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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
all'udienza del 25.09.2025 nella causa civile in grado di appello n. 1686/2025
TRA
Parte_1
Avv. Adriana Cioffi appellante E Controparte_1
[...]
appellato non costituito
ha emesso la presente SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2399/2025, emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.02.2025. CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 compensando interamente tra le parti le spese del giudizio;
il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…]In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto […]”; parte appellante propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l'integrale riforma;
come da decreto presidenziale del 10.07.2025, il 18.09.2025 si è svolta la prima udienza di discussione della presente causa, ove – tuttavia – parte appellante non ha presenziato;
la Corte, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., ha rinviato l'udienza di discussione alla successiva data del 25.09.2025; nelle more del giudizio, parte appellante ha depositato l'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza, benché effettuatasi soltanto successivamente alla prima udienza di discussione, ovvero in data 21.09.2025; all'odierna udienza, innanzi alla Corte, parte appellante chiede termine per nuova notifica;
Ritenuto che:
nel rito del lavoro, è considerata giuridicamente inesistente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza allorquando avvenga successivamente alla prima udienza di discussione;
l'inesistenza della notifica non consente l'assegnazione di alcun nuovo termine utile all'appellante per la sua rinnovazione, poiché trattasi di un atto mai compiuto e, per tal motivo, viziato da insanabilità assoluta;
come disposto dalla S.C. con ordinanza n. 27079/2020, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti;
infatti, come statuito dalla S.C. nel suindicato provvedimento di legittimità, a risoluzione di analoga fattispecie, “il caso di specie si caratterizza per il fatto che alla prima udienza in appello nessuno comparve e la causa fu quindi rinviata ad altra udienza, per la quale gli atti introduttivi furono notificati all'appellato, ma in data intermedia tra la prima e la seconda udienza;
poco importa se il rinvio disposto dalla Corte d'Appello sia da riportare al disposto dell'art. 181 c.p.c. o a quello, citato dalla ricorrente, di cui all'art. 348 c.p.c., in quanto in entrambi i casi e nella pacifica assenza di tutte le parti alla prima udienza, l'effetto di tali previsioni è comunque quello del rinvio della causa ad altra udienza;
è altrettanto pacifico che, rispetto alla prima udienza, la notifica non sia mai avvenuta e sia quindi da
2 considerare inesistente;
né l'art. 348 c.p.c. va inteso come norma di salvaguardia di un diritto assoluto dell'appellante ad ottenere la trasmigrazione della causa ad altra udienza, senza alcun effetto pregiudizievole nei suoi confronti;
infatti, la norma è stata costantemente intesa, anche in tempi più risalenti, come tale da giustificare il diritto dell'appellante a non sentir dichiarare l'improcedibilità del gravame per il solo fatto della sua mancata comparizione (Cass. 6 marzo 2007, n. 5125; Cass. 1 aprile 1996, n. 2973), ma non comporta di certo una remissione in termini rispetto ad incombenti anteriori alla prima udienza, rispetto ai quali il ricorrente sia rimasto inadempiente e che abbiano determinato il maturare di fattispecie preclusive;
[…] in altri termini, l'avvenuto rinvio della causa ad altra udienza nel caso di specie è stato inevitabilmente cagionato dall'assenza delle parti, ma la ricorrente non può giovarsi di tale propria ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, come interpretato dalla citata costante giurisprudenza, non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”; come ulteriormente disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 23159 del 27.08.2024, “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U, sent. n. 20604 del 30.07.2008; Cass. ord. n. 19083 del 18.07.2018; Cass. sent. n. 24742 del 19.10.2017; Cass. sent. n. 20613 del 09.09.2013; Cass. ord. n. 9597 del 30.04.2011)”; l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Nulla sulle spese. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25 settembre 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
all'udienza del 25.09.2025 nella causa civile in grado di appello n. 1686/2025
TRA
Parte_1
Avv. Adriana Cioffi appellante E Controparte_1
[...]
appellato non costituito
ha emesso la presente SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2399/2025, emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.02.2025. CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 compensando interamente tra le parti le spese del giudizio;
il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…]In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto […]”; parte appellante propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l'integrale riforma;
come da decreto presidenziale del 10.07.2025, il 18.09.2025 si è svolta la prima udienza di discussione della presente causa, ove – tuttavia – parte appellante non ha presenziato;
la Corte, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., ha rinviato l'udienza di discussione alla successiva data del 25.09.2025; nelle more del giudizio, parte appellante ha depositato l'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza, benché effettuatasi soltanto successivamente alla prima udienza di discussione, ovvero in data 21.09.2025; all'odierna udienza, innanzi alla Corte, parte appellante chiede termine per nuova notifica;
Ritenuto che:
nel rito del lavoro, è considerata giuridicamente inesistente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza allorquando avvenga successivamente alla prima udienza di discussione;
l'inesistenza della notifica non consente l'assegnazione di alcun nuovo termine utile all'appellante per la sua rinnovazione, poiché trattasi di un atto mai compiuto e, per tal motivo, viziato da insanabilità assoluta;
come disposto dalla S.C. con ordinanza n. 27079/2020, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti;
infatti, come statuito dalla S.C. nel suindicato provvedimento di legittimità, a risoluzione di analoga fattispecie, “il caso di specie si caratterizza per il fatto che alla prima udienza in appello nessuno comparve e la causa fu quindi rinviata ad altra udienza, per la quale gli atti introduttivi furono notificati all'appellato, ma in data intermedia tra la prima e la seconda udienza;
poco importa se il rinvio disposto dalla Corte d'Appello sia da riportare al disposto dell'art. 181 c.p.c. o a quello, citato dalla ricorrente, di cui all'art. 348 c.p.c., in quanto in entrambi i casi e nella pacifica assenza di tutte le parti alla prima udienza, l'effetto di tali previsioni è comunque quello del rinvio della causa ad altra udienza;
è altrettanto pacifico che, rispetto alla prima udienza, la notifica non sia mai avvenuta e sia quindi da
2 considerare inesistente;
né l'art. 348 c.p.c. va inteso come norma di salvaguardia di un diritto assoluto dell'appellante ad ottenere la trasmigrazione della causa ad altra udienza, senza alcun effetto pregiudizievole nei suoi confronti;
infatti, la norma è stata costantemente intesa, anche in tempi più risalenti, come tale da giustificare il diritto dell'appellante a non sentir dichiarare l'improcedibilità del gravame per il solo fatto della sua mancata comparizione (Cass. 6 marzo 2007, n. 5125; Cass. 1 aprile 1996, n. 2973), ma non comporta di certo una remissione in termini rispetto ad incombenti anteriori alla prima udienza, rispetto ai quali il ricorrente sia rimasto inadempiente e che abbiano determinato il maturare di fattispecie preclusive;
[…] in altri termini, l'avvenuto rinvio della causa ad altra udienza nel caso di specie è stato inevitabilmente cagionato dall'assenza delle parti, ma la ricorrente non può giovarsi di tale propria ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, come interpretato dalla citata costante giurisprudenza, non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa”; come ulteriormente disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 23159 del 27.08.2024, “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U, sent. n. 20604 del 30.07.2008; Cass. ord. n. 19083 del 18.07.2018; Cass. sent. n. 24742 del 19.10.2017; Cass. sent. n. 20613 del 09.09.2013; Cass. ord. n. 9597 del 30.04.2011)”; l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Nulla sulle spese. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25 settembre 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
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