CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8629 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere AN DA;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8629 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione proposta da IN RA, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in ordine al delitto di usura. 2. La vicenda cautelare processuale che ha interessato il RA muoveva dalle dichiarazioni rese da EP IA IE, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., nell'ambito di un diverso procedimento penale che vedeva costui imputato per il reato di truffa. IE (titolare dell’autosalone “AEMME snc”) aveva dichiarato di essere stato vittima del reato di usura continuata in concorso, realizzata mediante plurime condotte messe in atto da UR Camera, grazie alla indispensabile collaborazione, tra altre, di IN RA. Gli elementi di accusa a carico di quest'ultimo si basavano, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, su una serie di prove documentali, tra cui, in particolare, gli accertamenti contabili e fiscali effettuati dalla Guardia di finanza, nonché su una nutrita serie di intercettazioni telefoniche. 2.1. Nello specifico, IE aveva ricevuto dal Camera un prestito pari ad euro 15.000, che non riusciva a restituire alla scadenza. Prendeva quindi avvio un vorticoso giro di autovetture che venivano dapprima cedute in pagamento da IE al Camera, poi da questi commercializzate mediante l'ausilio di altri soggetti, tra i quali, in particolare, il RA che, dalle indagini, risultava essere di fatto in società con il Camera. Per la riuscita dell'operazione, il gruppo facente capo al Camera si avvaleva di una serie di autosaloni conniventi che intrattenevano rapporti commerciali con la società dello IE. Nella prospettazione accusatoria, il RA, in esecuzione di imposizioni del Camera, si sarebbe fatto carico di una serie di veicoli, individuati come provenienti dallo IE, provvedendo a commercializzarli e ad incassare il prezzo delle vendite. Gli accertamenti incrociati, effettuati dalla Guardia di finanza presso i vari autosaloni coinvolti, determinavano nel RA, così come nel Camera e nel correo Luciano Latella, cospicue preoccupazioni, così come emergenti dalle molteplici conversazioni telefoniche intercettate, al punto che il primo consigliava lo IE di fornire idonee giustificazioni plausibili agli organi accertatori. 3. Con sentenza del 14 settembre 2018, il Tribunale di Vibo Valentia assolveva il RA con la formula “perché il fatto non sussiste”, reputando “lacunosi” gli elementi a carico dell’imputato, in particolare osservando che le testimonianze acquisite non consentivano di riferire univocamente il prelevamento gratuito delle automobili ovvero la riconducibilità di tale attività di prelevamento gratuito ad un patto usurario e che le grosse lacune documentali della contabilità impedivano una ricostruzione affidabile del 3 movimento di denaro. Concludeva pertanto nel senso della carenza della prova della riconducibilità dell'attività di commercializzazione svolte dal RA alle ipotizzate attività di usura del Camera. 4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso il difensore dell’istante che solleva un unico motivo con cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo, in particolare, come gli elementi di fatto e le risultanze probatorie, poste fondamento della motivazione, siano erronei e contrastanti con quanto emergente della sentenza assolutoria. La Porsche Cayenne a cui si riferisce l'ordinanza gravata non sarebbe mai stata acquistata dal RA, né tantomeno da lui rivenduta, di talché l'unico elemento oggettivo che poteva costituire indizio sull'esistenza di rapporti commerciali o di altra natura tra lo IE e il RA si appalesa inesistente. Anche con riferimento agli accertamenti contabili della Guardia di finanza, la motivazione dell'ordinanza impugnata contrasterebbe con quanto emerso nel corso del procedimento ed affermato dalla sentenza assolutoria. Questa ha invero evidenziato un quadro di totale disordine e di irregolarità amministrative ascrivibili a tutte le parti coinvolte, compresa la persona offesa. Con riguardo all’asserita fibrillazione tra i soggetti coinvolti nel momento in cui venivano svolte le indagini finanziarie, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ha evidenziato il numero esiguo dei contatti e l'irrilevanza dei riferimenti contenuti nelle conversazioni. La difesa, infine, ricorda come la Corte di appello di Catanzaro abbia accolto l'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione del Camera che, all'evidenza, ricopriva una posizione processuale più grave di quella dell'odierno ricorrente. 