Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 537
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il giudice rileva che il ricorrente non ha fornito prova della data di notifica dell'atto impugnato, elemento essenziale per verificare la tempestività del ricorso entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata prova della tempestività.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La questione della prescrizione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione passiva

    La questione della legittimazione passiva è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 537
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 537
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo