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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU SE, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 05720249009318840 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.07.2024 iscritto al n. di RG 1176/2024 la società Ricorrente_1 SR, società Ricorrente_1 SR, impugnava l'intimazione di pagamento n. 0572024900931884000 lotto di stampa n. 27693 del 10.05.2024, del 3.6.21 atto dell'Agente della Riscossione con la quale l'Ufficio richiedeva il pagamento della cartella di pagamento n. 05720170017328402, ritualmente notificata alla Ricorrente_1 società in data 04/04/2017, in possesso anche della Ricorrente_1
SR (società beneficiaria) come dimostrato con allegazione nel presente giudizio ad opera della ricorrente (valore della controversia 710.954,54 Euro;
ai fini CUT 500.321,00 Euro).
L'atto impugnato era notificato alla ricorrente il 13.05.2024; il ricorrente notificava il ricorso a ADE LT Latina
e ADER LT in data 11.7.24; si costituiva in data 24.7.2024, tempestivamente.
I motivi sottesi al ricorso possono così riassumersi:
-carenza di legittimazione passiva, nullità derivata dell'atto consequenziale (intimazione di pagamento doc.
2) per omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento/ Ruolo doc. 3);
- intervenuta decadenza e prescrizione. Violazione degli artt. 12, 24 e 25 DPR n. 602/73, art. 7, comma 1- bis e 1 quater, L. 212/00. Art. 54-bis DPR n. 633/72, art. 50 del DPR n. 602/72, art. 173 TUIR e art. 15 D.
Lgs. n. 472/97;
-difetto di motivazione ex art. 7, comma 1 e comma 1 ter, L. 212/00 e art. 3 L. n. 242/90. Altresì, l'atto è infondato e non supportato ex art. 2697 c.c. e art. 7, comma 5 bis, D.lgs. 546/92. Lesione del diritto di difesa;
-duplicazione d'imposta e della riscossione, essendo stata la pretesa fatta valere con l'atto impugnato (doc.2) oggetto di un precedente avviso di accertamento (IVA, anno imposta 2013 – doc.4) comunicato a Ricorrente_1 SR e già coperto da pignoramento in capo a quest'ultima (doc.6).
Si costituiva anche ADE che contestava l'assunto e chiedeva rigetto.
Successivamente, all'ud. cautelare del 16.9.24 la Corte dichiarava la inammissibilità della domanda perché all'epoca la parte non aveva comprovato in atti in modo sufficiente sia l'integrale copia di atto impugnato sia la data di ricevimento dello stesso. In assenza di controparte non erano liquidate spese.
Successivamente con depositi in data 10.10.24, 4.11.24 e 19.1.26 la ricorrente provvedeva a depositare la documentazione mancante a depositare altri atti fra cui Relazione a firma del commercialista nonché da ultimo memoria di conclusioni.
La causa, all'odierna udienza, sentite le parti presenti, era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto nel merito.
Con le produzioni documentali successive alla udienza cautelare, infatti, la parte ricorrente ha sanato l'incompletezza probatoria su circostanze rilevanti (copia dell'atto impugnato nella sua interezza;
esatta indicazione della data di ricevimento dello stesso, mediante documentazione probante) permettendo alla
Corte di verificare la sussistenza di elementi la cui assenza avrebbe determinato la inammissibilità del ricorso.
Nel merito il ricorso è infondato, avendo le difese di controparte colto nel segno in ordine a tutte le eccezioni sollevate dalla società ricorrente.
Sul primo motivo: esso è infondato. La ricorrente è piena coobbligata in solido con la soc. Ricorrente_1 SR: con atto del 3/06/2021 è stata posta in essere una scissione di cui l'attuale ricorrente è stata beneficiaria.
La ricorrente deve, dunque, ritenersi coobbligata ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art.15 d.lgs. n. 472/97, per intero, dei debiti della scissa sorti antecedentemente alla scissione. D'altro canto, la ricorrente stessa ha presentato ricorso avverso altra intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti sulla base del medesimo presupposto normativo ossia la coobbligazione ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art.15 d.lgs. n.
472/97 e in quella sede, ben consapevole del fatto che l'essere stata beneficiaria della scissione la coobbligava con i debiti della scissa, si è limitata ad affermare (seppur in modo infondato) che la responsabilità solidale avrebbe dovuto essere limitata al valore del patrimonio netto pari a € 3.751.728,93 di cui la stessa
è risultata beneficiaria. Peraltro, anche nell'attuale ricorso, al terzo motivo, chiede limitarsi la responsabilità all'ammontare del patrimonio netto di cui è risultata beneficiaria. Il che non risponde al dettato normativo citato. Sulla base della sua qualità di coobbligata essa non può contestare il merito del debito sorto antecedentemente alla scissione, risultando la sua posizione quella di mera responsabile del pagamento.
L'intimazione non è illegittima per omessa notifica della sottesa cartella di pagamento. Infatti, le modifiche apportate dall'art. 1, c. 1, del D.Lgs 119/2023 all'art. 7 dello Statuto del Contribuente con l'introduzione dei commi 1-ter e 1-quater possono trovare applicazione solo per i vincoli di coobbligazione sorti successivamente all'entrata in vigore della novella normativa in virtù del principio dell'irretroattività delle norme sancito dallo stesso Statuto del contribuente all'art.
3. Nel caso in esame il vincolo di coobbligazione
è sorto nel 2021 quando, in data 3/06/21 è stata effettuata la scissione, per cui la novella normativa non può ritenersi applicabile (peraltro le modifiche attengono solo ai vincoli di coobbligazione paritetici e simultanei, ovvero quando l'obbligazione si manifesta già al momento dell'iscrizione a ruolo e non anche all'ipotesi in cui la solidarietà sia successiva, ovvero insorga quando la cartella di pagamento recante il debito del coobbligato sia stata già notificate all'obbligato principale, come nel caso in esame. Peraltro, si rammenta che il testo dell'art. 25 del DPR n. 602/73 nel prevedere che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede...” è rimasto invariato e attualmente ancora in vigore. Per cui esiste una alternatività nella scelta di notificazione dell'atto all'obbligato o al coobbligato.
Non v'è presunta decadenza o prescrizione.
La notifica non poteva avvenire anche nei confronti della Ricorrente_1, entro i termini di cui all'art. 25 del DPR 602/73. Si tratta di una tesi che prima di contrastare con la normativa contrasta con i principi della logica. La possibilità per l'Ufficio di richiedere il pagamento al coobbligato nasce solo nel momento in cui è sorto un vincolo di coobbligazione, che nel caso di specie è sorto solo in data 3/06/2021 con l'atto di scissione. Ciò posto affermare che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento entro il 2017 anche al coobbligato, che a quella data ancora non era tale, è una tesi impossibile da accettare. I termini di decadenza iniziano a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
Infine, la sentenza n. 1467/18 che aveva annullato la cartella sottesa è stata riformata dalla CTR del Lazio con sentenza n.3553/2022 (allegata dall'Ufficio) confermando la legittimità della cartella.
Non vi è violazione dell'art. 24 del DPR 602/73 posto che come previsto dalla citata disposizione il ruolo è stato consegnato al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.
Con riferimento al secondo motivo:
L'obbligo di allegare l'atto richiamato sorge solo nelle ipotesi in cui l'atto notificato non ne riproduca il contenuto essenziale. Nell'intimazione tale contenuto essenziale è stato riportato. La cartella di pagamento di cui il ricorrente eccepisce l'omessa allegazione è stata dalla stessa indicata tra gli allegati del ricorso (all. n.3).
E' quindi escluso alla radice che sia stata in qualche modo lesa nel suo diritto di difesa. L'intimazione è sufficientemente motivata. Nell'intimazione è, infatti, indicato che la notifica avveniva nella qualità di responsabile in solido del debito erariale maturato dalla società Ricorrente_1 SRL per effetto della scissione operata con atto del 3/06/2021 ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art.15 D.Lgs. n. 472. Nel caso di specie l'esistenza della scissione non è in contestazione. Ciò posto essendo un fatto non contestato (e in alcun modo contestabile) che la scissione si sia realizzata, del pari incontestabile deve ritenersi la coobbligazione che segue alla mera applicazione delle specifiche disposizione normative sul punto. Si ribadisce che la coobbligazione sorge a seguito dell'atto di scissione del 3/06/2021. Né si comprende (e la ricorrente non lo spiega) la ragione per la quale l'Ufficio avrebbe falsamente applicato le norme richiamate.
