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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1577/2024 promossa con ricorso del 30/04/2024 da Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONZA FABIO contro rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. RESTIVO VALERIA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 30/04/2024 conveniva in giudizio hiedendo la modifica Pt_1 CP_1
delle condizioni di divorzio.
All'odierna udienza il Giudice invitava le parti ad aderire alle conclusioni della CTU che venivano riportate come di seguito:
“Pur nella difficoltà della logistica abitativa, non riesce nemmeno a prevedere un nuovo Per_1
spostamento a casa della mamma anche solo in un tempo paritetico. Al momento che pur Per_1
non ha dato alcun segnale di disagio nello stare con la mamma, non prevede una costanza di frequentazione con il genitore. Si ritiene però fondamentale che almeno una minima frequentazione venga imposta a con la garanzia del padre che si deve fare carico affinché questo avvenga: Per_1
· Un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo;
· Fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
· Almeno una settimana di vacanza durante il periodo estivo;
· Almeno un giorno durante le festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano).
Ovviamente, ogni altro giorno che vorrà trascorrere con la mamma”. Per_1
1 “Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocataria percependo per intero il relativo assegno familiare e tutti e due i genitori concorreranno nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
Spese di CTU e di lite compensate”.
Le parti dichiaravano di accettare e sottoscrivevano il verbale.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la modifica delle condizioni di divorzio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 25/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1577/2024 promossa con ricorso del 30/04/2024 da Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONZA FABIO contro rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. RESTIVO VALERIA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 30/04/2024 conveniva in giudizio hiedendo la modifica Pt_1 CP_1
delle condizioni di divorzio.
All'odierna udienza il Giudice invitava le parti ad aderire alle conclusioni della CTU che venivano riportate come di seguito:
“Pur nella difficoltà della logistica abitativa, non riesce nemmeno a prevedere un nuovo Per_1
spostamento a casa della mamma anche solo in un tempo paritetico. Al momento che pur Per_1
non ha dato alcun segnale di disagio nello stare con la mamma, non prevede una costanza di frequentazione con il genitore. Si ritiene però fondamentale che almeno una minima frequentazione venga imposta a con la garanzia del padre che si deve fare carico affinché questo avvenga: Per_1
· Un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo;
· Fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
· Almeno una settimana di vacanza durante il periodo estivo;
· Almeno un giorno durante le festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano).
Ovviamente, ogni altro giorno che vorrà trascorrere con la mamma”. Per_1
1 “Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocataria percependo per intero il relativo assegno familiare e tutti e due i genitori concorreranno nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
Spese di CTU e di lite compensate”.
Le parti dichiaravano di accettare e sottoscrivevano il verbale.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la modifica delle condizioni di divorzio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 25/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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