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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/11/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2262/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 7 luglio 2025;
PROMOSSA DA
, C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 03.03.1961, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giuseppe
Panuccio;
attrice
CONTRO
, C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria il 07.04.1993, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Zeffiro;
convenuta
Oggetto: azione di accertamento della proprietà.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 30.06.2025 e in data 07.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione del 17.07.2020, regolarmente notificato in data 31.07.2020, la sig.ra conveniva in giudizio, il sig. Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale adito di: “a) Accertare e dichiarare che l'attrice
[...]
è proprietaria per acquisto effettuato con atto notaio Parte_1 [...] el 25.11.1999 n. 70721 dell'unità immobiliare con ogni pertinenza e diritto Per_1 inerente, sita nel Comune di Reggio Calabria alla via Spuntone – Consortile NA
– San Roberto nn. 11-13-15 e, precisamente, fabbricato da cielo a terra composto di piano terra e piano superiore collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
[...]
o aventi causa, germani o aventi causa, riportato al catasto Per_2 Per_3 urbano del Comune di Reggio Calabria alla sezione C foglio 4 particella 218 sub 1 e
2, oggi per derivazione della particella 218 sub 1 e 2 particelle 218 sub 3 e 1319, conseguentemente dichiarare che la sig.ra è proprietaria anche dell'area Pt_1 cortilizia retrostante già definita giardinetto oggi così descritta “area urbana, della superficie catastale di mq 90 circa: confinante in le particelle 1265, 789 e 788 del foglio 4 di mappa, salvo altri;
2) dichiarare, conseguentemente nullo o quantomeno inopponibile ed inefficace, inopponibile, nullo ed inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di compravendita per notaio del 13.6.2019 n. 7059, per le motivazioni tutte soprariportate;
Per_4
3) in via subordinate dichiarare che la sig.ra ha Parte_1 acquistato a titolo originario per usucapione decennale l'area urbana della superficie catastale di mq 90 circa;
confinante con le particelle 1265, 789 e 788 del foglio 4, retrostante al fabbricato sito in via Consortile NA;
4) in via ulteriormente e gradatamente subordinata, dichiarare che la sig.ra
ha acquistato a titolo originario per usucapione Parte_1 ventennale l'area urbana della superficie catastale di mq 90 circa;
confinante in le
pagina 2 di 13 particelle 1265, 789 e 788 del foglio 4, retrostante al fabbricato sito in via Consortile
NA ON;
5) condannare la controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
A tal fine, parte attrice allegava che:
- con atto di compravendita del 25.11.1999 (Rep. n. 70721), rogante Notaio
e regolarmente trascritto, acquistava dalla sig.ra Persona_5 CP_2 una unità immobiliare “con ogni pertinenza e diritto inerente sita in via
[...]
Spuntone-Consortile NA-San Roberto n. 15 (già nn. 11-13-15) e precisamente: unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
[...]
o aventi causa, germani o aventi causa, salvo altri. Riportato nel Per_2 Per_3
Catasto Urbano del Comune di Reggio Calabria, SEZIONE CATONA, alla PARTITA
1031390, FOGLIO 4, PARTICELLA 218, 3, (risultante dalla fusione CP_3 dei subalterni 1 e 2) SPUNTONE-CONSORTILE A- OB N. 15,
P.T-1, 2, A/3, CLASSE 2, VANI 6,5 (…)”; CP_4 CP_5
- la sig.ra a sua volta aveva acquistato la proprietà dell'unità immobiliare CP_2 dalla sig.ra con atto di compravendita del 28.12.1996 (Rep. n. Persona_6
65254, Racc. n. 5818), rogante Notaio “con ogni pertinenza e Persona_5 diritto inerente sita in via Spuntone-Consortile NA-San Roberto nn. 11-13-15 e precisamente: unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
o aventi causa, germani o aventi causa, salvo altri. Persona_2 Per_3
Riportato nel Catasto Urbano del Comune di Reggio Calabria, SEZIONE CATONA, alla PARTITA 1031390, FOGLIO 4, PARTICELLA 218, 3, (risultante CP_3 dalla fusione dei subalterni 1 e 2) SPUNTONE-CONSORTILE A-
pagina 3 di 13 OB N. 15, P.T-1, 2, A/3, CLASSE 2, VANI CP_4 CP_5
6 (…)”;
- la sig.ra era divenuta proprietaria del medesimo bene in forza di Persona_6 successione al padre e, specificatamente, in forza di Persona_7 testamento olografo del 06.10.1971 (la disposizione testamentaria è stata così trascritta: “...12) Alla figlia . La casa di abitazione sita in NA Persona_6
Via Consortile composta di 5 vani ed accessori suddivisa tra pianterreno e primo piano, in catasto partita 4300 fl 4 partic. 218 sub 1 n.c. 15 cat c/1 mq 14 rendita catastale 134 particella 218 sub 2 n.c. 11 – 13 cat. A/3 vani 6 rendita catastale 732 confinante con la detta Via Consortile, e germani ...”; Persona_2 Per_3
- l'odierno convenuto, sig. aveva acquistato Controparte_1
l'immobile già in proprietà della deducente, con atto per Notaio del Per_4
13.06.2019 n. 7059 da , il quale nell'atto di vendita dichiara Persona_8 che il bene è a lui pervenuto “per successione a ”; Persona_6
- il trasferimento è nullo ed inefficace nei confronti della deducente attrice poiché avvenuto a non domino, non essendo titolare del diritto di Persona_8 proprietà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2020, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda petitoria e, nel merito, la sua infondatezza. A sostegno della validità del proprio acquisto esponeva che:
- dopo avere acquistato la villetta contrassegnata dalla particella 788 si interessava all'acquisto del terreno retrostante l'immobile, identificato al NCEU del Comune di
Reggio Calabria al foglio 4 particella 1319 che si presentava privo di recinzione dal lato adiacente la villetta dallo stesso acquistata (particella 788) e delimitato da un muro di confine con la particella 218 di proprietà Pt_1
pagina 4 di 13 - tramite verifiche catastali, individuava il proprietario del terreno nel sig.