Sul terzo motivo di ricorso: va chiarito che la legittimazione della ricorrente all'impugnazione di un debito sorto e cristallizzato nei confronti della società scissa è limitato alla contestazione dell'esistenza o meno del vincolo di coobbligazione e non può estendersi al merito del contenuto dell'atto sul quale nel caso di specie si è addirittura formato un giudicato. Nella scissione, infatti, il “soggetto coobbligato” (società beneficiaria)
è un mero responsabile patrimoniale, ovvero il soggetto che, per effetto della disciplina civile o fiscale, viene ritenuto solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione ma risulta estraneo al fatto generatore dell'obbligazione medesima. Peraltro, non vi è coincidenza tra l'importo recuperato in sede di accertamento e quello recuperato in sede di 54 bis del DPR 633/72; mentre la pretesa relativa alla cartella di pagamento deve ritenersi definitiva (da cui l'inizio delle azioni esecutive), quella di cui all'avviso di accertamento è ancora avendo la Ricorrente_1 instaurato un giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione (come dalla stessa ricorrente rammentato); del pari infondata è l'eccezione di inesigibilità dell'obbligazione in quanto la Ricorrente_1 SR è beneficiaria degli effetti sospensivi propri dell'art.20 della legge n.44/1999. La normativa di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999 è di stretta applicazione, stante la ratio legis alla stessa sottesa. Dalla ratio istitutrice della norma ne consegue che i termini di sospensione ivi indicati trovino applicazione nei soli confronti del soggetto asseritamente sottoposto ad usura o estorsione e non, anche, nei confronti dei terzi coobbligati. Sul punto si è espressa anche la Cass., con la sent. n.
27983/2021 secondo cui “Va premesso che la procedura di cui all'art. 20 della legge n. 44 del 1999 non può evidentemente interpretarsi nel senso che la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali, ivi prevista in favore di soggetto danneggiato da attività estorsiva, si applichi indistintamente a tutte le attività economiche riconducibili al soggetto medesimo – il quale potrebbe teoricamente rivestire la posizione di soggetto fiscalmente obbligato, in proprio o quale rappresentante di persone giuridiche, in relazione ad un numero potenzialmente infinito di attività economiche, site in contesti del tutto estranei a quello delle vicende estorsive – bensì soltanto in relazione agli adempimenti fiscali che siano riconducibili, anche per via indiretta, alla attività economica attinta dalla condotta delittuosa e per la quale sia stata attivata la procedura prevista dalla normativa”. Ne consegue che il provvedimento richiamato abbia efficacia nei soli confronti della Ricorrente_1 SR, unica società destinataria, e non anche della Ricorrente_1 SR odierna ricorrente, del tutto estranea alla richiesta e non vittima né di usura né di estorsione.
Ancora: infondato è quanto sostenuto circa il fatto che la responsabilità solidale dovrebbe essere limitata al valore del patrimonio netto di cui la stessa è risultata beneficiaria nella fase di scissione. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, infatti, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 173 comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti (al)la scissione, come conferma il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi.
Nulla aggiungono alle superiori argomentazioni i documenti prodotti dalla parte ricorrente né la memoria da ultimo depositata che si limita a respingere le tesi dell'Ufficio senza aggiungere altro alle proprie difese.
Infatti, proprio il concetto di duplicazione di procedimenti è insito nel caso di debiti insorti prima della scissione e di recupero anche nei confronti della società beneficiaria responsabile solidalmente. Qualora, poi, in estrema ipotesi, dovesse realmente verificarsi una duplicazione di imposta la parte ha sempre diritto al rimborso, procedura fissata dalla legge e rigorosamente volta alla restituzione al contribuente di quanto non dovuto e indebitamente versato. Nessun pregiudizio definitivo, quindi, nella sfera della ricorrente potrà mai essere lamentato, men che mai nella fase attuale della procedura di riscossione.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente in virtù del principio della soccombenza e liquidate, secondo i limiti fissati dal DM in vigore recante Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014 , nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di
€ 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti a favore di controparte costituita.
