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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace dott.
NO LI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5275/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Foschi;
Parte_1
- ricorrente -
contro contumace;
CP_1
- resistente -
OGGETTO: Pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti
* * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c., da intendersi regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione (anche se non consegnato per assenza temporanea del destinatario e rispedito al mittente in data 11.12.2023 in quanto non ritirato entro il termine di dieci giorni della C.A.D., come attestato dal Modello 23L relativo all'atto giudiziario n.
785179061983 esibito in giudizio dalla ricorrente), conveniva innanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale esponendo che:
- con atto pubblico del 13.06.2019 a cura del Notaio e Persona_1 Parte_1 CP_1 costituivano una società per azioni con sede in Zurigo, 8001, Weite Gasse, 6 e denominazione “Ritù
Gasto AG”, avente ad oggetto la produzione e la vendita di pizza al taglio, suddivisa in un numero di azioni eguali per ciascun socio (50-50);
- in data 22.10.2019, dinanzi al Notaio entrambe prestavano, in solido, garanzia Per_2 personale in favore della Zurcher Kantonalbank per i crediti della medesima banca verso la società, sino a 30.000 franchi svizzeri (di seguito CHF) per ciascuna;
-cessata l'attività nel maggio 2022, la posizione debitoria complessiva della società, inizialmente pari a CHF 98.869,15, veniva ridotta a CHF 35.869,15 a seguito di realizzi e versamenti;
-per effetto della solidarietà e della pariteticità, la quota debitoria di ciascuna ex socia ammontava a CHF 17.934,57;
- alla data del 21.06.2022 aveva già corrisposto CHF 17.500, a fronte di CHF Parte_1
3.486 versati da;
CP_1
- in data 29.06.2022 le due ex socie stipulavano con la Banca creditrice un accordo di rientro con riconoscimento del residuo dare di CHF 14.883,15 e piano di pagamento (CHF 4.000 entro
31.12.2022 e CHF 400/mese dal 31.07.2022);
- non rispettava il piano, sicché si faceva carico del pagamento CP_1 Parte_1 dell'acconto di CHF 4.000 e, progressivamente, delle successive rate, anche per l'intero;
- con diffida del 08.03.2023 chiedeva invano a il rimborso delle Parte_1 CP_1 eccedenze e il rispetto del piano;
- nell'agosto e settembre 2023, concordava con la Zurcher Kantonalbank Parte_1 la definizione della posizione debitoria mediante due versamenti (CHF 1.600 e 1.500), ottenendo uno sconto di CHF 1.598,82;
- in totale pagava CHF 30.400 a fronte di CHF 3.870,33 versati da;
ne Parte_1 CP_1 derivava per la un pagato in eccedenza di CHF 13.264,84 avendo lo sconto accordato dalla Pt_1
Banca creditrice ridotto il debito comune a CHF 34.270,33, pari a CHF 17.135,16 pro capite
Tanto premesso, chiedeva condannarsi al pagamento di CHF Parte_1 CP_1
13.264,84 (ovvero € 13.856,08 secondo conversione indicata), oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle spese di traduzione giurata della documentazione prodotta in giudizio (indicate in €
1.124 nella premessa del ricorso e in € 1.224 nelle successive conclusioni), oltre spese di lite.
La convenuta non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La causa, non necessitando di ulteriore attività istruttoria, veniva riservata in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussiste nel caso di specie la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, L. 31.5.1995 n.
218, attesa la residenza in Italia della convenuta (come attestata dal relativo certificato in atti, all. 1 fasc. attoreo).
La domanda poi attiene al rapporto interno tra condebitrici solidali/garanti, per regresso delle somme pagate dal condebitore oltre la propria quota, regolato dagli artt. artt. 1298 e 1299 c.c. (rapporti interni fra debitori o creditori solidali e regresso fra condebitori), nonché dall'art. 1203 n. 3 c.c. (surrogazione legale a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo).
Ciò detto, sono pacifiche e comunque documentate le circostanze addotte dalle ricorrente e relative alla coobbligazione solidale della ricorrente e della resistente verso la Zurcher Kantonalbank, nonché all'accordo di rientro del 29.06.2022 con riconoscimento del debito residuo (all. 2, 3 e 5 fasc. attoreo).
Vi sono ancora in atti le quietanze/estratti dei pagamenti eseguiti da (ivi incluso Parte_1
l'acconto di CHF 4.000 e le rate successive), la diffida del 08.03.2023, nonché la definizione della posizione nell'agosto-settembre 2023 (all. 4, 6, 7 e 8 fasc. attoreo).
Sicché, riepilogando, è stato reso possibile l'accertamento di: a) un debito comune residuo delle due ex socie di CHF 34.270,33, pari a CHF 17.135,16 per ciascuna;
b) il pagamento da parte della di CHF 30.400 e una eccedenza in suo favore di CHF 13.264,84. Pt_1
La mancata costituzione in giudizio di comporta che le allegazioni e i documenti CP_1 prodotti da non sono stati oggetto di contestazione, sicché essi assumono piena rilevanza Parte_1 probatoria ai sensi degli artt. 115 e 281 undecies c.p.c
In definitiva, la ricorrente ha titolo al regresso per l'intero importo eccedente come sopra determinato, espresso in CHF e comunque con facoltà di pagamento in euro al cambio BCE del giorno del pagamento, oltre interessi legali dalla data di ciascun esborso.
Le spese di traduzione giurata dei documenti esteri, necessarie per l'introduzione e decisione della causa, sono ripetibili ex art. 91 c.p.c. nella misura documentata, ovvero di € 1.124,00 (all. 9 fasc. attoreo).
Le spese e competenze di lite seguono infine la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna a pagare Parte_1 CP_1
a la somma di CHF 13.264,84 ovvero il controvalore in euro al cambio di riferimento Parte_1
BCE del giorno del pagamento, oltre interessi legali dalla data di ciascun esborso effettuato da come da quietanze in atti e sino al saldo;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a le spese da questa sostenute per traduzioni CP_1 Parte_1 giurate, per un ammontare di € 1.124,00;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge.
Taranto, 23.12.2025
Il Giudice On. Dott.. NO LI