Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 15.05.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 9496/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti GUACCI LUDOVICA e PALAMA' GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPALATO MARIA ROSARIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso di avere lavorato alle dipendenze del Comune di Lecce, come autista di autobus per la linea urbana, dal 1983 al 1987, per circa quattro mesi all'anno; dal 1987 al
1995 presso la ditta ALS.p.a. di San Cesario di Lecce, dove ha svolto l'attività di conducente di autotreni e di addetto alla consegna delle merci ai vari supermercati;
dal 2003 al 2020 con le mansioni di bracciante agricolo giornaliero e olivicoltore su terreni in agro di Lecce, di proprietà di
, coltivati ad uliveto, per due/tre mesi all'anno, in genere da settembre Parte_2
a dicembre ed effettuava in media 60 giornate lavorative - ha chiesto: “accertare e dichiarare che in conseguenza dell'attività lavorativa ha contratto malattia professionale: “Spondilodiscopatie del tratto lombare, con ernia discale L4-L5 con impegno foraminale sinistro ed ernia posteriore mediana L5-S1, determinanti disturbi neurologici e troficosensitivi degli arti inferiori”, che ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura indennizzabile che risulterà in CP_ corso di causa;
Condannare l' a liquidare le prestazioni previste dalla legge”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In base all'art. 13 co. 2 D.Lgs. 38/00, per il riconoscimento dell'indennizzo richiesto dal ricorrente
è necessario che vi sia stata esposizione a rischio, che la malattia abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, che i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
1
Tabella delle Mal. Prof. per l'Industria o per l'Agricoltura di cui al D. M. 09.04.2008: né per adibizione ad abituale/prevalente movimentazione manuale di carichi, né per conduzione di macchine/veicoli che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero (macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori/muletti, imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, oppure trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente)”.
Ciò di per sé non implica il rigetto del ricorso, in quanto - anche in caso di malattie non comprese nelle tabelle (per le quali il nesso causale è presunto) - il lavoratore è ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico); il fatto che si tratti di malattia non tabellata implica solo l'impossibilità per il lavoratore di avvalersi di presunzioni legali, con conseguente onere a suo carico di provare il nesso causale;
a tal fine non è necessaria una certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità ("probabilità qualificata") ed è insufficiente la mera possibilità (Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769).
Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha escluso l'origine lavorativa della malattia denunciata.
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali del CTU e le risposte ai quesiti:
“CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE: Spondiloartrosi lombare con discopatie multiple giudizio medico- legale. Gli accertamenti esperiti consentono di affermare che il Sig. , all'epoca Parte_1 della domanda amministrativa del 28-10-21 all'età di 64 anni, risultava affetto da spondiloartrosi con discopatie multiple del rachide lombare. Tale patologia era stata messa in evidenza per la prima volta nel 2018, all'età di 61 anni dopo 35 anni di attività lavorativa in diversi settori, con l'esame
TAC del rachide (DCA 5 ) e confermata con l'esame TAC del 2021 (DCA 3).
La comparazione di tali esami dimostra la stazionarietà del processo degenerativo artrosico. Il Sig.
attribuisce l'insorgenza di tale patologia all'attività di lavoro ed in particolare ai Parte_1 microtraumatismi e vibrazioni trasmesse conseguenti allo svolgimento di varie attività lavorative, svolte non in maniera continuativa non ultimo quello di conduzione di automezzi quali scuolabus, oltre all'attuazione di tutti i movimenti che le attività lavorative via via svolte richiedevano. L'esame obiettivo del rachide eseguito durante la visita peritale non ha rilevato segni di sofferenza radicolare in atto o pregressa ma ha rivelato una riduzione della mobilità rachidea.
Accertato quindi che il Sig. è portatore di una degenerazione artrosica del Parte_1 rachide lombare prima di riconoscere la natura professionale di tale patologia si deve accertare se il lavoratore sia stato esposto ad un lavoro particolarmente usurante tale da essere lesivo e/o se tale esposizione ha prodotto o aggravato la patologia degenerativa artrosica.
La sola esposizione anche se per un lungo periodo non può con ragionevole certezza essere la sola condizione atta a determinare l'origine lavorativa della patologia osteo-articolare. Dall'anamnesi lavorativa si rileva che il lavoratore ha svolto varie attività lavorative svolte in maniera non continuativa. Il ricorrente non è stato costantemente esposto a fattori di rischio né tanto meno esposto a fattori di rischio di particolarmente intensità.