5. In data 10/11/2025, è pervenuta, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso 4 materiale probatorio acquisito agli atti, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 - dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha reputato la condotta del ricorrente connotata da colpa grave, ostativa all’invocato indennizzo, valorizzando circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria che su di esse ha operato una valutazione di insufficienza ai fini dell’affermazione della responsabilità penale. La circostanza per cui la Porsche Cayenne non sarebbe stata acquistata dall’istante ma da altro soggetto, unico profilo concreto coltivato nel ricorso con una prospettazione differente da quella ritenuta dalla Corte territoriale, non incide sulla tenuta del provvedimento impugnato, perché il Giudice della riparazione ha preso in considerazioni plurimi elementi congruamente ritenuti idonei a disvelare la condotta gravemente colposa del ricorrente e ad ingenerare nell’Autorità giudiziaria un’apparenza di colpevolezza rispetto al reato contestato che qui si richiamano in estrema sintesi: una gestione amministrativa e contabile fortemente lacunosa e certamente irregolare relativa alla commercializzazione delle auto tra i soggetti coinvolti); l’estrema preoccupazione mostrata in misura maggiore proprio dal RA per i controlli incrociati effettuati dalla Guardia di finanza;
le conversazioni tra i coindagati (compreso quindi l’odierno ricorrente) intensificatesi proprio in concomitanza con i controlli fiscali eseguiti presso gli autosaloni;
le fitte intercettazioni dalle quali è emerso come il l’odierno ricorrente, confrontandosi con il Camera, avesse percepito tutta la gravità della situazione, avvertendo la necessità di giustificare i titoli di provenienza delle auto, i mancati passaggi di proprietà, le incongruenze tra le fatture e i prezzi e tutte le altre incompletezze documentali, relative proprio a quelle autovetture che la persona offesa IE aveva indicato come forzosamente sottratte al suo autosalone al fine di onorare un credito usurario vantato dal Camera;
il contatto, al quale aveva provveduto il Camera, tra lo IE e il RA;
il linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate, tale da giustificarsi solo «con l'intento di celare situazioni opache». 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la 5 dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DA EA ON
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8629 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione proposta da IN RA, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in ordine al delitto di usura. 2. La vicenda cautelare processuale che ha interessato il RA muoveva dalle dichiarazioni rese da EP IA IE, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., nell'ambito di un diverso procedimento penale che vedeva costui imputato per il reato di truffa. IE (titolare dell’autosalone “AEMME snc”) aveva dichiarato di essere stato vittima del reato di usura continuata in concorso, realizzata mediante plurime condotte messe in atto da UR Camera, grazie alla indispensabile collaborazione, tra altre, di IN RA. Gli elementi di accusa a carico di quest'ultimo si basavano, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, su una serie di prove documentali, tra cui, in particolare, gli accertamenti contabili e fiscali effettuati dalla Guardia di finanza, nonché su una nutrita serie di intercettazioni telefoniche. 2.1. Nello specifico, IE aveva ricevuto dal Camera un prestito pari ad euro 15.000, che non riusciva a restituire alla scadenza. Prendeva quindi avvio un vorticoso giro di autovetture che venivano dapprima cedute in pagamento da IE al Camera, poi da questi commercializzate mediante l'ausilio di altri soggetti, tra i quali, in particolare, il RA che, dalle indagini, risultava essere di fatto in società con il Camera. Per la riuscita dell'operazione, il gruppo facente capo al Camera si avvaleva di una serie di autosaloni conniventi che intrattenevano rapporti commerciali con la società dello IE. Nella prospettazione accusatoria, il RA, in esecuzione di imposizioni del Camera, si sarebbe fatto carico di una serie di veicoli, individuati come provenienti dallo IE, provvedendo a commercializzarli e ad incassare il prezzo delle vendite. Gli accertamenti incrociati, effettuati dalla Guardia di finanza presso i vari autosaloni coinvolti, determinavano nel RA, così come nel Camera e nel correo Luciano Latella, cospicue preoccupazioni, così come emergenti dalle molteplici conversazioni telefoniche intercettate, al punto che il primo consigliava lo IE di fornire idonee giustificazioni plausibili agli organi accertatori. 