Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2009, n. 34332
CASS
Sentenza 3 giugno 2009

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Il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti ha natura permanente e la sua consumazione si protrae sino a quando è in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore, mentre il delitto di cessione di sostanze stupefacenti ha natura istantanea, e si consuma nel momento in cui la cessione medesima viene posta in essere.

Commentario1

  • 1Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è un reato istantaneo o permanente?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2021

    Il delitto di detenzione di droga a fini di spaccio è reato permanente nonché asserito, alla stregua di siffatta natura di codesto illecito penale, che la sua consumazione si protrae sino a quando é in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore. Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 73 Il fatto La Corte di Appello di Ancona confermava una condanna emessa dal Tribunale dorico in relazione ad un delitto di detenzione di 326 grammi di cocaina presso l'abitazione dell'imputato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2009, n. 34332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34332
Data del deposito : 3 giugno 2009

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