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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio iscritto al n. 1143/2025 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Elisa Sacchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Trieste n. 5, IA SA OR (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Roberto Tiberi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Trieste n. 5, IA SA
OR (Si)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “Che l'On.le Tribunale adito, sentite le parti anche mediante note scritte, verificate le condizioni di legge, ottenuta conferma del irrevocabile volontà dei coniugi nel presente ricorso per l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia, in applicazione della legge, designata di comune accordo dalle parti ai sensi dell'art.5 del
Regolamento Europeo 1259 del 2010, dello stato di Cuba del quale la ricorrente è cittadina, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra i
IGg.ri e nel Comune di Parte_1 Controparte_1
UI (Cuba) in data 13.06.2012, alle seguenti condizioni che i medesimi hanno stabilito e determinato di comune accordo:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Al fine di garantire un rapporto continuativo con tutti e due i genitori, la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi con domicilio Per_1 prevalete presso il padre con il quale vivrà in IA (SI) fino al termine del corrente anno scolastico dopo di che tornerà ad abitare con la madre presso la quale prenderà la residenza.
Il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21.30 e potrà farle visita ogni qualvolta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e previo avviso telefonico all'altro genitore. Entrambi i genitori cureranno l'educazione e l'istruzione della figlia con l'impegno di assicurarle una vita serena e non conflittuale. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e comunque tutte quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, che a tale riguardo si impegnano a comunicarsi fatti, circostanze e/o prospettive che coinvolgano la figlia e/o da dover concordare.
3) Per quanto riguarda le festività, la figlia trascorrerà ad anni alterni:
2 - le vacanze natalizie dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro;
- Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
E' fatto in ogni caso salvo ogni diverso accordo raggiunto tra le parti, in base alle reciproche esigenze e aspettative nonché alla volontà e agli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive, trascorrerà tre Per_1 settimane - anche non consecutive - con ciascun genitore salvo diverso accordo.
I genitori si comunicheranno reciprocamente le località e gli indirizzi in cui si trova la figlia per ferie o gite di più giorni.
3) Il padre verserà alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 200,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici Istat. Sono da ritenersi comprese nel mantenimento ordinario le spese ricorrenti e non particolarmente gravose come, a titolo esemplificativo, il vitto, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente (non il corredo di inizio anno), i medicinali da banco, il concorso alle spese di abitazione
(canone di locazione, utenze e consumi), la mensa scolastica. Quest'ultima sarà da ricomprendere tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo qualora l'importo della spesa superi mensilmente il 25% del contributo al mantenimento.
4) Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno suddivise tra i genitori al 50% e dovranno essere rimborsate dietro semplice invio dei giustificativi (fattura, ricevuta, scontrino) entro 15 giorni dalla richiesta.
I conteggi dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile.
Se la spesa da sostenere è superiore ad € 500,00 prima di effettuarla entrambi i genitori dovranno mettere a disposizione la somma di propria spettanza.
3 Le parti concordano nell'individuazione delle spese straordinarie come segue e si atterranno, per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo, al protocollo del Tribunale di Siena:
A. Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento al trasporto pubblico, un corso per attività extrascolastica (sportiva, ludico ricreativa o di istruzione) all'anno e relativi accessori, spese per il conseguimento della patente di guida, spese per manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi acquistati in accordo tra i genitori per essere utilizzati dalla prole, spese medico sanitarie urgenti, spese mediche coperte dal S.S.N., le spese mediche prescritte dal pediatra o dal medico di base anche se non coperte dal S.S.N. compresi i farmaci e i ticket sanitari.
B. Spese straordinarie da concertare: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati, spese universitarie presso università anche statali, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, corsi di istruzione, di lingue, attività sportive e ludico-ricreative ulteriori rispetto al corso annuale (compreso abbigliamento e attrezzatura), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, soggiorni estivi di studio e sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia, spese medico sanitarie non urgenti, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private, spese farmaceutiche ove si tratti di farmaci non convenzionali (omeopatici, olistici ecc), trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. o previsti ma effettuati privatamente.
Le spese straordinarie non obbligatorie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Al fine di dimostrare il preventivo accordo il
4 genitore che chiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro (via whatsapp) la spesa massima da sostenere richiedendo riscontro scritto entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata e il genitore che l'avrà sostenuta avrà diritto alla restituzione della metà.
5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
6) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
7) I coniugi si rilasciano fin d'ora l'assenso al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i medesimi e per la minore.
8) Le parti dichiarano regolata e risolta ogni e qualunque questione economica e patrimoniale in relazione al loro matrimonio e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra a nessun titolo e/o ragione dedotta o deducibile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, quanto alla legge applicabile al divorzio, i coniugi nel ricorso introduttivo del presente procedimento, in applicazione dell'art. 5 comma 1 Regolamento CE
20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III), che prevede che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) …
o b) … o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, hanno concordemente designato la legge cubana, in quanto la moglie è di cittadinanza cubana.
In tal senso, secondo quanto previsto dal “Codice delle famiglie”, il divorzio non deve essere preceduto da una separazione personale e, secondo quanto previsto dall'art. 268 “Cause di estinzione del matrimonio”, “Il vincolo matrimoniale si estingue con a) per la morte di uno dei due coniugi;
5 b) dalla dichiarazione giudiziale della presunzione di morte di uno dei coniugi;
oppure c) per divorzio”.
A tal proposito, si deve invero considerare che, come evidenziato in giurisprudenza, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non si pone in contrasto con il principio dell'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (seppure con riferimento al riconoscimento di una sentenza straniera, cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Quanto poi alle “condizioni”, per come ulteriormente disposto dall'art. 273
“1. Il divorzio viene trattato da un notaio se c'è accordo tra i coniugi, per mezzo di un atto pubblico o di una decisione giudiziaria emessa nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione regolata dal Codice di Procedura giudiziaria”.
Nel caso di specie, quindi, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge cubana, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda le pattuizioni accessorie al divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive della figlia minore. rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti,
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P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13/06/2012 dai coniugi nato il [...] a [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...], atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IA
(SI) dell'anno 2013, al n. 8, parte II, serie C, alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 30/05/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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