[...]
, nato a [...] il [...], il quale si rendeva disponibile Persona_8 alla vendita;
- l'originario proprietario della particella 218 era , il Persona_7 quale lasciava il bene in controversia - rappresentato nella mappa catastale prodotta dall'attrice, pag. 53 della perizia stragiudiziale a firma - alla figlia Per_9 Per_6
[...]
- tuttavia, in data 13.02.1991, su incarico dell'allora proprietaria , Persona_6 veniva effettuata una variazione catastale “di fusione”, con soppressione dei subalterni 1 e 2 e creazione dell'unico e nuovo subalterno 3, con esclusione o stralcio di una porzione della corte, corrispondente al terreno oggi ricadente nella particella
1319;
- la acquistava nel 1999 dalla – che aveva a sua volta acquistato Pt_1 CP_2 dalla – la particella n. 218 sub 3, “l'unità immobiliare [..] su due livelli (piano Per_6 terra e primo piano) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare”, laddove il “giardinetto al piano superiore” corrisponde alla parte di terreno già indicata nella planimetria allegata alla variazione per fusione del 1991, con esclusione della porzione oggi ricadente nella particella 1319;
- di conseguenza, la non è mai stata proprietaria del terreno identificato Pt_1 alla particella 1319, “ma lo stesso è stato escluso dalla particella 218 sub 3 – acquistata dalla – dalla già proprietaria e quindi portato in Pt_1 Persona_6 successione in favore del fratello che lo ha venduto al sig. Persona_8
”, in data 13.6.2019, con atto per notaio . Controparte_1 Persona_10
La causa era istruita a mezzo prova documentale e veniva disposta CTU eseguita dall'Arch. Persona_11
pagina 5 di 13 Precisate le conclusioni con note in sostituzione di udienza, il Giudice con ordinanza del 7 luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria.
L'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria per violazione dell'art. 705
c.p.c. va disattesa.
È dirimente osservare che l'azione di reintegra nel possesso era stata promossa da nei confronti di , fratello dell'odierna Controparte_1 Persona_12 ricorrente e riconosciuto, dai provvedimenti giurisdizionali prodotti, come autore dello spoglio.
Costituisce principio pacifico che il divieto di cumulo tra giudizio possessorio e petitorio ha carattere soggettivo e, pertanto, non può ritenersi applicabile a chi non rivesta la qualità di convenuto nel giudizio possessorio (cfr. Cass. sentenza n.
2106 del 2000); il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. non è, peraltro, suscettibile di interpretazioni estensive e, dunque, l'azione petitoria esercitata dall'attrice è da considerarsi proponibile.
3. Sulla domanda di accertamento della proprietà.
La domanda di accertamento della proprietà, proposta da Parte_1
è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
[...]
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
Sotto il profilo probatorio, l'attore che agisce in rivendicazione ha l'onere di provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero deve provare di aver posseduto il bene pagina 6 di 13 - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12-2014, n. 25643).
I richiamati principi operano anche in caso di azione per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, ed anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso (v. Cass. civ. Sez. II Sent., 18-01-2017, n. 1210).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha attenuato, in determinati casi, il regime probatorio gravante sull'attore in rivendica;
tra i vari casi, merita segnalare che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/02/2025, n. 4547).
Ad ogni buon conto ed anche a prescindere dall'attenuazione sopra richiamata, la ha fornito la prova di essere proprietaria attraverso una serie di titoli che Pt_1 risalgono nel tempo, ben oltre un ventennio prima dell'instaurazione del giudizio.
Entrambe le parti riconoscono che il bene in contestazione è stato di proprietà di che, a sua volta, lo ha acquistato per successione testamentaria dal Persona_6 padre quest'ultimo lo ha compravenduto, con atto di Persona_7 compravendita del 14.02.1950, rogante Notaio da . Persona_13 Persona_14
Per i titoli precedenti l'acquisto testamentario di si rimanda alla Persona_6 consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dall'architetto la quale ha Persona_11 svolto un'ineccepibile e pregevole ricostruzione storico-temporale delle vicende negoziali riguardanti l'immobile oggi identificato con la particella 1319, distinta al
Foglio 4 di mappa del NCEU del Comune di Reggio Calabria, Sezione Urbana
pagina 7 di 13 NA, nonché della originaria consistenza della particella 218 anche attraverso l'esame degli atti di compravendita delle particelle vicine.
Come già anticipato, costituisce circostanza da cui muovono entrambe le parti che, con testamento olografo del 6.10.1971, lasciava alla figlia Persona_7
nella sua interezza, la casa in Via Consortile particella 218 sub. 1 e sub. 2 Per_6
(giusta la planimetria del 1940 e mai modificata fino al frazionamento richiesto dalla
Sig.ra il 23.5.2017). Pt_1
Contesta parte convenuta, invece, che il bene controverso, oggi contrassegnato dalla particella 1219 ed originariamente facente parte della particella (di maggiore consistenza) 218, sia stato venduto da a dante Persona_6 Controparte_2 causa di . Parte_1
Orbene, le risultanze processuali, lette le une per mezzo delle altre, dimostrano pienamente che il predetto bene è stato acquistato da Controparte_2
È documentato che, in data 13.02.1991, su incarico di viene Persona_6 effettuata variazione catastale “di fusione” da negozio ad abitazione (n. 652.1/1991, in atti dal 29.06.1999), con conseguente soppressione dei subalterni 1 e 2 e creazione dell'unico e nuovo subalterno 3 con un'unica consistenza di vani 6,5 (Allegato 14 alla
CTU).
Con riferimento a tale variazione catastale osserva e chiarisce l'ausiliario : “È interessante notare come la planimetria allegata a detta pratica di variazione
(Allegato 12) sia identica nell'impianto planimetrico a quella presentata e sottoscritta dal primo proprietario nel 1940 (Allegato 8). L'operazione Persona_14 di variazione del 1991 è stata, così come si legge anche nell'Accertamento della proprietà immobiliare urbana - Dichiarazione di unità immobiliare a destinazione ordinaria (fascicolo di parte resistente … Comparsa di costituzione e risposta,
Allegato 12) compilata dal geom. su incarico di , di sola Pt_2 Persona_6 fusione. Nessuna operazione di stralcio della porzione di particella 218 oggi corrispondente alla 1319 è stata compiuta. Se così fosse stato, tra l'altro, avrebbe
pagina 8 di 13 generato già nel 1991 un'altra particella con altro numero identificativo sempre in capo alla ditta . Essendo stata compiuta un'operazione relativa al Persona_6 solo immobile, la planimetria, che è rimasta invariata nel suo impianto, è stata ricopiata fedelmente da quella già presente in catasto e depositata da Persona_14 nel 1940 (si confrontino le planimetrie dell'Allegato 8 e dell'Allegato 12). Così fedelmente che ne sono stati ricopiati anche i confinanti sebbene nel 1991, anno della variazione di fusione, fossero già cambiati da anni. A conferma di ciò, si può notare come le particelle 220 e 527 confinanti con l'immobile individuato come sub. 3 della particella 218 corrispondano rispettivamente alle ditte Villari e (o Parte_3
) di Si leggono tali confinanti già nel testamento olografo del1971 Per_2 CP_6 di ”. Persona_7
Tanto già basterebbe ad argomentare l'infondatezza della alternativa ricostruzione proposta dall' poiché se fosse stata realizzata una operazione di stralcio di CP_1 una porzione della particella 218, sarebbe stata creata una nuova particella catastale in ditta . Persona_6
Ed, invece, tale separazione avviene, solamente nel 2017, quando il tecnico, arch.
, su incarico ricevuto dall'odierna parte attrice, redige atto di Persona_15 aggiornamento catastale (Tipo mappale n. 63243 del 24.05.2017), “staccando” dalla particella 218 (sia al catasto fabbricati sia al catasto terreni, v. CTU) un'area di mq 90 che, all'approvazione di detto Tipo mappale, dà origine alla neo formata particella
1319 (oggetto di causa e che è posta ad un livello più in alto rispetto alla restante consistenza della particella 218, a sua volta articolata su due livelli) presso il Catasto terreni;
la particella 218 resta, presso il Catasto fabbricati, con una consistenza di mq
310, ad ulteriore conferma e riscontro della precedente maggiore superficie di mq
400.
È, altresì, documentato che, con atto di compravendita del 28.12.1996, rogante
Notaio vende a Persona_5 Persona_6 Controparte_2
(11.06.1973) “la seguente unità immobiliare con ogni pertinenza e diritto inerente,
pagina 9 di 13 sita nel Comune di Reggio Calabria alla Via Spuntone-Consortile NA-San
Roberto nn. 11-13-15 e precisamente: -fabbricato da cielo a terra composto di piano terra e piano superiore collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
[...]
o aventi causa, germani o aventi causa. Riportato nel Catasto Per_2 Per_3
Urbano del Comune di Reggio Calabria alla SEZIONE C, FOGLIO 4, PARTICELLA
218: - ER 1… ; -ER 2 …, VANI 6 pag. 23 …”.
L'ausiliario spiega che, all'epoca di tale atto la consultazione catastale, ha “fornito
i dati dei subalterni non ancora aggiornati alla variazione catastale di fusione effettuata dalla venditrice nel 1991. Si legge infatti nella visura storica per immobile della particella 218 che tale variazione risulta presente in atti dal 29.06.1999” e che
“la dicitura “vani 6”, di cui si è già detto in precedenza esaminando la documentazione rinvenuta presso gli uffici dell'Agenzia dell'Entrate, in riferimento alla consistenza di quanto trasferisce in proprietà a Persona_6 CP_2
, include anche l'area di circa 90 mq corrispondente all'attuale particella
[...]
1319. La consistenza di vani 6 infatti (che con la fusione del 1991 dei subalterni 1 e 2 diventa 6,5) include, come già detto, la percentuale calcolata al 5% (incidenza) relativamente a “cortile, giardino, terrazzo, terrazzino” (v. CTU).
Ma vi è di più.
Ulteriore elemento che esclude che , dante causa Persona_8 dell' fosse proprietario del bene in contesa è dato dalla successione CP_1 testamentaria di nel testamento olografo del 11.12.1996 Persona_6
(Pubblicazione del 19.03.1997) “puntualmente elencati i beni di proprietà che la defunta ha lasciato alla sorella , al fratello Parte_4 [...]
e al cognato , nessuna menzione è fatta né del terzo Parte_5 Controparte_7 fratello né dei 90 mq circa corrispondenti all'attuale particella Persona_8
1319 e ciò si spiega, agevolmente, considerando che la de cuius aveva venduto, in data 28.12.1996, la maggiore ed unica particella 218 a Controparte_2
pagina 10 di 13 Quest'ultima, con atto di compravendita del 25.11.1999, rogante Notaio
[...] vende a (31.03.1961) “la seguente unità Per_5 Parte_1 immobiliare con ogni pertinenza e diritto inerente, sita nel Comune di Reggio
Calabria alla Via Spuntone-Consortile NA-San Roberto n. 15 (già nn. 11-13-15)
e precisamente: - unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione su due livelli
(piano terra e piano primo) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà o aventi causa, germani o aventi causa, salvo Persona_2 Per_3 altri. Riportato nel Catasto Urbano del Comune di Reggio Calabria, SEZIONE
CATONA, alla PARTITA 1031390, FOGLIO 4, PARTICELLA 218, 3, CP_3
(risultante dalla fusione dei subalterni 1 e 2) Controparte_8
N. 15, P.T-1, 2, CATEGORIA A/3, 2,
[...] CP_4 CP_9
VANI 6,5 (…)”.
In forza di tale atto l'intera particella 218, così come rappresentata in origine, è acquistata dall'odierna attrice nella sua interezza di mq 400 [dalla CTU: “la sagoma della particella 218 nella sua interezza di 400 mq sia fino al 2017 (anno del frazionamento con “Tipo mappale” su incarico della ricorrente, Parte_1
) corrispondente all'impianto catastale originale degli anni '39-'42
[...] circa”].
L'esperto nominato dal Tribunale conclude le indagini svolte affermando che: “-
l'odierna particella 1319 sia sempre stata inclusa nei passaggi di proprietà per come già spiegato e che appartenga oggi alla ricorrente, ; - il Parte_1 resistente non poteva acquistare il bene di cui alla Controparte_10 vertenza perché non aveva titolo a venderlo in quanto: a) nella Persona_8 successione testamentaria di tutti i beni e le proprietà di non era Persona_6 presente il bene de quo;
b) nella successione testamentaria di tutti i beni e le proprietà di non era presente tra i soggetti a favore il nome di Persona_6
pagina 11 di 13 c) il bene era già stato venduto nel 1996 dalla stessa Persona_8 Per_6
per come illustrato in precedenza…” (pag. 41 e ss. CTU).
[...]
L'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte dell'attrice e di titoli attestanti l'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di aver iniziato a possedere consentono di ritenere, senza dubbio, provata la domanda attrice.
è, quindi, proprietaria, per acquisto effettuato con atto Parte_1 notaio el 25.11.1999 n. 70721, dell'unità immobiliare, oggi riportato al Per_1 catasto del Comune di Reggio Calabria, foglio 4 particella 1319, della superficie catastale di mq 90 circa, per derivazione della particella 218 sub 1 e 2 e particella 218 sub 3 [di cui si è “persa” l'intestazione nella visura storica della particella 1319 a seguito dei passaggi della porzione di mq 90 tra i catasti fabbricati-terreni (2017) e terreni-fabbricati (2019), nonostante dell'atto di notorietà” (allegato al Tipo Mappale – Atto di aggiornamento presente in atti) si legge nella sezione “Firma delle parti o loro delegati” il nome della ricorrente con indicazione della proprietà di 1/1 in merito alla maggiore particella
218 di mq 400> (v. CTU)].
Di conseguenza, la cessione dell'immobile effettuata da Persona_8
(a non domino) - con unico atto notarile si procede, in data 13.06.2019, a concludere la compravendita (Rep. N. 7059/4813) e, contemporaneamente, all'accettazione espressa di eredità (Rep. N. 7059/4813) -, in favore dell'odierno convenuto, è inefficace nei confronti della proprietaria.
Restano assorbite dall'accoglimento della domanda principale le altre domande proposte da parte attrice.
4. Sulle spese del giudizio.
pagina 12 di 13 La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza;
esse si liquidano, in favore di parte attrice, come da dispositivo, tenuto conto del dichiarato valore della domanda.
In forza del medesimo criterio, le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in corso di causa, si pongono a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, accerta e dichiara che
è proprietaria, per acquisto effettuato con atto notaio Parte_1 [...] del 25.11.1999 n. 70721, dell'immobile oggi identificato con la particella Per_1
1319 distinta al Foglio 4 di mappa del NCEU del Comune di Reggio Calabria,
Sezione CNA;
b) dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto di compravendita del 13.06.2019, rogante Notaio (Rep. N. 7059, Racc. N. 4813), Persona_10 stipulato tra e;
Persona_8 Controparte_1
c) condanna il convenuto alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore dell'attrice che si liquidano in complessivi € 2.677,00 di cui €
125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge;
d) pone le spese di ctu, liquidate con il decreto del 16 giugno 2022, a carico di
. Controparte_1
Reggio Calabria, 8 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2262/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con l'ordinanza del 7 luglio 2025;
PROMOSSA DA
, C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 03.03.1961, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giuseppe
Panuccio;
attrice
CONTRO
, C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria il 07.04.1993, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Zeffiro;
convenuta
Oggetto: azione di accertamento della proprietà.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 30.06.2025 e in data 07.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione del 17.07.2020, regolarmente notificato in data 31.07.2020, la sig.ra conveniva in giudizio, il sig. Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale adito di: “a) Accertare e dichiarare che l'attrice
[...]
