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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI LI, Presidente BANINI TIZIANO, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420250004363547000 IRES-CONSOLIDATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03 Luglio 2025 veniva presentato ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Siena, da parte della Ricorrente_1 spa con sede legale in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 Rappresentante_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1 e Dott. Difensore_2 , avverso cartella di pagamento n. 104 2025 00043635 47 000 notificata in data 10/04/2025 per complessivi €. 185.762,48 per IRES sanzioni ed interessi anno d'imposta 2021. In data 05/11/2024 l'Agenzia delle Entrate informava la Società di aver eseguito dei controlli automatizzati sul modello CNM 2022 periodo d'imposta 2021, rilevando un'incongruenza che comportava la rettifica della perdita fiscale. La Società aveva fatto ricorso all'istituto del concordato in continuità aziendale, omologato dal Tribunale di Siena ed aveva contabilizzato nell'anno 2021 una sopravvenienza per falcidia concordataria, art. 88 comma 4 del TUIR. La liquidazione automatizzata aveva ammesso le perdite pregresse nel limite dell'ottanta per cento, piuttosto che oltre detto limite, avendo pertanto determinato un reddito imponibile soggetto ad IRES. L'Istruttoria successiva dell'Ufficio ha permesso di appurare che il comportamento contabile e dichiarativo della Società si sia conformato alla prassi amministrativa, che riconosce la possibilità di superare il limite dell'80%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto depositato dall'Ufficio in sede di Costituzione in Giudizio, con la quale comunica di aver disposto lo sgravio totale della cartella, questa Corte non può che dichiarare l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. Lgv. 546/92, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Cosi deciso in Siena nella Camera di Consiglio del 29/09/2025.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI LI, Presidente BANINI TIZIANO, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420250004363547000 IRES-CONSOLIDATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03 Luglio 2025 veniva presentato ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Siena, da parte della Ricorrente_1 spa con sede legale in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 Rappresentante_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1 e Dott. Difensore_2 , avverso cartella di pagamento n. 104 2025 00043635 47 000 notificata in data 10/04/2025 per complessivi €. 185.762,48 per IRES sanzioni ed interessi anno d'imposta 2021. In data 05/11/2024 l'Agenzia delle Entrate informava la Società di aver eseguito dei controlli automatizzati sul modello CNM 2022 periodo d'imposta 2021, rilevando un'incongruenza che comportava la rettifica della perdita fiscale. La Società aveva fatto ricorso all'istituto del concordato in continuità aziendale, omologato dal Tribunale di Siena ed aveva contabilizzato nell'anno 2021 una sopravvenienza per falcidia concordataria, art. 88 comma 4 del TUIR. La liquidazione automatizzata aveva ammesso le perdite pregresse nel limite dell'ottanta per cento, piuttosto che oltre detto limite, avendo pertanto determinato un reddito imponibile soggetto ad IRES. L'Istruttoria successiva dell'Ufficio ha permesso di appurare che il comportamento contabile e dichiarativo della Società si sia conformato alla prassi amministrativa, che riconosce la possibilità di superare il limite dell'80%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto depositato dall'Ufficio in sede di Costituzione in Giudizio, con la quale comunica di aver disposto lo sgravio totale della cartella, questa Corte non può che dichiarare l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. Lgv. 546/92, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Cosi deciso in Siena nella Camera di Consiglio del 29/09/2025.