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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11608 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 5158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5158 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARINO MARGHERITA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli n.21
RICORRENTE
E nato a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ESPOSITO ANTONELLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Monte di Dio n.4
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.03.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Villaricca (NA) l'8.07.2019, che dalla loro unione erano Controparte_1 nate due bambine: (5.10.2020) e (15.10.2024), rappresentava la volontà di separarsi Per_1 Per_2 dal marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile
1 la loro convivenza, già interrotta, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Precisava che il dal mese di giugno 2024 aveva iniziato ad avere CP_1 atteggiamenti strani, fino a confessarle, in data 29.09.2024, di aver intessuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, dalla quale probabilmente aspettava anche un figlio;
che sia ella che il marito erano agenti di P.S.; che la casa coniugale era in comproprietà e acquistata con un mutuo. Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale con addebito al resistente;
prevedersi un assegno a carico di quest'ultimo a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie non inferiore ad Euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con suddivisione al 50% tra le parti dell'assegno unico per la piccola e invece percezione per intero Per_1 da parte sua di quello per la piccola;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido Per_2 condiviso delle minori con collocazione prevalente presso di sè e disciplina dei tempi di permanenza delle minori con il padre alla stregua del piano genitoriale allegato agli atti e la condanna del resistente al versamento della somma di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentava che quest'ultima si era mostrata da sempre inadempiente rispetto agli obblighi coniugali;
che egli sin dalla nascita della piccola se ne era sempre preso cura quotidianamente;
che dopo la scoperta Per_1 della seconda gravidanza, la moglie aveva pensato di abortire, salvo poi cambiare idea;
che anche durante la seconda gravidanza la moglie si era impegnata in turni lavorativi serali e notturni di tal che egli rimaneva solo con la piccola;
che in due occasioni la moglie dichiarava di essere a Per_1 lavoro, ma in realtà era assente e dal chiacchiericcio in ufficio egli comprendeva della presenza di un'altra persona nella sua vita;
che il tradimento della segnava la fine della loro relazione Pt_2 già compromessa;
che la era solita assumere anche atteggiamenti violenti nei suoi Pt_2 confronti. Tutto ciò premesso chiedeva rigettare la domanda di addebito proposta dalla Pt_1 dichiarare la separazione con addebito alla moglie;
disporre a suo carico un assegno di mantenimento mensile per entrambe le figlie di € 200,00 oltre l'accollo della metà della rata di mutuo della casa familiare ed assegni unici al 100% ; suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Quanto ai tempi di permanenza delle minori presso di sé non si opponeva al piano genitoriale predisposto da controparte, ma chiedeva che restasse a dormire presso di sé per due Per_1 finesettimana al mese dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 18.
2 All'udienza del 21.10.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori.
Il Giudice, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., rigettava le richieste istruttorie articolate dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che il resistente ha creato un nuovo nucleo familiare, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando all'esame delle richieste accessorie alla separazione, il Collegio osserva che entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Ebbene sul punto va rilevato che ai fini della pronuncia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
3 della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza:
a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015;
Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N.
1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Orbene nel caso di specie la ricorrente ha dedotto che il matrimonio è naufragato per responsabilità esclusivamente imputabili al resistente, il quale da giugno 2024 aveva iniziato ad avere atteggiamenti strani e distaccati per poi confessarle, a settembre 2024, di avere una relazione con un'altra donna dalla quale probabilmente aspettava anche un figlio. Il resistente, che non ha assolutamente contestato tale relazione, aggiungendo in udienza che il 12/06/2025 era nato il bambino avuto dalla compagna, ha eccepito che il matrimonio era fondato sul perenne conflitto della coppia, sulla infedeltà e gelosia della ricorrente oltre che sulla prolungata violazione degli
4 obblighi coniugali da parte di questa associata a atti di violenza, e però di tali circostanze non ha in alcun modo fornito la prova, come era suo onere.
In particolare, in ordine alle prove articolate dal il Collegio ritiene assolutamente CP_1 condivisibili le motivazioni espresse dal G.D. nel verbale di udienza del 21/10/2025 nella parte in cui le stesse non sono state ammesse. Ed invero l'interrogatorio formale della ricorrente, in ogni caso inammissibile vertendosi in tema di diritti indisponibili, era subordinato all'ammissione dell'interrogatorio formale articolato ex adverso e non ammesso;
la prova testimoniale articolata in comparsa aveva ad oggetto circostanze generiche (a, b, c, d, h ) irrilevanti oltre che inammissibili
(e, f, g), mentre i capi da i a t articolati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis 17 co. 2
c.p.c. erano generici e irrilevanti (“ a) vero è che durante la convivenza e il matrimonio Pt_1 era coadiuvata dal marito nella cura, crescita e assistenza della minore;
b) vero è che
[...]
Per_ da dopo che è nata , spesso cucinava solo a pranzo e la sera lasciava al marito Parte_1 le pietanze e/o gli avanzi di quanto preparato a pranzo;
c) vero è che nel periodo Controparte_1 in cui la coppia ha vissuto a Milano spesso si occupava di stendere i panni, fare il bagnetto alla figlie e farla addormentare e/o fare la spesa alimentare per la famiglia;
d) vero è che durante la vita matrimoniale, dall'anno 2024 i litigi della coppia sono stati frequenti;
e) vero è che nell'anno
2024 ha raccontato, nel mese di giungo di quell'anno, ai suoceri e alla sorella di Parte_1
che nel suo ambiente lavorativo si insinuava che avesse una relazione amorosa Controparte_1 con un poliziotto;
f) vero è che la stessa diceva ai suoceri e alla cognata che erano solo dicerie;
g) vero è che la diceva anche che in quel periodo suo marito era spesso nervoso e irritato;
h) Pt_1 vero è che durante il matrimonio ha usato violenza fisica e verbale verso il marito. Parte_1
i) vero è che i familiari del hanno assistito più volte a litigi della coppia;
l) vero è che il CP_1
già precedentemente alla nascita dell'ultima bambina si lamentava con i familiari del suo CP_1 rapporto matrimoniale;
m) vero è che la era solita alzare la voce e essere imperitura durante Pt_1 le discussioni;
n) vero è che la si è recata alla serata della Fondazione Cannavaro-Ferrara Pt_1
a giugno 2024 con la sorella del;
o) vero è che, avuto l'invito, ne aveva discusso con il CP_1 marito e si era opposta ad andare con lui;
p) vero è che durante la serata più volte si è avvicinato
a loro un collega della poliziotto, e chiacchierava con entrambe;
q) vero è che a fine serata Pt_1 le donne, munite di autovettura, hanno accompagnato il collega poliziotto al Commissariato di polizia a Bagnoli;
r)Vero è che al termine della serata la ha richiesto ad di Pt_1 CP_2 tenere segreto tra loro questo accompagnamento;
s) vero è che la motivazione del silenzio erano i pettegolezzi che giravano tra i dipendenti della Questura che lei avesse una relazione amorosa con un collega;
t) vero è che si lamentava in famiglia delle voci insistenti sul posto Controparte_1 di lavoro della relazione amorosa della moglie con un collega”) .
5 In un simile contesto, deduttivo e probatorio, non contestata da parte del resistente la relazione intrapresa con un'altra donna in costanza di matrimonio, dalla quale è risultato confermato anche che, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, aspettava un figlio, e in mancanza di prova dell'anteriorità della crisi, certamente può ritenersi riscontrata sul piano processuale la violazione del dovere di fedeltà e dunque in accoglimento della domanda spiegata da deve essere dichiarato l'addebito a della separazione personale. Parte_1 Controparte_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori di età, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da condurre a derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, come del resto chiesto da entrambe le parti. Alla va pertanto assegnata la casa coniugale. Pt_1
Con riferimento ai tempi di permanenza delle minori presso il padre, preso atto della regolamentazione di fatto concordata dalle parti prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori e tenuto conto della tenera età della piccola - che ha da poco compito un atto e non ha Per_2 sostanzialmente mai convissuto con il padre - e della circostanza che nessuna delle due ha finora pernottato presso il padre, occorre in questa sede ribadire quanto già espresso dal G.D. alla prima udienza in ordine alla necessità di un inserimento graduale delle minori nella nuova famiglia creata dal e alla necessità che i pernottamenti presso il padre, pur calendarizzati, non potranno che CP_1 avvenire quando le minori saranno pronte, risultato al quale i genitori dovranno pervenire impegnandosi sin da subito nell'arco temporale di pochi mesi. Inoltre, come già precisato dal G.D., lavorando le parti su turni settimanali, l'individuazione dei giorni che le minori trascorreranno con il padre va rimessa alla calendarizzazione settimanale degli stessi che le parti avranno cura di comunicarsi entro la giornata del venerdì, come di fatto già avviene. Fatte tali necessarie premesse le bambine resteranno con il padre due pomeriggi a settimana da concordare in base ai turni di lavoro, allorquando il padre preleverà a scuola e poi a casa riaccompagnando poi Per_1 Per_2 entrambe entro le ore 19,30, nonché a settimane alterne, per i primi mesi, la domenica per l'intera giornata dalle ore 9,30 alle ore 19,30 e quando le bambine si sentiranno pronte, per l'intero finesettimana dalle 9,30 del sabato fino alle 19,30 della domenica;
ad anni alterni le minori resteranno con il padre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
le minori resteranno altresì con il padre quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Convivendo le minori con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento e pertanto andrà posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il
6 mantenimento delle stesse, per la determinazione della misura del quale soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.. Premesso che gli stipendi delle parti sono pressoché equivalenti, che dall'ultima dichiarazione dei redditi del in atti (730/2024) risulta un reddito netto di circa € 27.000,00; CP_1 che il mutuo sulla casa famigliare, il cui importo è all'attualità di circa € 1.050,00, è versato per intero dal benché sia cointestato, che il resistente ha data il suo consenso affinché l'Assegno CP_1
