lago “Scandarello”, nei pressi di un agriturismo e nelle vicinanze di un vecchio lavatoio, in Via Conche, insieme alla famiglia e ad amici, allorquando improvvisamente il figlio minore veniva aggredito al volto dal cane di proprietà del Sig. Persona_1
GIUDICE, la cui presenza non si era fino a quel Controparte_1 momento manifestata e che era libero di circolare in assenza di museruola e guinzaglio;
- che l'aggressione terminava perché la madre di accorreva Persona_1 tempestivamente e, insieme a una terza persona, riusciva con estrema difficoltà a sganciare il figlio dalla morsa dell'animale;
- che successivamente all'aggressione il Sig. DEL GIUDICE giungeva sul luogo dell'evento unitamente al figlio, dichiarandosi il proprietario dell'animale e riferendo che il cane era coperto dall'assicurazione;
- che a causa dell'aggressione subita veniva accompagnato dapprima Persona_1 presso il P.S. dell'O.C. di Amatrice, dove veniva trattato con medicazione ed indirizzato presso altra struttura medica per prescrizione antirabbica, e successivamente condotto presso l'O.C. di Ascoli Piceno, dove si provvedeva alla sutura delle ferite e a sottoporre il paziente a consulenza pediatrica con prescrizione di terapia antibiotica. Infine, a causa della comparsa di stati febbrili, veniva disposto il ricovero nel reparto di pediatria di quest'ultimo nosocomio;
- che l'aggressione si verificava in maniera repentina ed imprevedibile, sebbene il minore si trovasse sotto il diretto controllo della madre, e a causa dell'omessa attività di vigilanza del proprietario sull'animale;
- che, in conseguenza dell'aggressione subita, il minore ha Persona_1 riportato una severa menomazione dell'efficienza estetica, nonché un grave disturbo post – traumatico;
- che nel procedimento penale instaurato dinanzi al giudice di pace a seguito della denuncia querela presentata nei confronti del sig. DEL GIUDICE, quest'ultimo veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p.
“poichè in qualità di proprietario per colpa consistita in imprudenza, negligenza non riuscendo
a governare il proprio cane di taglia media cagionava lesioni personali a consistite Persona_1 in “morso di cane guancia destra” giudicate guaribili in gg. 5,”, con condanna dello
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stesso, in solido con il responsabile civile , a risarcire alla Controparte_3 parte civile costituita quale esercente la patria potestà sul Parte_2 minore i danni materiali, fisici e morali liquidati, in via di Persona_1 provvisionale, in euro 15.000,00;
- che sussiste, nel caso di specie, la responsabilità ex art. 2052 c.c. del sig.
avendo omesso di vigilare sull'animale, Controparte_1 nonché il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore . Persona_1
Con ordinanza del 21.02.2020, è stata disposta la chiamata in causa della
[...]
i sensi dell'art. 107 c.p.c.. CP_2
Successivamente, si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse deduzioni ed eccependo quanto segue:
- in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c.;
- l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, in quanto il minore non risultava sotto il diretto controllo dei genitori, dal momento che camminava lontano dagli adulti, a circa 50-60 metri dalla madre che era intenta a chiacchierare con altre persone, e, dopo essere rimasto impigliato nelle spine di un cespuglio di more, perdeva l'equilibrio e cadeva da una piccola scarpata andando ad urtare contro il cane – che dormiva sotto l'auto del convenuto, al cui gancio-traino era legato con un guinzaglio – il quale reagiva istintivamente mordendo il bambino sulla guancia;
- che, nel caso di specie, risulta configurabile il caso fortuito, stante l'imprevedibilità dell'evento;
- in ipotesi di accoglimento della domanda, la sussistenza di un concorso colposo della persona offesa nella causazione dell'evento, con diminuzione dell'eventuale risarcimento del danno a norma degli artt. 1227 e 2056 c.c., dal momento che i genitori non stavano adeguatamente vigilando sul figlio al momento dell'aggressione;
- l'eccessiva quantificazione dei danni richiesti dalle parti ricorrenti, considerata anche la duplicazione delle voci richieste;
- di avere diritto ad essere garantito e manlevato dalla in Controparte_2 quanto titolare della polizza assicurativa n. 302672337 per la R.C. dell'animale.
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Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria istanza disattesa,
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità dell'effettuata notifica ex art. 143 c.p.c. con conseguente rimessioni in termini e revoca della dichiarata contumacia,
IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, compensi professionali della causa, oltre al rimborso forfetario spese generali 15% ed oneri di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di non averle ricevute.
IN VIA SUBORDINATA nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ricondurre l'importo richiesto al giusto, dovuto e provato, con conseguente riduzione e compensazione delle spese di causa come per legge, dichiarando che la detta Compagnia Assicurativa, , con sede in Mogliano Veneto Controparte_2
(TV), in Via Marocchesa n. 14 C.F. , P. I.V.A. è tenuta a P.IVA_1 P.IVA_2 manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea, condannando anche detto Controparte_1 chiamato in causa ex art. 106 e 107 ed in forza della polizza assicurativa n. Controparte_2
30267 2337, per la R.C. dell'animale e della denuncia cautelativa di sinistro regolarmente inoltrata e rubricato come sin. n. 639 -11-51124, a rifondere al anche le sostenende spese legali di CP_1 causa, oltre a quanto sarà, eventualmente, condannato a pagare al ricorrente, condannando quindi la chiamata in causa alla refusione delle spese di causa del convenuto Controparte_2 [...]
sia in caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea ed a carico di Controparte_1 parte ricorrente, invece, nel caso di rigetto totale della domanda attorea, spese legali sempre ed in ogni caso da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di non averle ricevute.”.
Si è costituita in giudizio educendo: Controparte_2
- la sussistenza di una responsabilità della madre del minore per aver omesso di controllare e vigilare il figlio, in violazione di quanto disposto dall'art. 147 c.c.;
- che, dunque, in sede di quantificazione del danno, il risarcimento dovuto al danneggiato dovrà essere determinato secondo le disposizioni degli articoli 1227
e 2056 c.c.;
- l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancata prova dei danni- conseguenza;
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- l'eccessiva quantificazione e duplicazione delle voci di danno richieste.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Piaccia all'On.le Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previo mutamento de rito, così disporre:
Nel merito:
(a) accertare e dichiarare il concorso di colpa della Sig.ra nella causazione, per le Parte_2 causali di cui in narrativa;
(b) rigettare la domanda spiegata da controparte per assoluta infondatezza sul quantum debeatur, per le causali di cui in narrative;
(c) subordinatamente, accertare e dichiarare il fatto colposo della Sig.ra nella causazione Parte_2 dell'evento, con conseguente determinazione del risarcimento del danno ex artt. 1227 e 2056, c.c., per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge.”
All'udienza celebrata in data 22.05.2020 con modalità cartolare, veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, con concessione del termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
La causa, istruita con produzioni documentali, prove testimoniali ed espletamento di
CTU medico legale, è stata trattenuta in decisione in data 29.4.2025, all'esito della scadenza (in data 18.04.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
La domanda di parte attrice di condanna del convenuto al Controparte_1 risarcimento dei danni deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
Deve innanzitutto richiamarsi il dispositivo dell'art. 651 c.p.p. ai sensi del quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Nel caso di specie, dunque, l'accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento lesivo deve ritenersi dimostrata sulla base del passaggio in giudicato della sentenza n. 8/2019 emessa in grado di appello dal Tribunale di Rieti, la quale ha modificato soltanto in punto di quantificazione della pena la sentenza n.
17/2019 emessa dal Giudice di Pace di Rieti, la quale – nel giudizio penale in cui si è costituita parte civile in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_2
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genitoriale sul minore – ha condannato l'odierno convenuto per il reato di Persona_1 cui all'art. 590 c.p. in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio e in considerazione dell'omessa attuazione di cautele volte ad evitare che il cane ponesse in essere l'aggressione concretamente verificatasi.
Deve, poi, escludersi la sussistenza di una condotta del bambino tale da Persona_1 aver concorso nella causazione del danno (accertamento che deve essere in ogni caso compiuto nella presente sede, stante l'eccezione del concorso di colpa della persona offesa sollevata dal convenuto e considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato”; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15392 del 13/06/2018).
