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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/10/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 674/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 674/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
14.04.2025, da
, cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]
(PG) Via Scafali n.2, C.F. C.F._1
e
, cittadina italiana, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
Via Scafali n.2, C.F. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alan Luca Giuliani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in OL, Piazza L. Vanvitelli n. 20, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio in data 01/03/2004 in Prizren (Kosovo) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (anno 2016, atto n.150 parte II, serie C)
con i figli: nato il [...], maggiorenne e nato il [...], Parte_3 Persona_1 minorenne pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. I coniugi vivranno separati e con obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa familiare in affitto OL (PG), Via Scafali n.2, con tutti gli arredi ed il mobilio, continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla moglie, IG.ra che ci vivrà, Parte_2
Per_ continuando lei a pagare i canoni di locazione, con i due figli, ed mentre il marito, IG. Pt_3
una volta depositato il ricorso per la separazione si trasferirà altrove presso una Parte_1 nuova abitazione in affitto o presso i parenti, con obbligo di comunicare la nuova residenza alla moglie;
3. I coniugi, godendo di autonomi redditi, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
4. Per quanto concerne il solo figlio minore, questi è affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e, concordemente, stabiliscono che il minore resterà collocato presso la madre nella casa in Via Scafali n.2.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in genere tutte quelle di straordinaria amministrazione verranno assunte di comune accordo dai genitori e tenendo conto dell'inclinazione naturale e della aspirazione della prole. I genitori si impegnano, altresì, a far mantenere al figlio rapporti significativi e duraturi con entrambe le linee parentali.
5. Il IG. potrà esercitare il diritto di visita e pertanto vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
Per_ minorenne quando vorrà e, comunque, almeno un pomeriggio a settimana, di norma il mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 22:30 durante l'anno/scolastico e dalle 18:00 alle 23:30 durante il periodo estivo (dalla fine della scuola all'inizio scolastico successivo), nonché due weekend al mese, a settimane alternate, dal sabato mattina e/o dal primo pomeriggio del sabato (a seconda degli impegni lavorativi del padre), fino alle ore 22:00 della domenica quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre (con possibilità di tenerlo a dormire con lui il sabato sera e/o riportarlo a dormire dalla madre per riprenderlo poi la domenica mattina in base alla volontà del ragazzo, previo accordo).
6. Quanto ai compleanni del ragazzo ed alle festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua, ecc., queste verranno di volta in volta concordate in modo che ciascun genitore starà col figlio pari tempo, Per_ secondo il criterio dell'alternanza, mentre, per quanto concerne le vacanze estive il figlio passerà pagina 2 di 4 con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro e non oltre il giorno
01 Giugno di ogni anno, in modo da potersi organizzare per tempo con le ferie.
7. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento Parte_4 Parte_2
Per_ ordinario del figlio minore la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario sul c./c. Intesa
San Paolo, Iban IT [...], oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il vigente protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale.
L'assegno unico (ex assegno familiare) verrà percepito interamente dalla IG.ra per far Parte_2
Per_ fronte alle esigenze del figlio minorenne
8. L'autovettura modello Audi A5 targata FG775FD, di proprietà di , a resterà ad uso Parte_2 esclusivo della stessa e del figlio maggiorenne mentre l'Ape Piaggio targato X92DV2, di Parte_3 proprietà della moglie, resterà in uso esclusivo ai figli, così come il motorino targato X9R4P2, sebbene di proprietà del marito, verrà usato esclusivamente dai figli.
9. I coniugi dichiarano che col presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra detto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio; Persona_1
11. Spese legali compensate”.
All'udienza del 1.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 01/03/2004 in Prizren (Kosovo) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (anno 2016, atto n.150 parte II, serie C);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 16.10.2025
Il Presidente est.
AU TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 674/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
14.04.2025, da
, cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]
(PG) Via Scafali n.2, C.F. C.F._1
e
, cittadina italiana, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
Via Scafali n.2, C.F. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alan Luca Giuliani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in OL, Piazza L. Vanvitelli n. 20, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio in data 01/03/2004 in Prizren (Kosovo) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (anno 2016, atto n.150 parte II, serie C)
con i figli: nato il [...], maggiorenne e nato il [...], Parte_3 Persona_1 minorenne pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. I coniugi vivranno separati e con obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa familiare in affitto OL (PG), Via Scafali n.2, con tutti gli arredi ed il mobilio, continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla moglie, IG.ra che ci vivrà, Parte_2
Per_ continuando lei a pagare i canoni di locazione, con i due figli, ed mentre il marito, IG. Pt_3
una volta depositato il ricorso per la separazione si trasferirà altrove presso una Parte_1 nuova abitazione in affitto o presso i parenti, con obbligo di comunicare la nuova residenza alla moglie;
3. I coniugi, godendo di autonomi redditi, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
4. Per quanto concerne il solo figlio minore, questi è affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e, concordemente, stabiliscono che il minore resterà collocato presso la madre nella casa in Via Scafali n.2.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in genere tutte quelle di straordinaria amministrazione verranno assunte di comune accordo dai genitori e tenendo conto dell'inclinazione naturale e della aspirazione della prole. I genitori si impegnano, altresì, a far mantenere al figlio rapporti significativi e duraturi con entrambe le linee parentali.
5. Il IG. potrà esercitare il diritto di visita e pertanto vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
Per_ minorenne quando vorrà e, comunque, almeno un pomeriggio a settimana, di norma il mercoledì, dalle ore 18:00 alle ore 22:30 durante l'anno/scolastico e dalle 18:00 alle 23:30 durante il periodo estivo (dalla fine della scuola all'inizio scolastico successivo), nonché due weekend al mese, a settimane alternate, dal sabato mattina e/o dal primo pomeriggio del sabato (a seconda degli impegni lavorativi del padre), fino alle ore 22:00 della domenica quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre (con possibilità di tenerlo a dormire con lui il sabato sera e/o riportarlo a dormire dalla madre per riprenderlo poi la domenica mattina in base alla volontà del ragazzo, previo accordo).
6. Quanto ai compleanni del ragazzo ed alle festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua, ecc., queste verranno di volta in volta concordate in modo che ciascun genitore starà col figlio pari tempo, Per_ secondo il criterio dell'alternanza, mentre, per quanto concerne le vacanze estive il figlio passerà pagina 2 di 4 con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro e non oltre il giorno
01 Giugno di ogni anno, in modo da potersi organizzare per tempo con le ferie.
7. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento Parte_4 Parte_2
Per_ ordinario del figlio minore la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario sul c./c. Intesa
San Paolo, Iban IT [...], oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il vigente protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale.
L'assegno unico (ex assegno familiare) verrà percepito interamente dalla IG.ra per far Parte_2
Per_ fronte alle esigenze del figlio minorenne
8. L'autovettura modello Audi A5 targata FG775FD, di proprietà di , a resterà ad uso Parte_2 esclusivo della stessa e del figlio maggiorenne mentre l'Ape Piaggio targato X92DV2, di Parte_3 proprietà della moglie, resterà in uso esclusivo ai figli, così come il motorino targato X9R4P2, sebbene di proprietà del marito, verrà usato esclusivamente dai figli.
9. I coniugi dichiarano che col presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra detto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio; Persona_1
11. Spese legali compensate”.
All'udienza del 1.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 01/03/2004 in Prizren (Kosovo) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (anno 2016, atto n.150 parte II, serie C);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 16.10.2025
Il Presidente est.
AU TT
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