2 L'esame clinico e l'esame della documentazione clinica in atti dimostrano che il Sig. Parte_1
, per quanto riguarda il rachide lombare, sia da un punto di vista strumentale che clinico
[...] presenta una compromissione funzionale comune ai soggetti dell'età e di non particolare gravità.
Il lavoro svolto secondo le modalità riferite non è stato causa e/o concausa adeguata e sufficiente atta a determinare l'accertata spondiloartrosi. L'infermità spondilo-disco-artrosica nel suo complesso rappresenta l'esito evolutivo di processi degenerativi da ricondursi in genere a patologia ubiquitaria nella popolazione e legati ai processi della senescenza. La particolarità della mansione, gli strumenti utilizzati ed il tipo di lavoro svolto consentono agevolmente di escludere un nesso giuridicamente rilevante tra l'attività svolta e la spondiloartrosi. In ordine a tutto quanto sopra esposto non si riconosce la spondiloartrosi malattia professionale.”
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.
Si riportano di seguito le esaustive risposte del CTU alle osservazioni di parte ricorrente: “Così come riportato dall' Avv. Giulio Palamà ha svolto vari lavori. Inizialmente come autista di autobus poi di autotreni ed infine di bracciante agricolo. Il lavoro svolto inoltre, così come riportato, non è stato effettuato in maniera continuativa se non quello svolto 1987 al 1995, per 8 anni, in qualità di conducente di mezzi pesanti e di addetto alla consegna delle merci nei vari supermercati ( . CP_2
Tale attività consisteva oltre che nella conduzione del veicolo anche nello scarico di pedane in legno
(bancali) ove era posizionata la merce mediante appositi mezzi. Che durante tale attività lavorativa conduceva automezzi non dotati di mezzi atti alla riduzione delle vibrazioni e che tale lavoro si protraeva ben oltre il normale orario di lavoro. Successivamente dal 2003 al 2020 per 17 anni ha svolto l'attività di bracciante agricolo, per 3-4 mesi all'anno, di addetto alla raccolta delle olive e di altri prodotti per tali motivi assumeva particolari posture, oltre allo spostamento di carichi. Si ribadisce che ha svolto vari lavori per lo più in maniera non continuativa. Eventuali stress lavorativi, derivanti dalle diverse funzioni svolte, non hanno interessato in maniera continuativa lo stesso distretto osteoarticolare permettendo ai distretti via via interessati periodi di riposo compensativo. In via preliminare si ribadisce per che per il riconoscimento di una malattia professionale, legata allo spostamento di carichi, posture incongrue e a vibrazioni trasmesse, oltre al rischio lavorativo, la patologia presente a livello del rachide lombare, peraltro accertata per la prima volta all'età di 61 anni, deve essere di particolare entità.
L'esame della documentazione prodotta e la visita peritale rilevano che il Sig. Parte_3
è portatore di una comune forma degenerativa artrosica senza segni di sofferenza radicolare in atto o pregressa.
Per i motivi sopraesposti l'infermità spondilo-disco-artrosica nel suo complesso rappresenta l'esito evolutivo di processi degenerativi da ricondursi in genere a patologia ubiquitaria nella popolazione e legati ai processi della senescenza. Così come tali processi non sono stati determinati dalla attività lavorativa così non è possibile ritenere che la spondilodiscoartrosi con discopatie multiple sia stata modificata (accelerata e/o aggravata) dagli insulti meccanici microtraumatici dal momento che il rachide non è stato sottoposto a stress funzionali particolarmente intesi e/o protratti.
3 Non è ravvisabile nel lavoro svolto un ruolo causale e/o concausale efficiente e determinante, sia anche nei termini di anticipata evoluzione peggiorativa dei processi involutivi ovvero in quelli di una più grave estrinsecazione degli stessi. Non si riconosce la spondiloartrosi malattia professionale”.
