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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6213/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6213/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Parte_2
RESISTENTE
Oggi 14 ottobre 2025 ad ore 10.24 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. RA ANTONIO e l'avv. SI NI Parte_1 ( ) C.F._1 Per l'avv. BURTONE LARA Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6213/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._2
dom. in VIA SANCHO RUIZ 38 MOTTA , rappr. e dif. dall'Avv. ANTONIO Parte_3
RA e NI SI, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nato a [...], il27/11/1990, elett. Parte_2 C.F._3
dom. in VIA TIMOLEONE N 86 95126 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.BURTONE LARA
(cf ) giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di intimazione depositato il 07.03.2024, premetteva di aver concesso in Parte_1 locazione ad uso abitativo, al Sig. , l'immobile sito in Motta Sant'Anastasia (CT), Parte_2
pagina 2 di 6 Via Regina Elena nr. 2b (oggi numero civico 6), piano 1, int.
2. Composto da 5,5 vani e censito al
NCEU al foglio 6, particella 160 sub 12 (all. 02 - visura catastale immobile); Che tale contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 19.07.2017, è stato regolarmente registrato, in data
28.07.2017, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, al numero 009640-serie 3T e codice identificativo;
Che il canone per la suddetta locazione è stato pattuito tra le CodiceFiscale_5 parti in € 5.040,00, da pagarsi in rate mensili di € 420,00, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, escluse utenze e spese condominiali le quali sono ad esclusivo carico del locatario;
che, nonostante i ripetuti e vani solleciti, il conduttore non ha provveduto al pagamento delle mensilità di Giugno 2023,
Luglio 2023, Agosto 2023, Settembre 2023, Ottobre 2023, Novembre 2023, Dicembre 2023, Gennaio
2024, Febbraio 2024 e continuativamente fino a Marzo 2024, per un totale di € 4.200,00. Sicchè, chiedeva la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio.
Si costituiva , il quale si opponeva alla convalida di sfratto, contestando la Parte_2 morosità rilevata, rilevando, innanzitutto, di aver pagato in contanti il mese di novembre 2023, senza che mai venisse rilasciata quietanza, di aver provveduto a pagare i mesi di marzo e aprile 2024 tramite bonifico bancario, a seguito di richiesta espressa dell'iban da parte del conduttore, poiché il locatore non voleva rilasciare quietanza. Inoltre, eccepiva che l'immobile oggetto della locazione presenta, da tempo, numerosi danni da infiltrazione e nel balcone, così come da verbale del 21.03.2024 della polizia municipale di Motta Sant'Anastasia. Chiedeva, quindi: rigettare l'intimazione di sfratto per morosità, sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto, sia per aver conteggiato dei canoni già pagati, ritenuto che lo stesso ha effettuato il pagamento delle due ultime mensilità; ritenere e dichiarare sussistenti tutti i requisiti per una riduzione del canone di locazione, nella misura del 50%, consentendo il rimborso delle somme dovute per i canoni scaduti Giugno- Luglio- Agosto – Settembre
– Ottobre e Dicembre 2023 – Gennaio e Febbraio 2024 richiedendo un termine di grazia congruo in modo da consentire la regolarizzazione degli stessi.
Con ordinanza del 10.06.2024, il Giudice accoglieva la richiesta di ordinanza di rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c., e disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative ed invitandole ad espletare il procedimento di mediazione obbligatoria.
La causa, è stata istruita documentalmente e viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 cpc.
Invero, deve confermarsi l'ordinanza del 10.06.2024. Invero, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare, con riguardo all'eccezione ex art.1460 c.c., che, in punto di diritto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, il conduttore, il quale continui a trarre una qualche utilità dal bene pagina 3 di 6 locato non può sospendere del tutto il pagamento del canone eccependo l'altrui inadempimento (si veda, Cass. Civ., n.261/2008; Cass. Civ., n.13887/2011, secondo cui, il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede). Nel caso che occupa, solo con lettera del 06.02.2024, il denuncia la sussistenza di vizi Pt_2
a diversi locali dell'immobile e a due colonnine del balcone, queste ultime verificate dai Vigili Urbani come da verbale del 21.03.2024, di cui, tuttavia, non si conosce l'esito. Mentre, la morosità inizia molto tempo prima, da giugno 2023, circostanza questa non contestata. E il conduttore, al sollecito di pagamento inviato il 21.11.2023, ritornato per compiuta giacenza, non risponde alcunchè. D'altro canto, non è stata fornita prova del pagamento in contanti del mese di novembre 2023, né è stata avanzata alcuna richiesta di prova al riguardo. Né sussiste la mala fede del locatore, come affermato dal conduttore, in quanto dalla lettera del 06.02.2024, si evince, esclusivamente, che il ha Pt_2 manifestato la volontà di pagare in contanti il pagamento del canone, a causa delle gravi condizioni economiche in cui si trovava, perché licenziato, e il con pec del 19.02.2024, contestandone il Parte_1 contenuto, indicava l'IBAN per il bonifico.
