Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
Il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti ha natura permanente e la sua consumazione si protrae sino a quando è in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore, mentre il delitto di cessione di sostanze stupefacenti ha natura istantanea, e si consuma nel momento in cui la cessione medesima viene posta in essere.
Commentario • 1
- 1. Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è un reato istantaneo o permanente?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2021
Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è reato permanente nonché asserito, alla stregua di siffatta natura di codesto illecito penale, che la sua consumazione si protrae sino a quando é in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore. Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 73 Il fatto La Corte di Appello di Ancona confermava una condanna emessa dal Tribunale dorico in relazione ad un delitto di detenzione di 326 grammi di cocaina presso l'abitazione dell'imputato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2009, n. 34332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34332 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/06/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1642
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 29934/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA MB, n. l'1.1.1988 in Gabon;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 1.2.2007. Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 9 ottobre 2006 il G.I.P. del Tribunale di Torino condannava BA MB alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa per imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, art. 367 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3, art. 495 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione, ed applicava la misura di sicurezza della espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato.
Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 1 febbraio 2007, dichiarava "estinto per effetto dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 sulla maggior pena inflitta... con la sentenza appellata l'aumento di pena a costui irrogato per il reato di cui al capo 5) (art. 495 c.p.), pari ad un mese e dieci giorni di reclusione ed Euro 100,00 di multa", per l'effetto rideterminando la pena residua, e confermava nel resto. Rilevavano i giudici del merito (quanto all'applicabilità dell'indulto alle singole imputazioni contestate) che "in realtà non è possibile affermare che il reato sub 3) (art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), cioè il reato che è stato ritenuto più grave... sia stato commesso, almeno in parte, in data anteriore al 2.5.2006..."; in particolare, "poiché il reato de quo è stato considerato dalla sentenza commesso con un'unica condotta e, dunque, è stato ritenuto un reato eventualmente permanente..., poiché sul punto, d'altronde, non è stata proposta impugnazione sicché la natura di reato eventualmente permanente dello specifico reato di cui al capo 3) non può essere più messa in discussione, poiché, infine, la condotta unitaria in questione è stata certamente realizzata, almeno in parte, dopo il 2.05.2006, come del resto si desume dalle deposizioni di LI e ST, allora si deve escludere che all'ipotesi criminosa in esame si possa applicare l'indulto invocato dalla difesa...".
2. Avverso tale sentenza ha personalmente proposto ricorso l'imputato, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Assume che "il fatto di cui al capo 3) di imputazione... non sia di natura permanente: trattasi invero di più fatti di cessione uniti fra loro dal vincolo della continuazione e non di un unico fatto che permane fino alla data di arresto dell'imputato. Peraltro la stessa formulazione del capo di imputazione collega la detenzione alle cessioni... a LI e ST, cosicché si può legittimamente escludere che all'imputato sia stata contestata al capo 3) una detenzione che prescindeva dalle singole cessioni indicate": tali cessioni, alla stregua delle dichiarazioni rese dai due predetti LI e ST devono ritenersi riferite al mese di aprile. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Premesso, difatti, che con il capo 3) della rubrica si contestava all'imputato la illecita detenzione (oltre a concreti atti di cessione, "almeno cinque o sei"), il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti è reato permanente e la permanenza dura sino a quando sussista il vincolo detentivo della sostanza con il soggetto che tale potere esercita. Il delitto di cessione è, invece, reato istantaneo e si consuma nel momento in cui la cessione medesima viene posta in essere.
Nella specie, i giudici del merito, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, hanno ritenuto che si versasse in ipotesi di reato permanente, ragguagliato non alla cessione, ma alla detenzione della sostanza stupefacente, e che "la condotta unitaria in questione è stata certamente realizzata, almeno in parte, dopo il 2.5.2006...".
Legittimamente, quindi, il provvedimento impugnato è pervenuto al divisamento espresso, in ordine alla inapplicabilità, per preclusione temporale, dell'indulto, alla stregua delle considerazioni esplicitate.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009