3. Con sentenza del 14 settembre 2018, il Tribunale di Vibo Valentia assolveva il RA con la formula “perché il fatto non sussiste”, reputando “lacunosi” gli elementi a carico dell’imputato, in particolare osservando che le testimonianze acquisite non consentivano di riferire univocamente il prelevamento gratuito delle automobili ovvero la riconducibilità di tale attività di prelevamento gratuito ad un patto usurario e che le grosse lacune documentali della contabilità impedivano una ricostruzione affidabile del 3 movimento di denaro. Concludeva pertanto nel senso della carenza della prova della riconducibilità dell'attività di commercializzazione svolte dal RA alle ipotizzate attività di usura del Camera. 4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso il difensore dell’istante che solleva un unico motivo con cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo, in particolare, come gli elementi di fatto e le risultanze probatorie, poste fondamento della motivazione, siano erronei e contrastanti con quanto emergente della sentenza assolutoria. La Porsche Cayenne a cui si riferisce l'ordinanza gravata non sarebbe mai stata acquistata dal RA, né tantomeno da lui rivenduta, di talché l'unico elemento oggettivo che poteva costituire indizio sull'esistenza di rapporti commerciali o di altra natura tra lo IE e il RA si appalesa inesistente. Anche con riferimento agli accertamenti contabili della Guardia di finanza, la motivazione dell'ordinanza impugnata contrasterebbe con quanto emerso nel corso del procedimento ed affermato dalla sentenza assolutoria. Questa ha invero evidenziato un quadro di totale disordine e di irregolarità amministrative ascrivibili a tutte le parti coinvolte, compresa la persona offesa. Con riguardo all’asserita fibrillazione tra i soggetti coinvolti nel momento in cui venivano svolte le indagini finanziarie, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ha evidenziato il numero esiguo dei contatti e l'irrilevanza dei riferimenti contenuti nelle conversazioni. La difesa, infine, ricorda come la Corte di appello di Catanzaro abbia accolto l'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione del Camera che, all'evidenza, ricopriva una posizione processuale più grave di quella dell'odierno ricorrente. 5. In data 10/11/2025, è pervenuta, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Come è noto, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso 4 materiale probatorio acquisito agli atti, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 - dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha reputato la condotta del ricorrente connotata da colpa grave, ostativa all’invocato indennizzo, valorizzando circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria che su di esse ha operato una valutazione di insufficienza ai fini dell’affermazione della responsabilità penale. La circostanza per cui la Porsche Cayenne non sarebbe stata acquistata dall’istante ma da altro soggetto, unico profilo concreto coltivato nel ricorso con una prospettazione differente da quella ritenuta dalla Corte territoriale, non incide sulla tenuta del provvedimento impugnato, perché il Giudice della riparazione ha preso in considerazioni plurimi elementi congruamente ritenuti idonei a disvelare la condotta gravemente colposa del ricorrente e ad ingenerare nell’Autorità giudiziaria un’apparenza di colpevolezza rispetto al reato contestato che qui si richiamano in estrema sintesi: una gestione amministrativa e contabile fortemente lacunosa e certamente irregolare relativa alla commercializzazione delle auto tra i soggetti coinvolti); l’estrema preoccupazione mostrata in misura maggiore proprio dal RA per i controlli incrociati effettuati dalla Guardia di finanza;
le conversazioni tra i coindagati (compreso quindi l’odierno ricorrente) intensificatesi proprio in concomitanza con i controlli fiscali eseguiti presso gli autosaloni;
le fitte intercettazioni dalle quali è emerso come il l’odierno ricorrente, confrontandosi con il Camera, avesse percepito tutta la gravità della situazione, avvertendo la necessità di giustificare i titoli di provenienza delle auto, i mancati passaggi di proprietà, le incongruenze tra le fatture e i prezzi e tutte le altre incompletezze documentali, relative proprio a quelle autovetture che la persona offesa IE aveva indicato come forzosamente sottratte al suo autosalone al fine di onorare un credito usurario vantato dal Camera;
il contatto, al quale aveva provveduto il Camera, tra lo IE e il RA;
il linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate, tale da giustificarsi solo «con l'intento di celare situazioni opache». 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la 5 dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DA EA ON