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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA SE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2956/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014491729000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 30.04.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0014491729000 relativa alla tassa auto per gli anni 2019 e 2021, eccependo la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere notificato regolarmente la cartella di pagamento;
eccepiva per il resto la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stata la cartella notificata nel 2024; deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso, poiché assumeva l'avvenuta notifica il 17.05.2022 dell'avviso di accertamento prodromico relativamente all'annualità del 2019, e che con riferimento all'annualità 2021 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, va rammentato che la legge (art.21, primo comma, D.Lgs, 546/92) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso.
Ne discende che quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (da ultimo, Cass. n.23060/2019; Cass. n.5003/2018).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, e a fronte di una specifica doglianza formulata dalla Regione Calabria resistente, non ha nemmeno menzionato la data dell'asserita notifica dell'atto impugnato e comunque in ogni caso non ha in alcun modo documentato la data di avvenuta ricezione di detto atto per consentire a questa Corte di verificare la tempestività o meno, ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato, del presente ricorso.
Rimangono assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA SE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2956/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014491729000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 30.04.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0014491729000 relativa alla tassa auto per gli anni 2019 e 2021, eccependo la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere notificato regolarmente la cartella di pagamento;
eccepiva per il resto la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stata la cartella notificata nel 2024; deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso, poiché assumeva l'avvenuta notifica il 17.05.2022 dell'avviso di accertamento prodromico relativamente all'annualità del 2019, e che con riferimento all'annualità 2021 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, va rammentato che la legge (art.21, primo comma, D.Lgs, 546/92) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso.
Ne discende che quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (da ultimo, Cass. n.23060/2019; Cass. n.5003/2018).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, e a fronte di una specifica doglianza formulata dalla Regione Calabria resistente, non ha nemmeno menzionato la data dell'asserita notifica dell'atto impugnato e comunque in ogni caso non ha in alcun modo documentato la data di avvenuta ricezione di detto atto per consentire a questa Corte di verificare la tempestività o meno, ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato, del presente ricorso.
Rimangono assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna