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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) e elettivamente domiciliati Parte_1 C.F._1 Parte_2 in Sassari nella via Principessa Jolanda n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Rita Marongiu (C.f.
) che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata con atto separato in calce C.F._2 al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
OGGETTO: DIVORZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 aprile 2025, personalmente sottoscritto e contenente gli obblighi a carico delle parti, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere
l'uno dall'altra ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso indicando quale genitore collocatario il padre;
la madre la potrà vedere
e tenere con sé quando lo vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, scolastiche ed extra scolastiche della bambina;
durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza;
per due settimane durante le vacanze estive da concordare secondo le esigenze di entrambi i genitori;
4) la madre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del padre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) oltre le spese straordinarie nella misura del 50%. Tutto ciò premesso, i Sig.ri e ut supra, Pt_1 Pt_2
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti [o fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte] e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro con rito concordatario il giorno 18 Agosto 2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Alghero al n. 56 P.2 S. A Uff. 1
- ordinare al Comune di Alghero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
”
Con note depositate in data 27 maggio 2025 le parti hanno aggiunto:
“la minore percepisce dalla mamma l'importo pari ad euro 150,00 euro mensili nonché l'assegno unico, percepito interamente dal genitore affidatario, e la sig.ra contribuisce al 50% a tutte le Pt_1 spese straordinarie.
- Si precisa inoltre che quando la minore sta con la mamma, anche per una settimana consecutiva, la medesima affronta tutte le spese necessarie per la medesima.
- La sig.ra dal 2024 non percepisce più l'assegno di invalidità e ha un reddito Parte_1 annuo per il 2025 inferiore a euro 3.000,00 (tremilaeuro/00) euro e non riesce a contribuire in misura maggiore.
- La minore vive con il padre e la nonna una vita serena senza rinunce e viene supportata anche dai familiari della mamma”.
All'udienza del 10 giugno 2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato il ricorso congiunto e le note depositate. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Alghero in data 18 Agosto 2007, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 56 P.2 S. A Uff. 1, dalla cui unione è nata a [...] l'[...] la figlia minore Per_1
Le parti dichiaravano di essersi separati con decreto di omologa n. Cron. 6594/2023 R.g.n. 477/2023, aggiungendo che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
La domanda di divorzio deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art 3 Legge n.898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla minore e ai rapporti economici.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alghero in data
18.08.2007, tra (C.F. ) nata ad [...] il 02 Parte_1 C.F._1
Marzo 1982, e C.F. ) nato a [...] il 25 Ottobre Parte_2 C.F._3
1966, entrambi residenti in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Alghero al n.
56, parte 2, dell'anno 2007. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari in data 13 giugno 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) e elettivamente domiciliati Parte_1 C.F._1 Parte_2 in Sassari nella via Principessa Jolanda n. 30 presso e nello studio dell'Avv. Rita Marongiu (C.f.
) che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata con atto separato in calce C.F._2 al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
OGGETTO: DIVORZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 aprile 2025, personalmente sottoscritto e contenente gli obblighi a carico delle parti, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere
l'uno dall'altra ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso indicando quale genitore collocatario il padre;
la madre la potrà vedere
e tenere con sé quando lo vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, scolastiche ed extra scolastiche della bambina;
durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza;
per due settimane durante le vacanze estive da concordare secondo le esigenze di entrambi i genitori;
4) la madre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del padre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) oltre le spese straordinarie nella misura del 50%. Tutto ciò premesso, i Sig.ri e ut supra, Pt_1 Pt_2
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti [o fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte] e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro con rito concordatario il giorno 18 Agosto 2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Alghero al n. 56 P.2 S. A Uff. 1
- ordinare al Comune di Alghero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
”
Con note depositate in data 27 maggio 2025 le parti hanno aggiunto:
“la minore percepisce dalla mamma l'importo pari ad euro 150,00 euro mensili nonché l'assegno unico, percepito interamente dal genitore affidatario, e la sig.ra contribuisce al 50% a tutte le Pt_1 spese straordinarie.
- Si precisa inoltre che quando la minore sta con la mamma, anche per una settimana consecutiva, la medesima affronta tutte le spese necessarie per la medesima.
- La sig.ra dal 2024 non percepisce più l'assegno di invalidità e ha un reddito Parte_1 annuo per il 2025 inferiore a euro 3.000,00 (tremilaeuro/00) euro e non riesce a contribuire in misura maggiore.
- La minore vive con il padre e la nonna una vita serena senza rinunce e viene supportata anche dai familiari della mamma”.
All'udienza del 10 giugno 2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato il ricorso congiunto e le note depositate. Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Alghero in data 18 Agosto 2007, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 56 P.2 S. A Uff. 1, dalla cui unione è nata a [...] l'[...] la figlia minore Per_1
Le parti dichiaravano di essersi separati con decreto di omologa n. Cron. 6594/2023 R.g.n. 477/2023, aggiungendo che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro.
La domanda di divorzio deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art 3 Legge n.898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla minore e ai rapporti economici.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alghero in data
18.08.2007, tra (C.F. ) nata ad [...] il 02 Parte_1 C.F._1
Marzo 1982, e C.F. ) nato a [...] il 25 Ottobre Parte_2 C.F._3
1966, entrambi residenti in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Alghero al n.
56, parte 2, dell'anno 2007. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari in data 13 giugno 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana