Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03531/2026REG.PROV.COLL.
N. 02354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour,139;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno e Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4415/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NT ER e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.- Oggetto di appello è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4415/2023 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, emesso sulla scorta delle risultanze istruttorie attestanti la falsità del certificato di residenza e la non veridicità della dichiarazione resa e della documentazione esibita in merito al luogo di esercizio dell’attività lavorativa (a quest’ultimo indirizzo è risultata una civile abitazione).
Il giudice di prime cure ha respinto il gravame essenzialmente sul presupposto del mancato possesso da parte del ricorrente dei “requisiti alloggiativi ed anagrafici necessari”; in appello, è stata poi negata la misura cautelare, anche sul presupposto che una delle due motivazioni su cui si fonda il rigetto -irreperibilità della ditta- non sarebbe stata sufficientemente censurata.
Si è costituita in giudizio la Questura di Napoli per resistere al gravame con atto in data 22 marzo 2024.
All’udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Il gravame va respinto sulla scorta delle considerazioni già espresse in sede cautelare.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza: “ Considerato, in sede di prima valutazione propria della fase cautelare, che non paiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della fase cautelare anche in considerazione della circostanza che delle due motivazioni poste a base dell’impugnato diniego (id est, il richiedente avrebbe rilasciato un falso certificato di residenza e che nel posto dove ha dichiarato esserci l’impresa dove lavora, questa non esiste per esserci una civile abitazione) la motivazione relativa alla irreperibilità della ditta non appare congruamente censurata…”.
Anche ad un più approfondito esame, emerge che non sia stato oggetto di censura tale profilo della irreperibilità della ditta, essendo il gravame tutto incentrato sul profilo della residenza; laddove il provvedimento di diniego si fonda sul seguente presupposto: “ l'istante ha dichiarato e prodotto una falsa indicazione sia del luogo di residenza che di quello della sede della attività imprenditoriale autonoma, ex lege richiesti, con il chiaro intento di trarre in errore la Pubblica Amministrazione, al fine di conseguire in maniera impropria l'autorizzazione al soggiorno all'interno del territorio nazionale ove di fatto si è reso assolutamente irreperibile ..”
Con riferimento ad entrambi i profili l’Amministrazione dà atto degli intervenuti controlli: a) degli operatori del Commissariato PS "-OMISSIS-" presso l'abitazione sita a -OMISSIS-, dal quale “… emergeva l'assenza dell'istante, fatto per il quale quegli operatori provvedevano ad escutere l'attuale occupante dell'immobile, sig. -OMISSIS-, il quale dichiarava di vivere da alcuni anni in quella casa e di non conoscere il cittadino indiano …”; b) della polizia municipale presso l’indirizzo indicato quale luogo di esercizio della ditta di via -OMISSIS-, dal quale emergeva che “.. da riscontro sul posto non è stata riscontrata la presenza di alcuna ditta esercente attività di commercio al dettaglio ambulante e che il sig. -OMISSIS-è risultato sconosciuto ed irreperibile, e nell'abitazione attualmente vi dimora il nucleo familiare del sig. -OMISSIS- ”.
Rispetto a tale secondo profilo non vi è alcuna deduzione in ricorso.
In ogni caso la difesa appellante, quanto alla questione della residenza, dopo aver censurato la sentenza di prime cure per aver “ acriticamente aderito a quanto sostenuto dalla PA nel corso del giudizio, senza determinarsi sulle eccezioni del ricorrente, neppure ritenendo di dover approfondire le circostanze che hanno indotto a considerare il signor -OMISSIS-irreperibile sebbene, in sede giurisdizionale….erano offerte prove attestanti l’effettività della sua dimora in -OMISSIS-….limitandosi a prendere atto dell’irreperibilità dedotta da un unico accesso (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.2546/2023) ”, dà atto che “… il signor -OMISSIS-ad oggi non vive più a via -OMISSIS- ma ha cambiato casa ”, senza ulteriori specificazioni; con ciò stesso confortando la conclusione che non abbia stabile dimora.
3.- In conclusione, il gravame va respinto. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA D'LO, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
NT ER, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NT ER | LA D'LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.