In Latina il 9 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa POLI Dott.Giuseppe D'AU
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU SE, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 05720249009318840 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.07.2024 iscritto al n. di RG 1176/2024 la società Ricorrente_1 SR, società Ricorrente_1 SR, impugnava l'intimazione di pagamento n. 0572024900931884000 lotto di stampa n. 27693 del 10.05.2024, del 3.6.21 atto dell'Agente della Riscossione con la quale l'Ufficio richiedeva il pagamento della cartella di pagamento n. 05720170017328402, ritualmente notificata alla Ricorrente_1 società in data 04/04/2017, in possesso anche della Ricorrente_1
SR (società beneficiaria) come dimostrato con allegazione nel presente giudizio ad opera della ricorrente (valore della controversia 710.954,54 Euro;
ai fini CUT 500.321,00 Euro).
L'atto impugnato era notificato alla ricorrente il 13.05.2024; il ricorrente notificava il ricorso a ADE LT Latina
e ADER LT in data 11.7.24; si costituiva in data 24.7.2024, tempestivamente.
I motivi sottesi al ricorso possono così riassumersi:
-carenza di legittimazione passiva, nullità derivata dell'atto consequenziale (intimazione di pagamento doc.
2) per omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento/ Ruolo doc. 3);
- intervenuta decadenza e prescrizione. Violazione degli artt. 12, 24 e 25 DPR n. 602/73, art. 7, comma 1- bis e 1 quater, L. 212/00. Art. 54-bis DPR n. 633/72, art. 50 del DPR n. 602/72, art. 173 TUIR e art. 15 D.
Lgs. n. 472/97;
-difetto di motivazione ex art. 7, comma 1 e comma 1 ter, L. 212/00 e art. 3 L. n. 242/90. Altresì, l'atto è infondato e non supportato ex art. 2697 c.c. e art. 7, comma 5 bis, D.lgs. 546/92. Lesione del diritto di difesa;
-duplicazione d'imposta e della riscossione, essendo stata la pretesa fatta valere con l'atto impugnato (doc.2) oggetto di un precedente avviso di accertamento (IVA, anno imposta 2013 – doc.4) comunicato a Ricorrente_1 SR e già coperto da pignoramento in capo a quest'ultima (doc.6).
Si costituiva anche ADE che contestava l'assunto e chiedeva rigetto.
Successivamente, all'ud. cautelare del 16.9.24 la Corte dichiarava la inammissibilità della domanda perché all'epoca la parte non aveva comprovato in atti in modo sufficiente sia l'integrale copia di atto impugnato sia la data di ricevimento dello stesso. In assenza di controparte non erano liquidate spese.
Successivamente con depositi in data 10.10.24, 4.11.24 e 19.1.26 la ricorrente provvedeva a depositare la documentazione mancante a depositare altri atti fra cui Relazione a firma del commercialista nonché da ultimo memoria di conclusioni.
La causa, all'odierna udienza, sentite le parti presenti, era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto nel merito.
Con le produzioni documentali successive alla udienza cautelare, infatti, la parte ricorrente ha sanato l'incompletezza probatoria su circostanze rilevanti (copia dell'atto impugnato nella sua interezza;
esatta indicazione della data di ricevimento dello stesso, mediante documentazione probante) permettendo alla
Corte di verificare la sussistenza di elementi la cui assenza avrebbe determinato la inammissibilità del ricorso.
Nel merito il ricorso è infondato, avendo le difese di controparte colto nel segno in ordine a tutte le eccezioni sollevate dalla società ricorrente.
Sul primo motivo: esso è infondato. La ricorrente è piena coobbligata in solido con la soc. Ricorrente_1 SR: con atto del 3/06/2021 è stata posta in essere una scissione di cui l'attuale ricorrente è stata beneficiaria.
La ricorrente deve, dunque, ritenersi coobbligata ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art.15 d.lgs. n. 472/97, per intero, dei debiti della scissa sorti antecedentemente alla scissione. D'altro canto, la ricorrente stessa ha presentato ricorso avverso altra intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti sulla base del medesimo presupposto normativo ossia la coobbligazione ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art.15 d.lgs. n.