Invero, deve osservarsi che, in tema di locazione immobiliare, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa (Cass, Civ.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 38084 del 02/12/2021).
Nella specie, il conduttore ha continuato ad utilizzare l'immobile e non ha, di contro, dimostrato l'inidoneità della cosa locata all'uso pattuito, stante la specifica contestazione del locatore, anche in relazione all'insorgenza temporale dell'asserito vizio, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, ed in considerazione dell'entità della pregressa morosità contestata.
Ne deriva, pertanto, che deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale per grave pagina 4 di 6 inadempimento del conduttore e di rilascio dell'immobile in oggetto, all'uopo confermando l'ordinanza emessa in data 10.06.2024. Peraltro, il non è nemmeno comparso al primo incontro della Pt_2 procedura di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo (si veda verbale del 25.09.2024).
Sicchè, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art.12 bis del D.Lgs. 28/2010, secondo cui: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Ne deriva che il resistente deve essere, altresì, condannato al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, da giugno 2023 a settembre 2024, avendo il conduttore rilasciato l'immobile in data 03.10.2024, con esclusione di quelli relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2024, pari alla complessiva somma di euro 5.460,00 (420,00 x 13 mesi), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Stante la soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, decurtata della fase istruttoria non espletata e della bassa complessità, alla luce del D.M. 55/2014, tabelle n.2, 5, 6 e 25 bis, scaglione terzo e secondo, nella complessiva somma di euro 3.310,50 per compensi, in esso ricompresa la fase di mediazione, di convalida e precetto, oltre spese vive pari ad euro 325,08, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie la domanda avanzata da nei confronti di con Parte_1 Parte_2 atto di intimazione depositato il 07.03.2024 e per l'effetto:
- Dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione inter partes concluso del 19.07.2017, registrato, in data 28.07.2017;
- Conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile del 10.06.2024;
- Condanna a pagare a la complessiva somma di euro Parte_2 Parte_1
5.460,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano, nella complessiva somma di euro 3.310,50 per compensi, in esso ricompresa la fase di mediazione, di convalida e precetto, oltre spese vive pari ad euro 325,08, oltre spese generali pagina 5 di 6 (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Visto l'art.12 bis del D.Lgs. 28/2010, condanna al versamento all'entrata Parte_2 del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Verbale chiuso alle ore 10.30.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6213/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Parte_2
RESISTENTE
Oggi 14 ottobre 2025 ad ore 10.24 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. RA ANTONIO e l'avv. SI NI Parte_1 ( ) C.F._1 Per l'avv. BURTONE LARA Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6213/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._2
dom. in VIA SANCHO RUIZ 38 MOTTA , rappr. e dif. dall'Avv. ANTONIO Parte_3
RA e NI SI, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(cf. ), nato a [...], il27/11/1990, elett. Parte_2 C.F._3
dom. in VIA TIMOLEONE N 86 95126 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.BURTONE LARA
(cf ) giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di intimazione depositato il 07.03.2024, premetteva di aver concesso in Parte_1 locazione ad uso abitativo, al Sig. , l'immobile sito in Motta Sant'Anastasia (CT), Parte_2
pagina 2 di 6 Via Regina Elena nr. 2b (oggi numero civico 6), piano 1, int.
2. Composto da 5,5 vani e censito al
NCEU al foglio 6, particella 160 sub 12 (all. 02 - visura catastale immobile); Che tale contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 19.07.2017, è stato regolarmente registrato, in data
28.07.2017, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, al numero 009640-serie 3T e codice identificativo;
Che il canone per la suddetta locazione è stato pattuito tra le CodiceFiscale_5 parti in € 5.040,00, da pagarsi in rate mensili di € 420,00, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, escluse utenze e spese condominiali le quali sono ad esclusivo carico del locatario;
che, nonostante i ripetuti e vani solleciti, il conduttore non ha provveduto al pagamento delle mensilità di Giugno 2023,
Luglio 2023, Agosto 2023, Settembre 2023, Ottobre 2023, Novembre 2023, Dicembre 2023, Gennaio
2024, Febbraio 2024 e continuativamente fino a Marzo 2024, per un totale di € 4.200,00. Sicchè, chiedeva la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio.
Si costituiva , il quale si opponeva alla convalida di sfratto, contestando la Parte_2 morosità rilevata, rilevando, innanzitutto, di aver pagato in contanti il mese di novembre 2023, senza che mai venisse rilasciata quietanza, di aver provveduto a pagare i mesi di marzo e aprile 2024 tramite bonifico bancario, a seguito di richiesta espressa dell'iban da parte del conduttore, poiché il locatore non voleva rilasciare quietanza. Inoltre, eccepiva che l'immobile oggetto della locazione presenta, da tempo, numerosi danni da infiltrazione e nel balcone, così come da verbale del 21.03.2024 della polizia municipale di Motta Sant'Anastasia. Chiedeva, quindi: rigettare l'intimazione di sfratto per morosità, sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto, sia per aver conteggiato dei canoni già pagati, ritenuto che lo stesso ha effettuato il pagamento delle due ultime mensilità; ritenere e dichiarare sussistenti tutti i requisiti per una riduzione del canone di locazione, nella misura del 50%, consentendo il rimborso delle somme dovute per i canoni scaduti Giugno- Luglio- Agosto – Settembre
– Ottobre e Dicembre 2023 – Gennaio e Febbraio 2024 richiedendo un termine di grazia congruo in modo da consentire la regolarizzazione degli stessi.
Con ordinanza del 10.06.2024, il Giudice accoglieva la richiesta di ordinanza di rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c., e disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative ed invitandole ad espletare il procedimento di mediazione obbligatoria.
La causa, è stata istruita documentalmente e viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 cpc.
Invero, deve confermarsi l'ordinanza del 10.06.2024. Invero, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare, con riguardo all'eccezione ex art.1460 c.c., che, in punto di diritto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, il conduttore, il quale continui a trarre una qualche utilità dal bene pagina 3 di 6 locato non può sospendere del tutto il pagamento del canone eccependo l'altrui inadempimento (si veda, Cass. Civ., n.261/2008; Cass. Civ., n.13887/2011, secondo cui, il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede). Nel caso che occupa, solo con lettera del 06.02.2024, il denuncia la sussistenza di vizi Pt_2
a diversi locali dell'immobile e a due colonnine del balcone, queste ultime verificate dai Vigili Urbani come da verbale del 21.03.2024, di cui, tuttavia, non si conosce l'esito. Mentre, la morosità inizia molto tempo prima, da giugno 2023, circostanza questa non contestata. E il conduttore, al sollecito di pagamento inviato il 21.11.2023, ritornato per compiuta giacenza, non risponde alcunchè. D'altro canto, non è stata fornita prova del pagamento in contanti del mese di novembre 2023, né è stata avanzata alcuna richiesta di prova al riguardo. Né sussiste la mala fede del locatore, come affermato dal conduttore, in quanto dalla lettera del 06.02.2024, si evince, esclusivamente, che il ha Pt_2 manifestato la volontà di pagare in contanti il pagamento del canone, a causa delle gravi condizioni economiche in cui si trovava, perché licenziato, e il con pec del 19.02.2024, contestandone il Parte_1 contenuto, indicava l'IBAN per il bonifico.
Invero, deve osservarsi che, in tema di locazione immobiliare, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa (Cass, Civ.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 38084 del 02/12/2021).
Nella specie, il conduttore ha continuato ad utilizzare l'immobile e non ha, di contro, dimostrato l'inidoneità della cosa locata all'uso pattuito, stante la specifica contestazione del locatore, anche in relazione all'insorgenza temporale dell'asserito vizio, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, ed in considerazione dell'entità della pregressa morosità contestata.
Ne deriva, pertanto, che deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale per grave pagina 4 di 6 inadempimento del conduttore e di rilascio dell'immobile in oggetto, all'uopo confermando l'ordinanza emessa in data 10.06.2024. Peraltro, il non è nemmeno comparso al primo incontro della Pt_2 procedura di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo (si veda verbale del 25.09.2024).
Sicchè, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art.12 bis del D.Lgs. 28/2010, secondo cui: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Ne deriva che il resistente deve essere, altresì, condannato al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, da giugno 2023 a settembre 2024, avendo il conduttore rilasciato l'immobile in data 03.10.2024, con esclusione di quelli relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2024, pari alla complessiva somma di euro 5.460,00 (420,00 x 13 mesi), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Stante la soccombenza, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, decurtata della fase istruttoria non espletata e della bassa complessità, alla luce del D.M. 55/2014, tabelle n.2, 5, 6 e 25 bis, scaglione terzo e secondo, nella complessiva somma di euro 3.310,50 per compensi, in esso ricompresa la fase di mediazione, di convalida e precetto, oltre spese vive pari ad euro 325,08, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie la domanda avanzata da nei confronti di con Parte_1 Parte_2 atto di intimazione depositato il 07.03.2024 e per l'effetto:
- Dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione inter partes concluso del 19.07.2017, registrato, in data 28.07.2017;
- Conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile del 10.06.2024;
- Condanna a pagare a la complessiva somma di euro Parte_2 Parte_1
5.460,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano, nella complessiva somma di euro 3.310,50 per compensi, in esso ricompresa la fase di mediazione, di convalida e precetto, oltre spese vive pari ad euro 325,08, oltre spese generali pagina 5 di 6 (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Visto l'art.12 bis del D.Lgs. 28/2010, condanna al versamento all'entrata Parte_2 del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Verbale chiuso alle ore 10.30.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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