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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LAURA BERTINI
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 559/2023 del 6/11/2023, depositata in data
7/11/2023, con previsione, inter alia, di contributo al mantenimento mensile a proprio carico in favore delle due figlie, , minorenne, e illo tempore PE_1 PE_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e quindi ancora convivente con la madre e la sorella presso la casa familiare, per l'importo di euro 175,00 per ciascuna delle due figlie, con ricorso depositato in data
7/8/2024 il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1 per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con riguardo all'assegno disposto in favore della figlia Allegava infatti il ricorrente che, già nelle PE_2 more del giudizio di divorzio, la figlia (all'epoca ventiduenne), aveva PE_2 intrapreso alcune esperienze lavorative come commessa, l'ultima delle quali formalizzata con regolare contratto allo scadere del quale la ragazza percepiva
1 anche indennità di disoccupazione per i mesi di legge;
oltre a questo il signor rilevava anche che la figlia nel 2023 lasciava la casa familiare per Pt_1 trasferirsi a vivere col compagno in abitazione in locazione in loc. Stagno,
Collesalvetti (LI), formando nuovo nucleo familiare anche con la nascita del PE figlio il 12/06/2024. Il ricorrente chiedeva dunque sentir accogliere le seguenti conclusioni “[…] disporre l'annullamento del contributo al mantenimento della figlia Invariate le altre disposizioni. Con vittoria di spese, funzioni ed PE_2 onorari.”
All'udienza di comparizione del 9.1.2025 il Giudice, rilevata la nullità della notifica effettuata nei riguardi della signora ne disponeva la CP_1 rinnovazione rinviando la causa all'udienza del 3.4.2025. In tale data, la resistente signora non si costituiva, benché questa volta CP_1 ritualmente evocata in causa, quindi il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Nella medesima udienza il procuratore della parte ricorrente insisteva nel ricorso facendo altresì presente che la figlia maggiorenne del ricorrente continuava a vivere con il compagno e con il figlio, pur avendo recentemente cambiato abitazione. Concludeva dunque come da ricorso con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai rispettivi termini difensivi.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione della causa.
********************************
1. Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e di quanto sarà oltre argomentato.
È documentalmente attestato che (nata il [...]) abbia PEsona_4 lasciato la casa familiare in Livorno – Via Bosi n.24 presso la quale, già all'epoca del procedimento di divorzio instaurato tra le parti, la stessa viveva unitamente alla madre e alla sorella minore . Ciò è quanto risulta infatti PE_1 dal certificato di residenza depositato agli atti (doc. n. 2 allegato al ricorso) in cui è evidente che alla data del 10.7.2024 la residenza di risulta PEsona_4 essere adesso presso il Comune Collesalvetti (LI) – Frazione Stagno, Piazza
Giuseppe di Vittorio n. 6; vedi, ulteriormente, il certificato di residenza aggiornato da cui risulta il trasferimento della famiglia presso altro indirizzo nel Comune di Collesalvetti, allegato alla memoria depositata ex art. 473 bis 17
n.1 c.p.c.).
2 Da tali certificazioni emerge tra l'altro anche la nuova famiglia anagrafica formata dalla signora con il suo compagno, signor PEsona_4 CP_2 PE ed il loro figlio minore .
[...]
La predetta documentazione non lascia dunque dubbi sull'allontanamento ormai definitivo della figlia maggiorenne del ricorrente dalla ex casa familiare e quindi della cessazione della coabitazione con la madre e la sorella minore, elemento che sul piano indiziario assume specifica valenza quanto alla fondatezza della domanda proposta.
Il ricorrente ha inoltre rilevato come durante questi anni la figlia oltre PE_2 ad una maturazione personale, avrebbe anche mostrato capacità economiche avendo ella intrapreso alcune esperienze lavorative, l'ultima delle quali quella da commessa connotata da regolare contratto di assunzione anche se terminata poi per l'intervenuta cessazione dell'attività presso la quale lavorava.
PE Tali circostanze, seguite dalla nascita di e dalla conseguente decisione della figlia maggiorenne di andare a convivere col compagno, Sig. CP_3
– il quale, secondo le allegazioni, ha un'occupazione stabile quale
[...] idraulico alle dipendenze di ditta di Collesalvetti – denotano l'intervenuta maturazione di sia dal punto di vista personale che economico, potendo PE_2 sul tale ultimo piano la figlia del ricorrente contare, oltre che sulle proprie potenzialità (già peraltro manifestate con lo svolgimento di attività lavorative varie), anche sul contributo del proprio compagno.
D'altro canto, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (pur con riferimento al caso specifico del matrimonio del figlio maggiorenne, situazione peraltro sostanzialmente equiparabile a quella della stabile convivenza di fatto) “[…] l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia, adeguatamente considerato la circostanza della scelta della medesima, risalente ormai a molti anni addietro, di unirsi in matrimonio costituendo un nuovo nucleo familiare, di per sé indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare vieppiù alla diligente e coerente ricerca di un lavoro” Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 22813 del
27/07/2023). In definitiva, la costituzione di un nucleo familiare autonomo è
“indice della raggiunta maturità affettiva e personale, non potendo dunque sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore”. Di conseguenza, per
3 quanto qui di interesse, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla revoca del dovere di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne che ha creato una nuova famiglia in mancanza della prova – di cui era onorata la parte resistente in quanto in suo favore riconosciuto dalla sentenza di divorzio il pagamento dell'assegno per la figlia ai tempi con lei convivente – di una necessità PE_2 contraria (ostacoli personali e/o impedienti).
2. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e poste a carico della parte resistente contumace.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e pronunciata dal Tribunale di Livorno Parte_1 CP_1 depositata in data 7/11/2023 (sent. n. 559/2023) così dispone:
1) revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia maggiorenne;
PEsona_4
2) Salva ogni altra disposizione già resa in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) condanna la signora a rifondere le spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano complessivamente in euro 1700,00 oltre Iva, Parte_1
CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno lì 11/4/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LAURA BERTINI
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 559/2023 del 6/11/2023, depositata in data
7/11/2023, con previsione, inter alia, di contributo al mantenimento mensile a proprio carico in favore delle due figlie, , minorenne, e illo tempore PE_1 PE_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e quindi ancora convivente con la madre e la sorella presso la casa familiare, per l'importo di euro 175,00 per ciascuna delle due figlie, con ricorso depositato in data
7/8/2024 il signor evocava in causa la signora Parte_1 CP_1 per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con riguardo all'assegno disposto in favore della figlia Allegava infatti il ricorrente che, già nelle PE_2 more del giudizio di divorzio, la figlia (all'epoca ventiduenne), aveva PE_2 intrapreso alcune esperienze lavorative come commessa, l'ultima delle quali formalizzata con regolare contratto allo scadere del quale la ragazza percepiva
1 anche indennità di disoccupazione per i mesi di legge;
oltre a questo il signor rilevava anche che la figlia nel 2023 lasciava la casa familiare per Pt_1 trasferirsi a vivere col compagno in abitazione in locazione in loc. Stagno,
Collesalvetti (LI), formando nuovo nucleo familiare anche con la nascita del PE figlio il 12/06/2024. Il ricorrente chiedeva dunque sentir accogliere le seguenti conclusioni “[…] disporre l'annullamento del contributo al mantenimento della figlia Invariate le altre disposizioni. Con vittoria di spese, funzioni ed PE_2 onorari.”
All'udienza di comparizione del 9.1.2025 il Giudice, rilevata la nullità della notifica effettuata nei riguardi della signora ne disponeva la CP_1 rinnovazione rinviando la causa all'udienza del 3.4.2025. In tale data, la resistente signora non si costituiva, benché questa volta CP_1 ritualmente evocata in causa, quindi il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Nella medesima udienza il procuratore della parte ricorrente insisteva nel ricorso facendo altresì presente che la figlia maggiorenne del ricorrente continuava a vivere con il compagno e con il figlio, pur avendo recentemente cambiato abitazione. Concludeva dunque come da ricorso con rinuncia alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai rispettivi termini difensivi.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione della causa.
********************************
1. Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e di quanto sarà oltre argomentato.
È documentalmente attestato che (nata il [...]) abbia PEsona_4 lasciato la casa familiare in Livorno – Via Bosi n.24 presso la quale, già all'epoca del procedimento di divorzio instaurato tra le parti, la stessa viveva unitamente alla madre e alla sorella minore . Ciò è quanto risulta infatti PE_1 dal certificato di residenza depositato agli atti (doc. n. 2 allegato al ricorso) in cui è evidente che alla data del 10.7.2024 la residenza di risulta PEsona_4 essere adesso presso il Comune Collesalvetti (LI) – Frazione Stagno, Piazza
Giuseppe di Vittorio n. 6; vedi, ulteriormente, il certificato di residenza aggiornato da cui risulta il trasferimento della famiglia presso altro indirizzo nel Comune di Collesalvetti, allegato alla memoria depositata ex art. 473 bis 17
n.1 c.p.c.).
2 Da tali certificazioni emerge tra l'altro anche la nuova famiglia anagrafica formata dalla signora con il suo compagno, signor PEsona_4 CP_2 PE ed il loro figlio minore .
[...]
La predetta documentazione non lascia dunque dubbi sull'allontanamento ormai definitivo della figlia maggiorenne del ricorrente dalla ex casa familiare e quindi della cessazione della coabitazione con la madre e la sorella minore, elemento che sul piano indiziario assume specifica valenza quanto alla fondatezza della domanda proposta.
Il ricorrente ha inoltre rilevato come durante questi anni la figlia oltre PE_2 ad una maturazione personale, avrebbe anche mostrato capacità economiche avendo ella intrapreso alcune esperienze lavorative, l'ultima delle quali quella da commessa connotata da regolare contratto di assunzione anche se terminata poi per l'intervenuta cessazione dell'attività presso la quale lavorava.
PE Tali circostanze, seguite dalla nascita di e dalla conseguente decisione della figlia maggiorenne di andare a convivere col compagno, Sig. CP_3
– il quale, secondo le allegazioni, ha un'occupazione stabile quale
[...] idraulico alle dipendenze di ditta di Collesalvetti – denotano l'intervenuta maturazione di sia dal punto di vista personale che economico, potendo PE_2 sul tale ultimo piano la figlia del ricorrente contare, oltre che sulle proprie potenzialità (già peraltro manifestate con lo svolgimento di attività lavorative varie), anche sul contributo del proprio compagno.
D'altro canto, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (pur con riferimento al caso specifico del matrimonio del figlio maggiorenne, situazione peraltro sostanzialmente equiparabile a quella della stabile convivenza di fatto) “[…] l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia, adeguatamente considerato la circostanza della scelta della medesima, risalente ormai a molti anni addietro, di unirsi in matrimonio costituendo un nuovo nucleo familiare, di per sé indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare vieppiù alla diligente e coerente ricerca di un lavoro” Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 22813 del
27/07/2023). In definitiva, la costituzione di un nucleo familiare autonomo è
“indice della raggiunta maturità affettiva e personale, non potendo dunque sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore”. Di conseguenza, per
3 quanto qui di interesse, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla revoca del dovere di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne che ha creato una nuova famiglia in mancanza della prova – di cui era onorata la parte resistente in quanto in suo favore riconosciuto dalla sentenza di divorzio il pagamento dell'assegno per la figlia ai tempi con lei convivente – di una necessità PE_2 contraria (ostacoli personali e/o impedienti).
2. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e poste a carico della parte resistente contumace.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e pronunciata dal Tribunale di Livorno Parte_1 CP_1 depositata in data 7/11/2023 (sent. n. 559/2023) così dispone:
1) revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia maggiorenne;
PEsona_4
2) Salva ogni altra disposizione già resa in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) condanna la signora a rifondere le spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano complessivamente in euro 1700,00 oltre Iva, Parte_1
CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno lì 11/4/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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