472/97 e in quella sede, ben consapevole del fatto che l'essere stata beneficiaria della scissione la coobbligava con i debiti della scissa, si è limitata ad affermare (seppur in modo infondato) che la responsabilità solidale avrebbe dovuto essere limitata al valore del patrimonio netto pari a € 3.751.728,93 di cui la stessa
è risultata beneficiaria. Peraltro, anche nell'attuale ricorso, al terzo motivo, chiede limitarsi la responsabilità all'ammontare del patrimonio netto di cui è risultata beneficiaria. Il che non risponde al dettato normativo citato. Sulla base della sua qualità di coobbligata essa non può contestare il merito del debito sorto antecedentemente alla scissione, risultando la sua posizione quella di mera responsabile del pagamento.
L'intimazione non è illegittima per omessa notifica della sottesa cartella di pagamento. Infatti, le modifiche apportate dall'art. 1, c. 1, del D.Lgs 119/2023 all'art. 7 dello Statuto del Contribuente con l'introduzione dei commi 1-ter e 1-quater possono trovare applicazione solo per i vincoli di coobbligazione sorti successivamente all'entrata in vigore della novella normativa in virtù del principio dell'irretroattività delle norme sancito dallo stesso Statuto del contribuente all'art.
3. Nel caso in esame il vincolo di coobbligazione
è sorto nel 2021 quando, in data 3/06/21 è stata effettuata la scissione, per cui la novella normativa non può ritenersi applicabile (peraltro le modifiche attengono solo ai vincoli di coobbligazione paritetici e simultanei, ovvero quando l'obbligazione si manifesta già al momento dell'iscrizione a ruolo e non anche all'ipotesi in cui la solidarietà sia successiva, ovvero insorga quando la cartella di pagamento recante il debito del coobbligato sia stata già notificate all'obbligato principale, come nel caso in esame. Peraltro, si rammenta che il testo dell'art. 25 del DPR n. 602/73 nel prevedere che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede...” è rimasto invariato e attualmente ancora in vigore. Per cui esiste una alternatività nella scelta di notificazione dell'atto all'obbligato o al coobbligato.
Non v'è presunta decadenza o prescrizione.
La notifica non poteva avvenire anche nei confronti della Ricorrente_1, entro i termini di cui all'art. 25 del DPR 602/73. Si tratta di una tesi che prima di contrastare con la normativa contrasta con i principi della logica. La possibilità per l'Ufficio di richiedere il pagamento al coobbligato nasce solo nel momento in cui è sorto un vincolo di coobbligazione, che nel caso di specie è sorto solo in data 3/06/2021 con l'atto di scissione. Ciò posto affermare che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento entro il 2017 anche al coobbligato, che a quella data ancora non era tale, è una tesi impossibile da accettare. I termini di decadenza iniziano a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
Infine, la sentenza n. 1467/18 che aveva annullato la cartella sottesa è stata riformata dalla CTR del Lazio con sentenza n.3553/2022 (allegata dall'Ufficio) confermando la legittimità della cartella.
Non vi è violazione dell'art. 24 del DPR 602/73 posto che come previsto dalla citata disposizione il ruolo è stato consegnato al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.
Con riferimento al secondo motivo:
L'obbligo di allegare l'atto richiamato sorge solo nelle ipotesi in cui l'atto notificato non ne riproduca il contenuto essenziale. Nell'intimazione tale contenuto essenziale è stato riportato. La cartella di pagamento di cui il ricorrente eccepisce l'omessa allegazione è stata dalla stessa indicata tra gli allegati del ricorso (all. n.3).
E' quindi escluso alla radice che sia stata in qualche modo lesa nel suo diritto di difesa. L'intimazione è sufficientemente motivata. Nell'intimazione è, infatti, indicato che la notifica avveniva nella qualità di responsabile in solido del debito erariale maturato dalla società Ricorrente_1 SRL per effetto della scissione operata con atto del 3/06/2021 ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art.15 D.Lgs. n. 472. Nel caso di specie l'esistenza della scissione non è in contestazione. Ciò posto essendo un fatto non contestato (e in alcun modo contestabile) che la scissione si sia realizzata, del pari incontestabile deve ritenersi la coobbligazione che segue alla mera applicazione delle specifiche disposizione normative sul punto. Si ribadisce che la coobbligazione sorge a seguito dell'atto di scissione del 3/06/2021. Né si comprende (e la ricorrente non lo spiega) la ragione per la quale l'Ufficio avrebbe falsamente applicato le norme richiamate.