Unico per le minori, che attualmente ammonta a circa euro 430,00, fosse percepito per intero dalla tenuto conto della tenera età delle minori, della valenza economica dell'assegnazione alla Pt_1 madre della casa famigliare, dei tempi di permanenza delle minori presso il padre, il Collegio ritiene congruo l'importo quantificato in via temporanea ed urgente e pertanto è tenuto Controparte_1
a versare ad entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo complessivo di Euro 300,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre il 50% dele spese straordinarie alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA il 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT.
Infine, va rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, in mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua quota a carico di parte resistente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n.
147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata in relazione alle quattro fasi con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 atto n.66 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 2019) ai sensi dell'art 151 comma
[...]
2 c.c, con addebito a Controparte_1
• rigetta la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
• affida le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
• disciplina i tempi di permanenza delle minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di n assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo Controparte_1
7 nel mantenimento delle minori da versare ad entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e
COA del 7.03.2018;
• dispone che l'intero Assegno Unico per le minori sia versato a Parte_1
• rigetta nel resto;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villaricca (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e pone a carico di CP_1
a residua quota che si liquida in complessivi € 1.904,00, oltre spese gen., IVA e CPA,
[...] se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5158 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARINO MARGHERITA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli n.21
RICORRENTE
E nato a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ESPOSITO ANTONELLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Monte di Dio n.4
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.03.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Villaricca (NA) l'8.07.2019, che dalla loro unione erano Controparte_1 nate due bambine: (5.10.2020) e (15.10.2024), rappresentava la volontà di separarsi Per_1 Per_2 dal marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile
1 la loro convivenza, già interrotta, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Precisava che il dal mese di giugno 2024 aveva iniziato ad avere CP_1 atteggiamenti strani, fino a confessarle, in data 29.09.2024, di aver intessuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, dalla quale probabilmente aspettava anche un figlio;
che sia ella che il marito erano agenti di P.S.; che la casa coniugale era in comproprietà e acquistata con un mutuo. Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale con addebito al resistente;
prevedersi un assegno a carico di quest'ultimo a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie non inferiore ad Euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con suddivisione al 50% tra le parti dell'assegno unico per la piccola e invece percezione per intero Per_1 da parte sua di quello per la piccola;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido Per_2 condiviso delle minori con collocazione prevalente presso di sè e disciplina dei tempi di permanenza delle minori con il padre alla stregua del piano genitoriale allegato agli atti e la condanna del resistente al versamento della somma di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentava che quest'ultima si era mostrata da sempre inadempiente rispetto agli obblighi coniugali;
che egli sin dalla nascita della piccola se ne era sempre preso cura quotidianamente;
che dopo la scoperta Per_1 della seconda gravidanza, la moglie aveva pensato di abortire, salvo poi cambiare idea;
che anche durante la seconda gravidanza la moglie si era impegnata in turni lavorativi serali e notturni di tal che egli rimaneva solo con la piccola;
che in due occasioni la moglie dichiarava di essere a Per_1 lavoro, ma in realtà era assente e dal chiacchiericcio in ufficio egli comprendeva della presenza di un'altra persona nella sua vita;
che il tradimento della segnava la fine della loro relazione Pt_2 già compromessa;
che la era solita assumere anche atteggiamenti violenti nei suoi Pt_2 confronti. Tutto ciò premesso chiedeva rigettare la domanda di addebito proposta dalla Pt_1 dichiarare la separazione con addebito alla moglie;
disporre a suo carico un assegno di mantenimento mensile per entrambe le figlie di € 200,00 oltre l'accollo della metà della rata di mutuo della casa familiare ed assegni unici al 100% ; suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Quanto ai tempi di permanenza delle minori presso di sé non si opponeva al piano genitoriale predisposto da controparte, ma chiedeva che restasse a dormire presso di sé per due Per_1 finesettimana al mese dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica alle ore 18.
2 All'udienza del 21.10.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori.
Il Giudice, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., rigettava le richieste istruttorie articolate dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che il resistente ha creato un nuovo nucleo familiare, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando all'esame delle richieste accessorie alla separazione, il Collegio osserva che entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Ebbene sul punto va rilevato che ai fini della pronuncia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
3 della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza:
a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015;
Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N.
1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
Orbene nel caso di specie la ricorrente ha dedotto che il matrimonio è naufragato per responsabilità esclusivamente imputabili al resistente, il quale da giugno 2024 aveva iniziato ad avere atteggiamenti strani e distaccati per poi confessarle, a settembre 2024, di avere una relazione con un'altra donna dalla quale probabilmente aspettava anche un figlio. Il resistente, che non ha assolutamente contestato tale relazione, aggiungendo in udienza che il 12/06/2025 era nato il bambino avuto dalla compagna, ha eccepito che il matrimonio era fondato sul perenne conflitto della coppia, sulla infedeltà e gelosia della ricorrente oltre che sulla prolungata violazione degli
4 obblighi coniugali da parte di questa associata a atti di violenza, e però di tali circostanze non ha in alcun modo fornito la prova, come era suo onere.
In particolare, in ordine alle prove articolate dal il Collegio ritiene assolutamente CP_1 condivisibili le motivazioni espresse dal G.D. nel verbale di udienza del 21/10/2025 nella parte in cui le stesse non sono state ammesse. Ed invero l'interrogatorio formale della ricorrente, in ogni caso inammissibile vertendosi in tema di diritti indisponibili, era subordinato all'ammissione dell'interrogatorio formale articolato ex adverso e non ammesso;
la prova testimoniale articolata in comparsa aveva ad oggetto circostanze generiche (a, b, c, d, h ) irrilevanti oltre che inammissibili
(e, f, g), mentre i capi da i a t articolati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis 17 co. 2
c.p.c. erano generici e irrilevanti (“ a) vero è che durante la convivenza e il matrimonio Pt_1 era coadiuvata dal marito nella cura, crescita e assistenza della minore;
b) vero è che
[...]
Per_ da dopo che è nata , spesso cucinava solo a pranzo e la sera lasciava al marito Parte_1 le pietanze e/o gli avanzi di quanto preparato a pranzo;
c) vero è che nel periodo Controparte_1 in cui la coppia ha vissuto a Milano spesso si occupava di stendere i panni, fare il bagnetto alla figlie e farla addormentare e/o fare la spesa alimentare per la famiglia;
d) vero è che durante la vita matrimoniale, dall'anno 2024 i litigi della coppia sono stati frequenti;
e) vero è che nell'anno
2024 ha raccontato, nel mese di giungo di quell'anno, ai suoceri e alla sorella di Parte_1
che nel suo ambiente lavorativo si insinuava che avesse una relazione amorosa Controparte_1 con un poliziotto;
f) vero è che la stessa diceva ai suoceri e alla cognata che erano solo dicerie;
g) vero è che la diceva anche che in quel periodo suo marito era spesso nervoso e irritato;
h) Pt_1 vero è che durante il matrimonio ha usato violenza fisica e verbale verso il marito. Parte_1
i) vero è che i familiari del hanno assistito più volte a litigi della coppia;
l) vero è che il CP_1
già precedentemente alla nascita dell'ultima bambina si lamentava con i familiari del suo CP_1 rapporto matrimoniale;
m) vero è che la era solita alzare la voce e essere imperitura durante Pt_1 le discussioni;
n) vero è che la si è recata alla serata della Fondazione Cannavaro-Ferrara Pt_1
a giugno 2024 con la sorella del;
o) vero è che, avuto l'invito, ne aveva discusso con il CP_1 marito e si era opposta ad andare con lui;
p) vero è che durante la serata più volte si è avvicinato
a loro un collega della poliziotto, e chiacchierava con entrambe;
q) vero è che a fine serata Pt_1 le donne, munite di autovettura, hanno accompagnato il collega poliziotto al Commissariato di polizia a Bagnoli;
r)Vero è che al termine della serata la ha richiesto ad di Pt_1 CP_2 tenere segreto tra loro questo accompagnamento;
s) vero è che la motivazione del silenzio erano i pettegolezzi che giravano tra i dipendenti della Questura che lei avesse una relazione amorosa con un collega;
t) vero è che si lamentava in famiglia delle voci insistenti sul posto Controparte_1 di lavoro della relazione amorosa della moglie con un collega”) .
5 In un simile contesto, deduttivo e probatorio, non contestata da parte del resistente la relazione intrapresa con un'altra donna in costanza di matrimonio, dalla quale è risultato confermato anche che, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, aspettava un figlio, e in mancanza di prova dell'anteriorità della crisi, certamente può ritenersi riscontrata sul piano processuale la violazione del dovere di fedeltà e dunque in accoglimento della domanda spiegata da deve essere dichiarato l'addebito a della separazione personale. Parte_1 Controparte_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori di età, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da condurre a derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, come del resto chiesto da entrambe le parti. Alla va pertanto assegnata la casa coniugale. Pt_1
Con riferimento ai tempi di permanenza delle minori presso il padre, preso atto della regolamentazione di fatto concordata dalle parti prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori e tenuto conto della tenera età della piccola - che ha da poco compito un atto e non ha Per_2 sostanzialmente mai convissuto con il padre - e della circostanza che nessuna delle due ha finora pernottato presso il padre, occorre in questa sede ribadire quanto già espresso dal G.D. alla prima udienza in ordine alla necessità di un inserimento graduale delle minori nella nuova famiglia creata dal e alla necessità che i pernottamenti presso il padre, pur calendarizzati, non potranno che CP_1 avvenire quando le minori saranno pronte, risultato al quale i genitori dovranno pervenire impegnandosi sin da subito nell'arco temporale di pochi mesi. Inoltre, come già precisato dal G.D., lavorando le parti su turni settimanali, l'individuazione dei giorni che le minori trascorreranno con il padre va rimessa alla calendarizzazione settimanale degli stessi che le parti avranno cura di comunicarsi entro la giornata del venerdì, come di fatto già avviene. Fatte tali necessarie premesse le bambine resteranno con il padre due pomeriggi a settimana da concordare in base ai turni di lavoro, allorquando il padre preleverà a scuola e poi a casa riaccompagnando poi Per_1 Per_2 entrambe entro le ore 19,30, nonché a settimane alterne, per i primi mesi, la domenica per l'intera giornata dalle ore 9,30 alle ore 19,30 e quando le bambine si sentiranno pronte, per l'intero finesettimana dalle 9,30 del sabato fino alle 19,30 della domenica;
ad anni alterni le minori resteranno con il padre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
le minori resteranno altresì con il padre quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Convivendo le minori con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento e pertanto andrà posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il
6 mantenimento delle stesse, per la determinazione della misura del quale soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.. Premesso che gli stipendi delle parti sono pressoché equivalenti, che dall'ultima dichiarazione dei redditi del in atti (730/2024) risulta un reddito netto di circa € 27.000,00; CP_1 che il mutuo sulla casa famigliare, il cui importo è all'attualità di circa € 1.050,00, è versato per intero dal benché sia cointestato, che il resistente ha data il suo consenso affinché l'Assegno CP_1
Unico per le minori, che attualmente ammonta a circa euro 430,00, fosse percepito per intero dalla tenuto conto della tenera età delle minori, della valenza economica dell'assegnazione alla Pt_1 madre della casa famigliare, dei tempi di permanenza delle minori presso il padre, il Collegio ritiene congruo l'importo quantificato in via temporanea ed urgente e pertanto è tenuto Controparte_1
a versare ad entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo complessivo di Euro 300,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre il 50% dele spese straordinarie alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA il 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT.
Infine, va rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, in mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua quota a carico di parte resistente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n.
147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata in relazione alle quattro fasi con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 atto n.66 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 2019) ai sensi dell'art 151 comma
[...]
2 c.c, con addebito a Controparte_1
• rigetta la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
• affida le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
• disciplina i tempi di permanenza delle minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di n assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo Controparte_1
7 nel mantenimento delle minori da versare ad entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e
COA del 7.03.2018;
• dispone che l'intero Assegno Unico per le minori sia versato a Parte_1
• rigetta nel resto;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villaricca (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e pone a carico di CP_1
a residua quota che si liquida in complessivi € 1.904,00, oltre spese gen., IVA e CPA,
[...] se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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