Ciò in quanto – anche aderendosi alla ricostruzione della dinamica dei fatti offerta dal convenuto – la condotta del minore non potrebbe in ogni caso ritenersi connotata da imprudenza non solo in considerazione del fatto che per la tenerissima età lo stesso non aveva la maturità sufficiente per adattare il proprio comportamento ai potenziali pericoli dell'ambiente circostante, ma anche perché la circostanza, sostenuta dallo stesso convenuto, che il cane fosse accucciato sotto la macchina nel momento in cui il minore sarebbe ruzzolato dalla scarpata andandogli addosso rende di per sé evidente come lo stesso non avrebbe in ogni caso potuto avvedersi della presenza dell'animale prima della caduta e dunque prevedere che a seguito della stessa sarebbe stato aggredito (risulta invece irrilevante la circostanza che lo stesso abbia riportato o potesse riportare danni di tipo diverso per effetto della caduta in sé, venendo in considerazione nel presente giudizio esclusivamente i danni conseguenti all'aggressione da parte dell'animale).
Irrilevanti, poi, risultano le ulteriori deduzioni svolte dalla parte convenuta e dalla terza chiamata in ordine alla sussistenza di un eventuale concorso di colpa dei genitori del minore per non aver adeguatamente vigilato sullo stesso, atteso che la domanda risarcitoria è stata formulata dagli stessi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore e non in proprio. Conseguentemente, una eventuale corresponsabilità
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dei genitori nella causazione del danno non potrebbe in ogni caso determinare una riduzione del risarcimento richiesto dal figlio ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., potendo al più rilevare ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c. (accertamento estraneo al presente giudizio, non avendo il convenuto formulato nei confronti dei genitori dell'attore alcuna domanda di regresso).
Deve inoltre ritenersi provato il nesso di causalità tra il fatto illecito e i danni alla persona riportati da in considerazione del fatto che lo stesso è stato Persona_1 immediatamente trasportato al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Amatrice (cfr. allegato 3 di parte attrice) e che le lesioni ivi riscontrate risultano del tutto compatibili con il sinistro occorso.
La sussistenza di tale nesso di causalità risulta peraltro corroborata da quanto riferito dalla CTU nella relazione di consulenza – completa nell'analisi dei documenti e delle risultanze dell'esame obiettivo del periziando e adeguatamente motivata nelle argomentazioni mediche, rese anche in risposta alle osservazioni di parte attrice (in tale risposta la CTU ha infatti compiutamente esposto le ragioni, da ritenersi condivisibili sulla base delle risultanze istruttorie del presente giudizio, della quantificazione percentuale del danno psichico e fisiognomico), pertanto condivisibile da questo
Tribunale.
Per il danno cagionato al danneggiato deve quindi riconoscersi a la Persona_1 percentuale di IP indicata in perizia, pari al 12%, 8 giorni di ITA, 20 giorni di ITP al 75%
e 20 giorni di ITP al 50%.
Ai fini della liquidazione del danno si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, in considerazione di quanto statuito dalla costante giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano” (ex multis Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011; Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 38077 del 2021), e tenuto conto del fatto che tali Tabelle, a partire dall'anno 2021, provvedono a distinguere, nel punto rilevante ai fini del calcolo dell'I.P., la parte relativa al danno biologico da quella relativa al danno morale, in ossequio al precetto esposto da
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020.
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Conseguentemente, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere riconosciuta in € 920,00 per ITA, in € 1.725,00 per ITP al 75%, in € 1.150,00 per ITP al 50%, ed €
43.367,00 per IP al 12%.
La somma individuata in relazione all'invalidità permanente risulta peraltro comprensiva del danno morale tenuto conto della natura violenta (aggressione da parte di un animale) dell'evento che ha determinato le lesioni, della fase di sviluppo emotivo in cui si trovava il danneggiato nel momento in cui le ha subite, e di quanto tale evento ha inciso sul suo sviluppo psicofisico (sulla base di quanto riscontrato dalla CTU), circostanze che consentono di presumere che al danno biologico patito si sia accompagnata una sofferenza morale che giustifica l'inclusione del relativo valore nel “punto” da porre alla base della liquidazione del danno.
In relazione alla richiesta personalizzazione del danno non patrimoniale deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito che “con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo
e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.”
(cfr. Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2017 – 21 settembre 2017, n. 21939).
Nel caso di specie deve operarsi una ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale riconosciuto a titolo di IP, tenuto conto di quanto riferito dalla teste
[...] in ordine al fatto che il cerca ancora oggi di coprire la parte del Testimone_1 _1 volto colpita dal morso e che in seguito all'incidente la famiglia dello stesso ha smesso di
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partecipare a gite con amici, configurandosi tale modifica delle abitudini di vita del minore come una conseguenza del sinistro che pregiudica le capacità relazionali dello stesso in misura superiore a quelle ordinariamente conseguenti a sinistri dello stesso genere.
Per effetto di tale personalizzazione la quantificazione della somma dovuta a titolo di IP al 12% deve essere aumentata ad € 55.000,00.
La somma complessivamente ottenuta, pari ad € 58.795,00, deve essere devalutata al settembre 2011 (€ 46.736,88), devalutazione che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2011 (mese di settembre: data del sinistro).
Sulla somma devalutata sono poi dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale
(cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del
17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Tale applicazione deve essere fatta su tale somma dal settembre 2011 al marzo 2019, data cui aversi riguardo per il pagamento della provvisionale da parte della compagnia assicurativa terza chiamata (atteso che risulta incontestato tra le parti l'avvenuto pagamento di tale somma alla parte attrice, mentre le stesse non hanno dedotto e provato il momento di tale pagamento;
dovrà quindi aversi riguardo al momento in cui è stata emessa la pronuncia di condanna in sede penale che tale provvisionale ha riconosciuto), e dal marzo 2019 all'attualità sulla somma risultante dalla differenza tra quanto dovuto al e quanto effettivamente pagato dall'assicurazione nel marzo _1
2019.
Dal settembre 2011 al marzo 2019, dunque, la somma risulta pari ad € 53.493,55.
Detratto da tale somma l'importo corrisposto nel marzo 2019 dall'Assicurazione in relazione al danno non patrimoniale (pari ad € 15.000,00) si ottengono € 38.493,55.
Applicando, infine, la rivalutazione e gli interessi legali su tale somma dal marzo 2019 ad oggi si ottengono € 50.063,90.
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Sulla somma così determinata, in quanto somma liquida di denaro, saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Non risulta invece dovuto il risarcimento del danno patrimoniale richiesto a titolo di spese mediche e per l'attività stragiudiziale, tenuto conto del fatto che, considerata la minore età del danneggiato in mancanza di specifica deduzione e prova da Persona_1 parte degli attori del fatto che gli esborsi sostenuti provenissero da conti intestati al minore o comunque da denaro nella sua titolarità, deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che tali esborsi siano stati sostenuti dai genitori dello stesso.
Conseguentemente, tali somme non integrano un depauperamento patrimoniale del minore, e non possono dunque rientrare nel danno risarcibile allo stesso.
Dalle superiori considerazioni deriva la condanna del convenuto (tenuto conto del fatto che la domanda degli attori di condanna al risarcimento del danno è stata formulata, entro la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nei confronti del solo convenuto) al pagamento in favore degli attori, quali esercenti la responsabilità genitoriale su _1
, dell'importo di € 50.063,90, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente
[...] sentenza al saldo.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., il convenuto deve poi essere condannato alla rifusione a parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, e pari ad € 7.000,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Il compenso e le spese della CTU espletata nel presente giudizio devono essere posti, in applicazione del principio della soccombenza, a carico della parte convenuta e della terza chiamata.
In virtù della domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, e tenuto conto del fatto che il rapporto assicurativo risulta incontestato nel presente giudizio, l'assicurazione deve essere condannata a manlevare il convenuto delle somme che lo stesso dovrà versare agli attori in esecuzione della presente sentenza.
Deve invece rigettarsi la domanda del convenuto di condanna della propria compagnia assicuratrice a rifondergli le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato (da intendersi formulata ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c.), atteso che “le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
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26683 del 15/09/2023; cfr. anche Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5507/2022 del
23-12-2022) e che nel presente giudizio il convenuto non ha offerto la prova delle spese legali sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Pt_1 Parte_2 sul minore , della somma di € 50.063,90, oltre interessi legali dalla Persona_1 data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
Cont
- condanna Giudice a rifondere agli attori le spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida nella somma di € 7.000,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Controparte_1 di in solido tra loro;
Controparte_2
- condanna la terza chiamata a manlevare il convenuto Controparte_2 [...]
delle somme che lo stesso dovrà versare agli attori in Controparte_1 esecuzione della presente sentenza;
- rigetta la domanda del convenuto di condanna della terza chiamata alla rifusione delle spese di lite dal primo sostenute ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.p.c..
Rieti, 9.7.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
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