è proprietaria per acquisto effettuato con atto notaio Parte_1 [...] el 25.11.1999 n. 70721 dell'unità immobiliare con ogni pertinenza e diritto Per_1 inerente, sita nel Comune di Reggio Calabria alla via Spuntone – Consortile NA
– San Roberto nn. 11-13-15 e, precisamente, fabbricato da cielo a terra composto di piano terra e piano superiore collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
[...]
o aventi causa, germani o aventi causa, riportato al catasto Per_2 Per_3 urbano del Comune di Reggio Calabria alla sezione C foglio 4 particella 218 sub 1 e
2, oggi per derivazione della particella 218 sub 1 e 2 particelle 218 sub 3 e 1319, conseguentemente dichiarare che la sig.ra è proprietaria anche dell'area Pt_1 cortilizia retrostante già definita giardinetto oggi così descritta “area urbana, della superficie catastale di mq 90 circa: confinante in le particelle 1265, 789 e 788 del foglio 4 di mappa, salvo altri;
2) dichiarare, conseguentemente nullo o quantomeno inopponibile ed inefficace, inopponibile, nullo ed inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di compravendita per notaio del 13.6.2019 n. 7059, per le motivazioni tutte soprariportate;
Per_4
3) in via subordinate dichiarare che la sig.ra ha Parte_1 acquistato a titolo originario per usucapione decennale l'area urbana della superficie catastale di mq 90 circa;
confinante con le particelle 1265, 789 e 788 del foglio 4, retrostante al fabbricato sito in via Consortile NA;
4) in via ulteriormente e gradatamente subordinata, dichiarare che la sig.ra
ha acquistato a titolo originario per usucapione Parte_1 ventennale l'area urbana della superficie catastale di mq 90 circa;
confinante in le
pagina 2 di 13 particelle 1265, 789 e 788 del foglio 4, retrostante al fabbricato sito in via Consortile
NA ON;
5) condannare la controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
A tal fine, parte attrice allegava che:
- con atto di compravendita del 25.11.1999 (Rep. n. 70721), rogante Notaio
e regolarmente trascritto, acquistava dalla sig.ra Persona_5 CP_2 una unità immobiliare “con ogni pertinenza e diritto inerente sita in via
[...]
Spuntone-Consortile NA-San Roberto n. 15 (già nn. 11-13-15) e precisamente: unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
[...]
o aventi causa, germani o aventi causa, salvo altri. Riportato nel Per_2 Per_3
Catasto Urbano del Comune di Reggio Calabria, SEZIONE CATONA, alla PARTITA
1031390, FOGLIO 4, PARTICELLA 218, 3, (risultante dalla fusione CP_3 dei subalterni 1 e 2) SPUNTONE-CONSORTILE A- OB N. 15,
P.T-1, 2, A/3, CLASSE 2, VANI 6,5 (…)”; CP_4 CP_5
- la sig.ra a sua volta aveva acquistato la proprietà dell'unità immobiliare CP_2 dalla sig.ra con atto di compravendita del 28.12.1996 (Rep. n. Persona_6
65254, Racc. n. 5818), rogante Notaio “con ogni pertinenza e Persona_5 diritto inerente sita in via Spuntone-Consortile NA-San Roberto nn. 11-13-15 e precisamente: unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
o aventi causa, germani o aventi causa, salvo altri. Persona_2 Per_3
Riportato nel Catasto Urbano del Comune di Reggio Calabria, SEZIONE CATONA, alla PARTITA 1031390, FOGLIO 4, PARTICELLA 218, 3, (risultante CP_3 dalla fusione dei subalterni 1 e 2) SPUNTONE-CONSORTILE A-
pagina 3 di 13 OB N. 15, P.T-1, 2, A/3, CLASSE 2, VANI CP_4 CP_5
6 (…)”;
- la sig.ra era divenuta proprietaria del medesimo bene in forza di Persona_6 successione al padre e, specificatamente, in forza di Persona_7 testamento olografo del 06.10.1971 (la disposizione testamentaria è stata così trascritta: “...12) Alla figlia . La casa di abitazione sita in NA Persona_6
Via Consortile composta di 5 vani ed accessori suddivisa tra pianterreno e primo piano, in catasto partita 4300 fl 4 partic. 218 sub 1 n.c. 15 cat c/1 mq 14 rendita catastale 134 particella 218 sub 2 n.c. 11 – 13 cat. A/3 vani 6 rendita catastale 732 confinante con la detta Via Consortile, e germani ...”; Persona_2 Per_3
- l'odierno convenuto, sig. aveva acquistato Controparte_1
l'immobile già in proprietà della deducente, con atto per Notaio del Per_4
13.06.2019 n. 7059 da , il quale nell'atto di vendita dichiara Persona_8 che il bene è a lui pervenuto “per successione a ”; Persona_6
- il trasferimento è nullo ed inefficace nei confronti della deducente attrice poiché avvenuto a non domino, non essendo titolare del diritto di Persona_8 proprietà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.12.2020, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda petitoria e, nel merito, la sua infondatezza. A sostegno della validità del proprio acquisto esponeva che:
- dopo avere acquistato la villetta contrassegnata dalla particella 788 si interessava all'acquisto del terreno retrostante l'immobile, identificato al NCEU del Comune di
Reggio Calabria al foglio 4 particella 1319 che si presentava privo di recinzione dal lato adiacente la villetta dallo stesso acquistata (particella 788) e delimitato da un muro di confine con la particella 218 di proprietà Pt_1
pagina 4 di 13 - tramite verifiche catastali, individuava il proprietario del terreno nel sig.
[...]
, nato a [...] il [...], il quale si rendeva disponibile Persona_8 alla vendita;
- l'originario proprietario della particella 218 era , il Persona_7 quale lasciava il bene in controversia - rappresentato nella mappa catastale prodotta dall'attrice, pag. 53 della perizia stragiudiziale a firma - alla figlia Per_9 Per_6
[...]
- tuttavia, in data 13.02.1991, su incarico dell'allora proprietaria , Persona_6 veniva effettuata una variazione catastale “di fusione”, con soppressione dei subalterni 1 e 2 e creazione dell'unico e nuovo subalterno 3, con esclusione o stralcio di una porzione della corte, corrispondente al terreno oggi ricadente nella particella
1319;
- la acquistava nel 1999 dalla – che aveva a sua volta acquistato Pt_1 CP_2 dalla – la particella n. 218 sub 3, “l'unità immobiliare [..] su due livelli (piano Per_6 terra e primo piano) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare”, laddove il “giardinetto al piano superiore” corrisponde alla parte di terreno già indicata nella planimetria allegata alla variazione per fusione del 1991, con esclusione della porzione oggi ricadente nella particella 1319;
- di conseguenza, la non è mai stata proprietaria del terreno identificato Pt_1 alla particella 1319, “ma lo stesso è stato escluso dalla particella 218 sub 3 – acquistata dalla – dalla già proprietaria e quindi portato in Pt_1 Persona_6 successione in favore del fratello che lo ha venduto al sig. Persona_8
”, in data 13.6.2019, con atto per notaio . Controparte_1 Persona_10
La causa era istruita a mezzo prova documentale e veniva disposta CTU eseguita dall'Arch. Persona_11
pagina 5 di 13 Precisate le conclusioni con note in sostituzione di udienza, il Giudice con ordinanza del 7 luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria.
L'eccezione di inammissibilità dell'azione petitoria per violazione dell'art. 705
c.p.c. va disattesa.
È dirimente osservare che l'azione di reintegra nel possesso era stata promossa da nei confronti di , fratello dell'odierna Controparte_1 Persona_12 ricorrente e riconosciuto, dai provvedimenti giurisdizionali prodotti, come autore dello spoglio.
Costituisce principio pacifico che il divieto di cumulo tra giudizio possessorio e petitorio ha carattere soggettivo e, pertanto, non può ritenersi applicabile a chi non rivesta la qualità di convenuto nel giudizio possessorio (cfr. Cass. sentenza n.
2106 del 2000); il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. non è, peraltro, suscettibile di interpretazioni estensive e, dunque, l'azione petitoria esercitata dall'attrice è da considerarsi proponibile.
3. Sulla domanda di accertamento della proprietà.
La domanda di accertamento della proprietà, proposta da Parte_1
è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
[...]
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
Sotto il profilo probatorio, l'attore che agisce in rivendicazione ha l'onere di provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero deve provare di aver posseduto il bene pagina 6 di 13 - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12-2014, n. 25643).
I richiamati principi operano anche in caso di azione per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, ed anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso (v. Cass. civ. Sez. II Sent., 18-01-2017, n. 1210).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha attenuato, in determinati casi, il regime probatorio gravante sull'attore in rivendica;
tra i vari casi, merita segnalare che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/02/2025, n. 4547).
Ad ogni buon conto ed anche a prescindere dall'attenuazione sopra richiamata, la ha fornito la prova di essere proprietaria attraverso una serie di titoli che Pt_1 risalgono nel tempo, ben oltre un ventennio prima dell'instaurazione del giudizio.
Entrambe le parti riconoscono che il bene in contestazione è stato di proprietà di che, a sua volta, lo ha acquistato per successione testamentaria dal Persona_6 padre quest'ultimo lo ha compravenduto, con atto di Persona_7 compravendita del 14.02.1950, rogante Notaio da . Persona_13 Persona_14
Per i titoli precedenti l'acquisto testamentario di si rimanda alla Persona_6 consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dall'architetto la quale ha Persona_11 svolto un'ineccepibile e pregevole ricostruzione storico-temporale delle vicende negoziali riguardanti l'immobile oggi identificato con la particella 1319, distinta al
Foglio 4 di mappa del NCEU del Comune di Reggio Calabria, Sezione Urbana
pagina 7 di 13 NA, nonché della originaria consistenza della particella 218 anche attraverso l'esame degli atti di compravendita delle particelle vicine.