Le conclusioni del CTU confermano quanto dedotto dall' nella memoria di costituzione. CP_1
In particolare, l' ha contestato l'esposizione a rischio, deducendo che “-- sia per quanto Pt_4 attiene al periodo dal Giugno 1983 al Gennaio 1987 con mansione di autista di autobus per il Comune di Lecce (ove peraltro trattasi di attività evidentemente di breve durata, nonché evidentemente discontinua, nonché consistente solo in complessive 52 settimane diluite/distribuite in 3 anni e 8 mesi, e pertanto mediamente per sole 14 settimane / anno), sia per quanto poi attiene al successivo periodo dall'Ottobre 1987 all'Agosto 1995 con mansione di autotrasportatore conducente di autotreno per la ditta AL S.p.A. -- non può contemplarsi alcun reale ed efficace rischio di sovraccarico biomeccanico per il rachide da vibrazioni trasmesse al corpo intero attraverso il sedile di guida di un autobus o di un camion/autotreno su strade urbane o extraurbane comunque asfaltate, e comunque a velocità certamente e necessariamente moderata, in quanto dai rilievi tecnico-strumentali riportati nella banca dati del PAF (Portale Agenti Fisici) per l'ISPESL (Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) con riferimento a guida di autobus o autotreno in condizioni corrispondenti a quelle del caso di specie risultano comunque valori di accelerazione normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore [A(8)] certamente ben inferiori al
"valore limite di esposizione giornaliero" (fissato a 1 m/sec2) e finanche ben inferiori ai limiti di maggior sicurezza del "valore d'azione giornaliero" (fissato a 0,50 m/s2) così come previsto al
Titolo VIII, Capo III, art. 201 del D. Lgs. 81 del 09.04.2008.
Tuttavia, ciò che viene contestato dall' non riguarda lo svolgimento della specifica Pt_4 mansione svolta (conducente di autobus e poi di autotreno) bensì l'assenza in tale mansione di uno specifico rischio che si possa ritenere realmente efficace per il determinismo di un sovraccarico biomeccanico sul rachide lombare: ed a tal riguardo si deve necessariamente ritenere che generici e soggettivi riferimenti testimoniali certamente non possono assurgere alla stessa valenza di una valutazione riveniente da oggettive MISURAZIONI tecnico-strumentali effettuate secondo rigorosa metodologia come prescritto da normativa di legge.
Ciò rende superflua la prova testimoniale richiesta, in quanto le mansioni descritte in ricorso non appaiono contestate e le contestazioni dell' riguardano aspetti tecnici che non possono Pt_4 essere oggetto di prova testimoniale;
Peraltro, il fatto che le attività lavorative siano state svolte dal ricorrente in modo continuativo risulta da quanto egli stesso dedotto, in quanto si è già visto che ha lavorato come autista di autobus per la linea urbana, dal 1983 al 1987 per circa quattro mesi all'anno e dal 2003 al 2020 come bracciante agricolo per 60 giornate l'anno, distribuite solo nei mesi da settembre a dicembre.
Per entrambe le attività, il carattere discontinuo delle stesse è dedotto anche in ricorso.
Resta quindi solo l'attività di conducente di autotreni e di addetto alla consegna delle merci ai vari supermercati svolta in continuità dal ricorrente per circa 8 anni dal 1987 al 1995; rispetto a tale attività, il problema principale è costituito dalla notevole distanza temporale (oltre 20 anni) tra la fine della stessa e la prima diagnosi presente in atti della patologia denunciata.
4 Al riguardo, l' ha dedotto che una situazione di spondilodiscoartropatia lombare costituisce CP_1 condizione a carattere cronico-degenerativo ed è comunque rilevabile a larghissima prevalenza in tutta la popolazione generale adulta dopo i 45-50 anni di età. Pertanto, emerge con tutta evidenza l'assoluta assenza di una qualsivoglia correlazione (né causale, né concausale) tra una attività di conducente di autobus svolta dal 1983 al 1987 (e si ripete in modo discontinuo e solo per circa 14 settimane/anno) o una attività di conducente di autotreno svolta dal 1987 all'Agosto 1995 ed una spondilodiscopatia con comuni protrusioni e bulgings ed una piccola ernia poste in 1^ diagnosi con un esame TAC solo nel Maggio 2018 (vale a dire in soggetto di 61 anni e dopo ben 23 anni dalla cessazione di tale attività!): ne deriva dunque con tutta evidenza che - secondo corretta criteriologia medico-legale - una qualsiasi correlazione cronologico-fenomenica tra la spondilodiscopatia lombare denunciata e l'attività svolta in tale periodo risulta del tutto improponibile ed insostenibile.
Come si è visto, tali deduzioni coincidono perfettamente con le conclusioni del CTU.
Per quanto esposto, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, in quanto non appare soddisfatto il criterio della probabilità qualificata o rilevante grado di probabilità; deve ritenersi infatti che si tratti di malattia comune;
pertanto, il nesso causale con l'attività lavorativa non supera il livello della semplice e astratta possibilità.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con spese irripetibili, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per la relativa esenzione.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 30.08.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 15.05.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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