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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2606/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2606/2022 RG promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO VIGIANO, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via M. Natola, 39 presso il difensore avv. ANTONIO VIGIANO
- ATTORE - Contro
(C. F. ), Controparte_1 C.F._2
C. F. , Parte_1 C.F._3
C. F. , Controparte_2 C.F._4
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 18/6/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione del 23/03/2017, notificato con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., esponeva di vivere, unitamente al proprio nucleo familiare, Parte_1 nell''immobile sito nel comune di San Marco la Catola (FG) alla Via Marconi n. 4 da oltre vent'anni, per essere stato lo stesso bene posseduto ed abitato dai suoi genitori sin dal lontano 1936 e deducendo di averci continuato a vivere anche dopo il decesso degli stessi avvenuto nell'anno 2002.
pagina 1 di 4 Sulla base di tali premesse conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
chiedendo che venisse dichiarato in suo favore l'acquisto Parte_1 Controparte_2 per usucapione dell'immobile sito in San Marco la Catola (FG) alla Via Marconi n. 4, identificato in catasto al foglio 12, particella 100, sub. 1, in virtù del possesso pacifico, pubblico ed interrotto dell'immobile oggetto di domanda da oltre vent'anni e, per l'effetto, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia le necessarie trascrizioni e volturazioni, con condanna alle spese di lite in caso di opposizione. Espletata la prova orale nella contumacia dei convenuti, la causa è stata rinviata all'udienza del 26/02/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata d'ufficio all'udienza del 18/06/2025.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
3.La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Vale la pena premettere che l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento, ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzo di essa. La pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso, secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (Cass. 30 agosto 2012 n. 14722; 4807/92). Il possesso utile per l'usucapione della proprietà consta di un elemento materiale, consistente nell'esercizio sul bene dei poteri attribuiti da tale diritto e, di un elemento psicologico, rappresentato dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene. Il possesso dedotto deve, inoltre, rivestire il carattere della continuità che si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 10652/94). È sufficiente il solo possesso pubblico dell'immobile, oltre al decorso dei vent'anni prescritti dalla disposizione codicistica, a far scattare l'acquisto per usucapione del bene, non assumendo rilievo che il proprietario ne fosse o meno a conoscenza, né rilevando le ragioni della sua inerzia (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1549). Con riguardo al regime probatorio va considerato che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità,
pagina 2 di 4 inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Corte appello Napoli, 4 ottobre 1980). Ed ancora, ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri. L'usucapione richiede, infatti, solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario (Cass., 29 novembre 2023 n. 23045). Ed infine, ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass., 22 ottobre 2021 n. 29594). 4. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata agli atti di causa risulta che il bene oggetto dell'azione di usucapione risulta catastalmente intestato per la quota di proprietà di 1/3 ai convenuti e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 mentre alcuna indicazione di quota di proprietà è presente a favore dell'altro intestatario formale (cfr relazione notarile del 22/03/2023). Controparte_3
All'esito della prova orale espletata nel corso del giudizio è emerso un possesso continuativo ed esclusivo del bene oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni. In tal senso depongono le deposizioni delle fonti dichiarative escusse nel corso dell'istruttoria, risultate assolutamente sovrapponibili e coincidenti. I testi e sentiti all'udienza del 07/02/2024, hanno infatti riferito: Tes_1 Tes_2
- che l'immobile in questione era stato sempre abitato dai coniugi e Persona_1
genitori dell'attore, fino al loro decesso, i quali avevano provveduto ad Persona_2 effettuare sull'immobile interventi di manutenzione;
- che, in seguito al loro decesso, avvenuto nell'anno 2002 (cfr., dichiarazione ), Tes_1 nell'immobile ha continuato ad abitare l'attore, il quale ha pagato regolarmente le tasse e gli oneri gravanti sull'immobile e vi ha effettuato lavori di manutenzione;
- di non essere a conoscenza di pretese o rivendicazioni da parte di terzi sia nei confronti del che dei suoi genitori in relazione al possesso ed alla disponibilità dell'immobile; Parte_1
- che l'immobile in questione non è stato mai occupato da persone estranee al nucleo familiare dell'attore. A parere di questo giudicante, siffatte dichiarazioni non presentano profili di inattendibilità e pertanto vanno considerate credibili ai fini dell'accoglimento della domanda. Inoltre, vale la pena evidenziare che non sono stati offerti argomenti di segno contrario da parte dei convenuti intestatari dell'immobile o di eventuali loro eredi, che non essendosi costituiti in giudizio non hanno offerto elementi idonei a sconfessare l'avvenuto possesso continuato del bene da parte dell'attore.
pagina 3 di 4 L'attore, inoltre, ha depositato relazione notarile attestante che a far stato dal 10/09/1990 e quindi oltre il ventennio, l'immobile oggetto di domanda non è stato soggetto a passaggi di proprietà né ad iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Il contenuto dell'atto di citazione e le risultanze istruttorie inducono a ritenere che l'unità abitativa oggetto di domanda di usucapione sia sempre stata nella disponibilità di tutti i componenti il nucleo familiare del essendo stata adibita a residenza Parte_1 familiare. Si è quindi configurato un possesso pacifico e continuo della res, iniziato nel lontano 1936 e poi protrattosi nel possesso ininterrotto dell'immobile da parte dell'odierno attore che, dopo il decesso dei propri genitori avvenuto nell'anno 2002, ha continuato ad abitare pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente nell'immobile sito nel comune di San Marco la Catola (FG). Considerati, quindi, tutti gli elementi emersi in corso di giudizio va dichiarata acquisita per usucapione, da parte di la proprietà dell'immobile sito nel comune Parte_1 di San Marco la Catola (FG) alla Via Marconi n. 4 e identificato in catasto al foglio 12, particella 100, sub.
1. Deve essere autorizza inoltre la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e la relativa voltura catastale esonerando il Conservatore da ogni responsabilità. Appare equo, in considerazione della mancata costituzione dei convenuti e dell'assenza di opposizione, compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è divenuto Parte_1 proprietario, per usucapione, dell'immobile sito nel comune di San Marco la Catola (FG) alla via Marconi n. 4 e identificato in catasto al foglio 12, particella 100, sub. 1.
2) autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari in corso e le conseguenti volturazioni catastali, esonerando espressamente il Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 18/6/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 25 giugno 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2606/2022 RG promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO VIGIANO, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via M. Natola, 39 presso il difensore avv. ANTONIO VIGIANO
- ATTORE - Contro
(C. F. ), Controparte_1 C.F._2
C. F. , Parte_1 C.F._3
C. F. , Controparte_2 C.F._4
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 18/6/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione del 23/03/2017, notificato con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., esponeva di vivere, unitamente al proprio nucleo familiare, Parte_1 nell''immobile sito nel comune di San Marco la Catola (FG) alla Via Marconi n. 4 da oltre vent'anni, per essere stato lo stesso bene posseduto ed abitato dai suoi genitori sin dal lontano 1936 e deducendo di averci continuato a vivere anche dopo il decesso degli stessi avvenuto nell'anno 2002.
pagina 1 di 4 Sulla base di tali premesse conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
chiedendo che venisse dichiarato in suo favore l'acquisto Parte_1 Controparte_2 per usucapione dell'immobile sito in San Marco la Catola (FG) alla Via Marconi n. 4, identificato in catasto al foglio 12, particella 100, sub. 1, in virtù del possesso pacifico, pubblico ed interrotto dell'immobile oggetto di domanda da oltre vent'anni e, per l'effetto, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia le necessarie trascrizioni e volturazioni, con condanna alle spese di lite in caso di opposizione. Espletata la prova orale nella contumacia dei convenuti, la causa è stata rinviata all'udienza del 26/02/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata d'ufficio all'udienza del 18/06/2025.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti che, sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
3.La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Vale la pena premettere che l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento, ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzo di essa. La pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso, secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (Cass. 30 agosto 2012 n. 14722; 4807/92). Il possesso utile per l'usucapione della proprietà consta di un elemento materiale, consistente nell'esercizio sul bene dei poteri attribuiti da tale diritto e, di un elemento psicologico, rappresentato dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene. Il possesso dedotto deve, inoltre, rivestire il carattere della continuità che si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 10652/94). È sufficiente il solo possesso pubblico dell'immobile, oltre al decorso dei vent'anni prescritti dalla disposizione codicistica, a far scattare l'acquisto per usucapione del bene, non assumendo rilievo che il proprietario ne fosse o meno a conoscenza, né rilevando le ragioni della sua inerzia (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1549). Con riguardo al regime probatorio va considerato che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità,
pagina 2 di 4 inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Corte appello Napoli, 4 ottobre 1980). Ed ancora, ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri. L'usucapione richiede, infatti, solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario (Cass., 29 novembre 2023 n. 23045). Ed infine, ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass., 22 ottobre 2021 n. 29594). 4. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata agli atti di causa risulta che il bene oggetto dell'azione di usucapione risulta catastalmente intestato per la quota di proprietà di 1/3 ai convenuti e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 mentre alcuna indicazione di quota di proprietà è presente a favore dell'altro intestatario formale (cfr relazione notarile del 22/03/2023). Controparte_3
All'esito della prova orale espletata nel corso del giudizio è emerso un possesso continuativo ed esclusivo del bene oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni. In tal senso depongono le deposizioni delle fonti dichiarative escusse nel corso dell'istruttoria, risultate assolutamente sovrapponibili e coincidenti. I testi e sentiti all'udienza del 07/02/2024, hanno infatti riferito: Tes_1 Tes_2
- che l'immobile in questione era stato sempre abitato dai coniugi e Persona_1
genitori dell'attore, fino al loro decesso, i quali avevano provveduto ad Persona_2 effettuare sull'immobile interventi di manutenzione;
- che, in seguito al loro decesso, avvenuto nell'anno 2002 (cfr., dichiarazione ), Tes_1 nell'immobile ha continuato ad abitare l'attore, il quale ha pagato regolarmente le tasse e gli oneri gravanti sull'immobile e vi ha effettuato lavori di manutenzione;
- di non essere a conoscenza di pretese o rivendicazioni da parte di terzi sia nei confronti del che dei suoi genitori in relazione al possesso ed alla disponibilità dell'immobile; Parte_1
- che l'immobile in questione non è stato mai occupato da persone estranee al nucleo familiare dell'attore. A parere di questo giudicante, siffatte dichiarazioni non presentano profili di inattendibilità e pertanto vanno considerate credibili ai fini dell'accoglimento della domanda. Inoltre, vale la pena evidenziare che non sono stati offerti argomenti di segno contrario da parte dei convenuti intestatari dell'immobile o di eventuali loro eredi, che non essendosi costituiti in giudizio non hanno offerto elementi idonei a sconfessare l'avvenuto possesso continuato del bene da parte dell'attore.
pagina 3 di 4 L'attore, inoltre, ha depositato relazione notarile attestante che a far stato dal 10/09/1990 e quindi oltre il ventennio, l'immobile oggetto di domanda non è stato soggetto a passaggi di proprietà né ad iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Il contenuto dell'atto di citazione e le risultanze istruttorie inducono a ritenere che l'unità abitativa oggetto di domanda di usucapione sia sempre stata nella disponibilità di tutti i componenti il nucleo familiare del essendo stata adibita a residenza Parte_1 familiare. Si è quindi configurato un possesso pacifico e continuo della res, iniziato nel lontano 1936 e poi protrattosi nel possesso ininterrotto dell'immobile da parte dell'odierno attore che, dopo il decesso dei propri genitori avvenuto nell'anno 2002, ha continuato ad abitare pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente nell'immobile sito nel comune di San Marco la Catola (FG). Considerati, quindi, tutti gli elementi emersi in corso di giudizio va dichiarata acquisita per usucapione, da parte di la proprietà dell'immobile sito nel comune Parte_1 di San Marco la Catola (FG) alla Via Marconi n. 4 e identificato in catasto al foglio 12, particella 100, sub.
1. Deve essere autorizza inoltre la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e la relativa voltura catastale esonerando il Conservatore da ogni responsabilità. Appare equo, in considerazione della mancata costituzione dei convenuti e dell'assenza di opposizione, compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è divenuto Parte_1 proprietario, per usucapione, dell'immobile sito nel comune di San Marco la Catola (FG) alla via Marconi n. 4 e identificato in catasto al foglio 12, particella 100, sub. 1.
2) autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari in corso e le conseguenti volturazioni catastali, esonerando espressamente il Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 18/6/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 25 giugno 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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