Come già anticipato, costituisce circostanza da cui muovono entrambe le parti che, con testamento olografo del 6.10.1971, lasciava alla figlia Persona_7
nella sua interezza, la casa in Via Consortile particella 218 sub. 1 e sub. 2 Per_6
(giusta la planimetria del 1940 e mai modificata fino al frazionamento richiesto dalla
Sig.ra il 23.5.2017). Pt_1
Contesta parte convenuta, invece, che il bene controverso, oggi contrassegnato dalla particella 1219 ed originariamente facente parte della particella (di maggiore consistenza) 218, sia stato venduto da a dante Persona_6 Controparte_2 causa di . Parte_1
Orbene, le risultanze processuali, lette le une per mezzo delle altre, dimostrano pienamente che il predetto bene è stato acquistato da Controparte_2
È documentato che, in data 13.02.1991, su incarico di viene Persona_6 effettuata variazione catastale “di fusione” da negozio ad abitazione (n. 652.1/1991, in atti dal 29.06.1999), con conseguente soppressione dei subalterni 1 e 2 e creazione dell'unico e nuovo subalterno 3 con un'unica consistenza di vani 6,5 (Allegato 14 alla
CTU).
Con riferimento a tale variazione catastale osserva e chiarisce l'ausiliario : “È interessante notare come la planimetria allegata a detta pratica di variazione
(Allegato 12) sia identica nell'impianto planimetrico a quella presentata e sottoscritta dal primo proprietario nel 1940 (Allegato 8). L'operazione Persona_14 di variazione del 1991 è stata, così come si legge anche nell'Accertamento della proprietà immobiliare urbana - Dichiarazione di unità immobiliare a destinazione ordinaria (fascicolo di parte resistente … Comparsa di costituzione e risposta,
Allegato 12) compilata dal geom. su incarico di , di sola Pt_2 Persona_6 fusione. Nessuna operazione di stralcio della porzione di particella 218 oggi corrispondente alla 1319 è stata compiuta. Se così fosse stato, tra l'altro, avrebbe
pagina 8 di 13 generato già nel 1991 un'altra particella con altro numero identificativo sempre in capo alla ditta . Essendo stata compiuta un'operazione relativa al Persona_6 solo immobile, la planimetria, che è rimasta invariata nel suo impianto, è stata ricopiata fedelmente da quella già presente in catasto e depositata da Persona_14 nel 1940 (si confrontino le planimetrie dell'Allegato 8 e dell'Allegato 12). Così fedelmente che ne sono stati ricopiati anche i confinanti sebbene nel 1991, anno della variazione di fusione, fossero già cambiati da anni. A conferma di ciò, si può notare come le particelle 220 e 527 confinanti con l'immobile individuato come sub. 3 della particella 218 corrispondano rispettivamente alle ditte Villari e (o Parte_3
) di Si leggono tali confinanti già nel testamento olografo del1971 Per_2 CP_6 di ”. Persona_7
Tanto già basterebbe ad argomentare l'infondatezza della alternativa ricostruzione proposta dall' poiché se fosse stata realizzata una operazione di stralcio di CP_1 una porzione della particella 218, sarebbe stata creata una nuova particella catastale in ditta . Persona_6
Ed, invece, tale separazione avviene, solamente nel 2017, quando il tecnico, arch.
, su incarico ricevuto dall'odierna parte attrice, redige atto di Persona_15 aggiornamento catastale (Tipo mappale n. 63243 del 24.05.2017), “staccando” dalla particella 218 (sia al catasto fabbricati sia al catasto terreni, v. CTU) un'area di mq 90 che, all'approvazione di detto Tipo mappale, dà origine alla neo formata particella
1319 (oggetto di causa e che è posta ad un livello più in alto rispetto alla restante consistenza della particella 218, a sua volta articolata su due livelli) presso il Catasto terreni;
la particella 218 resta, presso il Catasto fabbricati, con una consistenza di mq
310, ad ulteriore conferma e riscontro della precedente maggiore superficie di mq
400.
È, altresì, documentato che, con atto di compravendita del 28.12.1996, rogante
Notaio vende a Persona_5 Persona_6 Controparte_2
(11.06.1973) “la seguente unità immobiliare con ogni pertinenza e diritto inerente,
pagina 9 di 13 sita nel Comune di Reggio Calabria alla Via Spuntone-Consortile NA-San
Roberto nn. 11-13-15 e precisamente: -fabbricato da cielo a terra composto di piano terra e piano superiore collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà
[...]
o aventi causa, germani o aventi causa. Riportato nel Catasto Per_2 Per_3
Urbano del Comune di Reggio Calabria alla SEZIONE C, FOGLIO 4, PARTICELLA
218: - ER 1… ; -ER 2 …, VANI 6 pag. 23 …”.
L'ausiliario spiega che, all'epoca di tale atto la consultazione catastale, ha “fornito
i dati dei subalterni non ancora aggiornati alla variazione catastale di fusione effettuata dalla venditrice nel 1991. Si legge infatti nella visura storica per immobile della particella 218 che tale variazione risulta presente in atti dal 29.06.1999” e che
“la dicitura “vani 6”, di cui si è già detto in precedenza esaminando la documentazione rinvenuta presso gli uffici dell'Agenzia dell'Entrate, in riferimento alla consistenza di quanto trasferisce in proprietà a Persona_6 CP_2
, include anche l'area di circa 90 mq corrispondente all'attuale particella
[...]
1319. La consistenza di vani 6 infatti (che con la fusione del 1991 dei subalterni 1 e 2 diventa 6,5) include, come già detto, la percentuale calcolata al 5% (incidenza) relativamente a “cortile, giardino, terrazzo, terrazzino” (v. CTU).
Ma vi è di più.