Sul terzo motivo di ricorso: va chiarito che la legittimazione della ricorrente all'impugnazione di un debito sorto e cristallizzato nei confronti della società scissa è limitato alla contestazione dell'esistenza o meno del vincolo di coobbligazione e non può estendersi al merito del contenuto dell'atto sul quale nel caso di specie si è addirittura formato un giudicato. Nella scissione, infatti, il “soggetto coobbligato” (società beneficiaria)
è un mero responsabile patrimoniale, ovvero il soggetto che, per effetto della disciplina civile o fiscale, viene ritenuto solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione ma risulta estraneo al fatto generatore dell'obbligazione medesima. Peraltro, non vi è coincidenza tra l'importo recuperato in sede di accertamento e quello recuperato in sede di 54 bis del DPR 633/72; mentre la pretesa relativa alla cartella di pagamento deve ritenersi definitiva (da cui l'inizio delle azioni esecutive), quella di cui all'avviso di accertamento è ancora avendo la Ricorrente_1 instaurato un giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione (come dalla stessa ricorrente rammentato); del pari infondata è l'eccezione di inesigibilità dell'obbligazione in quanto la Ricorrente_1 SR è beneficiaria degli effetti sospensivi propri dell'art.20 della legge n.44/1999. La normativa di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999 è di stretta applicazione, stante la ratio legis alla stessa sottesa. Dalla ratio istitutrice della norma ne consegue che i termini di sospensione ivi indicati trovino applicazione nei soli confronti del soggetto asseritamente sottoposto ad usura o estorsione e non, anche, nei confronti dei terzi coobbligati. Sul punto si è espressa anche la Cass., con la sent. n.
27983/2021 secondo cui “Va premesso che la procedura di cui all'art. 20 della legge n. 44 del 1999 non può evidentemente interpretarsi nel senso che la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali, ivi prevista in favore di soggetto danneggiato da attività estorsiva, si applichi indistintamente a tutte le attività economiche riconducibili al soggetto medesimo – il quale potrebbe teoricamente rivestire la posizione di soggetto fiscalmente obbligato, in proprio o quale rappresentante di persone giuridiche, in relazione ad un numero potenzialmente infinito di attività economiche, site in contesti del tutto estranei a quello delle vicende estorsive – bensì soltanto in relazione agli adempimenti fiscali che siano riconducibili, anche per via indiretta, alla attività economica attinta dalla condotta delittuosa e per la quale sia stata attivata la procedura prevista dalla normativa”. Ne consegue che il provvedimento richiamato abbia efficacia nei soli confronti della Ricorrente_1 SR, unica società destinataria, e non anche della Ricorrente_1 SR odierna ricorrente, del tutto estranea alla richiesta e non vittima né di usura né di estorsione.
Ancora: infondato è quanto sostenuto circa il fatto che la responsabilità solidale dovrebbe essere limitata al valore del patrimonio netto di cui la stessa è risultata beneficiaria nella fase di scissione. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, infatti, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi del d.p.r. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 173 comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti (al)la scissione, come conferma il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., prevedono limiti precisi.
Nulla aggiungono alle superiori argomentazioni i documenti prodotti dalla parte ricorrente né la memoria da ultimo depositata che si limita a respingere le tesi dell'Ufficio senza aggiungere altro alle proprie difese.
Infatti, proprio il concetto di duplicazione di procedimenti è insito nel caso di debiti insorti prima della scissione e di recupero anche nei confronti della società beneficiaria responsabile solidalmente. Qualora, poi, in estrema ipotesi, dovesse realmente verificarsi una duplicazione di imposta la parte ha sempre diritto al rimborso, procedura fissata dalla legge e rigorosamente volta alla restituzione al contribuente di quanto non dovuto e indebitamente versato. Nessun pregiudizio definitivo, quindi, nella sfera della ricorrente potrà mai essere lamentato, men che mai nella fase attuale della procedura di riscossione.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente in virtù del principio della soccombenza e liquidate, secondo i limiti fissati dal DM in vigore recante Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014 , nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di
€ 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti a favore di controparte costituita.
In Latina il 9 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa POLI Dott.Giuseppe D'AU