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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2025, n. 18458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18458 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA FI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava a FI HA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e tre mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'HA, deducendo - con unico motivo - l'illegalità della confisca del denaro in sequestro. Sottolineato che la pena sarebbe Penale Sent. Sez. 3 Num. 18458 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/03/2025 stata applicata con riguardo alla fattispecie attenuateldi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, si evidenzia che la confisca del reato potrebbe esser disposta soltanto ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ovvero soltanto a fronte della prova della provenienza illecita del bene in sequestro, come da giurisprudenza di questa Corte;
il provvedimento ablatorio, pertanto, dovrebbe ritenersi illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta, innanzitutto, ammissibile. 3.1. Muovendo dalla lettera dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 26/9/2019, Savin ed altri) - pronunciandosi sul quesito "Se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale" - hanno risposto in termini affermativi, con riferimento alle stesse misure che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti, come nel caso in esame. In particolare, e con rinvio all'ampia pronuncia, basti qui ricordare che, a giudizio del Supremo Collegio, "se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen." 4. In punto di merito, poi, il motivo risulta fondato. 5. La sentenza in esame, oltre alla pena, ha applicato al ricorrente la misura di sicurezza della confisca, con riguardo allo stupefacente in sequestro, agli apparati cellulari, alle carte di pagamento ed alle chiavi, tutti definiti cosa pertinente reato, "la cui disponibilità potrebbe agevolare la ripresa dei traffici illeciti". Quanto poi al denaro - unico bene oggetto di ricorso - la sentenza ne ha disposto egualmente la confisca, "parimenti dovendo prevenirsi il suo reimpiego in illeciti." 6. Tanto premesso, occorre in primo luogo richiamare il carattere obbligatorio della confisca in esame: a norma dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, "Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona 2 estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". Tale carattere, tuttavia, non esclude la necessità di individuare il legame pertinenziale tra il bene (da qualificare come prodotto o profitto) e la condotta contestata, trattandosi di cosa riferibile direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso (per l'appunto) pertinenziale con l'illecito, che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole o per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi, o per impedire di consolidarne il profitto (tra le altre, Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399.). Ciò, peraltro, con ancor maggior significato nel caso - come quello in esame - in cui la contestazione abbia ad oggetto soltanto la detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente. 7. Ebbene, nella sentenza impugnata non si riscontra un'effettiva motivazione sul punto, tale non potendosi ritenere il rinvio alla necessità di prevenire il reimpiego del denaro in illeciti: questa espressione, infatti, è declinata in chiave prognostica, ma nulla rileva quanto al precedente nesso pertinenziale tra la somma ed il reato di cui al capo A), che deve essere accertato ed oggetto di argomento. 6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava a FI HA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e tre mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'HA, deducendo - con unico motivo - l'illegalità della confisca del denaro in sequestro. Sottolineato che la pena sarebbe Penale Sent. Sez. 3 Num. 18458 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/03/2025 stata applicata con riguardo alla fattispecie attenuateldi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, si evidenzia che la confisca del reato potrebbe esser disposta soltanto ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ovvero soltanto a fronte della prova della provenienza illecita del bene in sequestro, come da giurisprudenza di questa Corte;
il provvedimento ablatorio, pertanto, dovrebbe ritenersi illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta, innanzitutto, ammissibile. 3.1. Muovendo dalla lettera dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 26/9/2019, Savin ed altri) - pronunciandosi sul quesito "Se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale" - hanno risposto in termini affermativi, con riferimento alle stesse misure che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti, come nel caso in esame. In particolare, e con rinvio all'ampia pronuncia, basti qui ricordare che, a giudizio del Supremo Collegio, "se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen." 4. In punto di merito, poi, il motivo risulta fondato. 5. La sentenza in esame, oltre alla pena, ha applicato al ricorrente la misura di sicurezza della confisca, con riguardo allo stupefacente in sequestro, agli apparati cellulari, alle carte di pagamento ed alle chiavi, tutti definiti cosa pertinente reato, "la cui disponibilità potrebbe agevolare la ripresa dei traffici illeciti". Quanto poi al denaro - unico bene oggetto di ricorso - la sentenza ne ha disposto egualmente la confisca, "parimenti dovendo prevenirsi il suo reimpiego in illeciti." 6. Tanto premesso, occorre in primo luogo richiamare il carattere obbligatorio della confisca in esame: a norma dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, "Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona 2 estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". Tale carattere, tuttavia, non esclude la necessità di individuare il legame pertinenziale tra il bene (da qualificare come prodotto o profitto) e la condotta contestata, trattandosi di cosa riferibile direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso (per l'appunto) pertinenziale con l'illecito, che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole o per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi, o per impedire di consolidarne il profitto (tra le altre, Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399.). Ciò, peraltro, con ancor maggior significato nel caso - come quello in esame - in cui la contestazione abbia ad oggetto soltanto la detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente. 7. Ebbene, nella sentenza impugnata non si riscontra un'effettiva motivazione sul punto, tale non potendosi ritenere il rinvio alla necessità di prevenire il reimpiego del denaro in illeciti: questa espressione, infatti, è declinata in chiave prognostica, ma nulla rileva quanto al precedente nesso pertinenziale tra la somma ed il reato di cui al capo A), che deve essere accertato ed oggetto di argomento. 6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025 Il Presidente