Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 211
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva e nullità derivata per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente, in qualità di beneficiaria di scissione, sia coobbligata in solido per i debiti della società scissa sorti antecedentemente alla scissione. Ha inoltre affermato che le modifiche normative introdotte dal D.Lgs 119/2023 non sono applicabili retroattivamente al vincolo di coobbligazione sorto nel 2021. Infine, ha chiarito che l'art. 25 del DPR 602/73 prevede un'alternatività nella notifica all'obbligato o al coobbligato.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che i termini di decadenza iniziano a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ovvero dalla data di insorgenza del vincolo di coobbligazione (scissione nel 2021). Ha inoltre rilevato che la sentenza n. 1467/18 che aveva annullato la cartella sottesa è stata riformata dalla CTR del Lazio con sentenza n.3553/2022.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di allegare l'atto richiamato sorga solo se l'atto notificato non ne riproduca il contenuto essenziale, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Ha inoltre affermato che l'intimazione è sufficientemente motivata, indicando la qualità di responsabile in solido del debito erariale della società scissa.

  • Rigettato
    Duplicazione d'imposta e riscossione

    La Corte ha chiarito che la legittimazione all'impugnazione del debito sorto nei confronti della società scissa è limitata alla contestazione del vincolo di coobbligazione, non potendo estendersi al merito del contenuto dell'atto. Ha inoltre precisato che non vi è coincidenza tra l'importo recuperato in sede di accertamento e quello recuperato in sede di 54 bis. Ha infine affermato che la responsabilità solidale è illimitata, non limitata al valore del patrimonio netto beneficiato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 211
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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