Ulteriore elemento che esclude che , dante causa Persona_8 dell' fosse proprietario del bene in contesa è dato dalla successione CP_1 testamentaria di nel testamento olografo del 11.12.1996 Persona_6
(Pubblicazione del 19.03.1997) “puntualmente elencati i beni di proprietà che la defunta ha lasciato alla sorella , al fratello Parte_4 [...]
e al cognato , nessuna menzione è fatta né del terzo Parte_5 Controparte_7 fratello né dei 90 mq circa corrispondenti all'attuale particella Persona_8
1319 e ciò si spiega, agevolmente, considerando che la de cuius aveva venduto, in data 28.12.1996, la maggiore ed unica particella 218 a Controparte_2
pagina 10 di 13 Quest'ultima, con atto di compravendita del 25.11.1999, rogante Notaio
[...] vende a (31.03.1961) “la seguente unità Per_5 Parte_1 immobiliare con ogni pertinenza e diritto inerente, sita nel Comune di Reggio
Calabria alla Via Spuntone-Consortile NA-San Roberto n. 15 (già nn. 11-13-15)
e precisamente: - unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione su due livelli
(piano terra e piano primo) collegati da una scala interna con annesso giardinetto al piano superiore e lastrico solare, confinante il tutto con detta via Consortile, con proprietà o aventi causa, germani o aventi causa, salvo Persona_2 Per_3 altri. Riportato nel Catasto Urbano del Comune di Reggio Calabria, SEZIONE
CATONA, alla PARTITA 1031390, FOGLIO 4, PARTICELLA 218, 3, CP_3
(risultante dalla fusione dei subalterni 1 e 2) Controparte_8
N. 15, P.T-1, 2, CATEGORIA A/3, 2,
[...] CP_4 CP_9
VANI 6,5 (…)”.
In forza di tale atto l'intera particella 218, così come rappresentata in origine, è acquistata dall'odierna attrice nella sua interezza di mq 400 [dalla CTU: “la sagoma della particella 218 nella sua interezza di 400 mq sia fino al 2017 (anno del frazionamento con “Tipo mappale” su incarico della ricorrente, Parte_1
) corrispondente all'impianto catastale originale degli anni '39-'42
[...] circa”].
L'esperto nominato dal Tribunale conclude le indagini svolte affermando che: “-
l'odierna particella 1319 sia sempre stata inclusa nei passaggi di proprietà per come già spiegato e che appartenga oggi alla ricorrente, ; - il Parte_1 resistente non poteva acquistare il bene di cui alla Controparte_10 vertenza perché non aveva titolo a venderlo in quanto: a) nella Persona_8 successione testamentaria di tutti i beni e le proprietà di non era Persona_6 presente il bene de quo;
b) nella successione testamentaria di tutti i beni e le proprietà di non era presente tra i soggetti a favore il nome di Persona_6
pagina 11 di 13 c) il bene era già stato venduto nel 1996 dalla stessa Persona_8 Per_6
per come illustrato in precedenza…” (pag. 41 e ss. CTU).
[...]
L'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte dell'attrice e di titoli attestanti l'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di aver iniziato a possedere consentono di ritenere, senza dubbio, provata la domanda attrice.
è, quindi, proprietaria, per acquisto effettuato con atto Parte_1 notaio el 25.11.1999 n. 70721, dell'unità immobiliare, oggi riportato al Per_1 catasto del Comune di Reggio Calabria, foglio 4 particella 1319, della superficie catastale di mq 90 circa, per derivazione della particella 218 sub 1 e 2 e particella 218 sub 3 [di cui si è “persa” l'intestazione nella visura storica della particella 1319 a seguito dei passaggi della porzione di mq 90 tra i catasti fabbricati-terreni (2017) e terreni-fabbricati (2019), nonostante dell'atto di notorietà” (allegato al Tipo Mappale – Atto di aggiornamento presente in atti) si legge nella sezione “Firma delle parti o loro delegati” il nome della ricorrente con indicazione della proprietà di 1/1 in merito alla maggiore particella
218 di mq 400> (v. CTU)].
Di conseguenza, la cessione dell'immobile effettuata da Persona_8
(a non domino) - con unico atto notarile si procede, in data 13.06.2019, a concludere la compravendita (Rep. N. 7059/4813) e, contemporaneamente, all'accettazione espressa di eredità (Rep. N. 7059/4813) -, in favore dell'odierno convenuto, è inefficace nei confronti della proprietaria.
Restano assorbite dall'accoglimento della domanda principale le altre domande proposte da parte attrice.
4. Sulle spese del giudizio.
pagina 12 di 13 La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza;
esse si liquidano, in favore di parte attrice, come da dispositivo, tenuto conto del dichiarato valore della domanda.
In forza del medesimo criterio, le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in corso di causa, si pongono a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, accerta e dichiara che
è proprietaria, per acquisto effettuato con atto notaio Parte_1 [...] del 25.11.1999 n. 70721, dell'immobile oggi identificato con la particella Per_1
1319 distinta al Foglio 4 di mappa del NCEU del Comune di Reggio Calabria,
Sezione CNA;
b) dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto di compravendita del 13.06.2019, rogante Notaio (Rep. N. 7059, Racc. N. 4813), Persona_10 stipulato tra e;
Persona_8 Controparte_1
c) condanna il convenuto alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore dell'attrice che si liquidano in complessivi € 2.677,00 di cui €
125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge;
d) pone le spese di ctu, liquidate con il decreto del 16 giugno 2022, a carico di
. Controparte_1
Reggio Calabria, 8 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
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