Decreto cautelare 9 luglio 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7822 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare
- Del provvedimento M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-26-05-2025, notificato in pari data, con cui il Ministero della Difesa ha negato alla minore -OMISSIS- la partecipazione a due indirizzi (liceo scientifico e liceo scientifico STEM) delle Scuole Militari dell’Esercito (doc. 1); - nonché avverso tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al medesimo provvedimento. previa declaratoria in via cautelare del diritto della minore -OMISSIS- ad essere ammessa, con riserva, a sostenere la prova di cultura generale prevista per il 18 luglio 2025 per i concorrenti per il
liceo scientifico opzione scienze applicate, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito -viale Mezzetti 2- Foligno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. ME De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 La ricorrente, minore che qui agisce a mezzo di entrambi i genitori legali rappresentanti, impugnava davanti a questo TAR il provvedimento M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-26-05-2025, notificato in pari data, con cui il Ministero della Difesa le aveva negato la possibilità di partecipare alla selezione per due indirizzi (liceo scientifico e liceo scientifico STEM) delle Scuole Militari dell’Esercito, consentendole la partecipazione unicamente alle prove previste per il liceo scientifico tradizionale, ma non anche per lo STEM.
1.1 Riferiva invero di aver preso parte ai concorsi per esami -di cui al bando 6.3.2025- indetti dal Ministero della Difesa per l’ammissione di 260 giovani studenti ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito (Teuliè e Nunziatella), alla Scuola Militare Navale (F. Morosini) ed alla Scuola Militare Aeronautica (G. Douhet) per l’anno scolastico 2025-2026 e di aver presentato domanda per il canale reclutativo dell’Esercito nel quale erano previsti 150 (centocinquanta) posti così ripartiti:
1) “Nunziatella” di Napoli:
- 3° liceo classico: posti 26 (ventisei);
- 3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta);
2) “Teuliè” di Milano:
- 3° liceo classico: posti 18 (diciotto);
- 3° liceo scientifico: posti 32 (trentadue);
- 3° liceo scientifico, opzione scienze applicate (liceo digitale) in configurazione STEM ( Science, Technology, Engineering e Mathematics ): posti 34 (trentaquattro).
1.2 Precisava di aver proposto domanda sia per il liceo scientifico di indirizzo tradizionale che STEM, ma di essere stata convocata per la sola prova del primo indirizzo e chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento con tutela cautelare anche monocratica, deducendo a sostegno del gravame i seguenti vizi: “ eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione della lex specialis, e in particolare dell’art. 1, comma 1 lett. a) del bando. Violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei candidati “migliori” e “favor partecipationis” nelle selezioni pubbliche ”.
1.3 In accoglimento dell’istanza cautelare con decreto monocratico presidenziale n. -OMISSIS-del 9.7.2025 si ordinava all'Amministrazione l’ammissione con riserva della candidata a sostenere la prova di cultura generale fissata in data 18.7.2025 per il liceo scientifico opzione scienze applicate (STEM), fermo restando l’onere della candidata di sostenere, altresì, la prova del 17 luglio 2025 per il liceo scientifico tradizionale alla quale fosse stata eventualmente ammessa.
1.4 Si costituiva il Ministero con foglio dell’Avvocatura.
1.5 All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 30 luglio 2025, questo TAR accoglieva poi anche in sede collegiale l’istanza cautelare confermando l’ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento della prova di cultura generale relativa al liceo STEM e ammettendola, sempre con riserva, alla valutazione nell’ambito della relativa graduatoria a formarsi per il canale d’accesso dell’Esercito, nonché, in caso di utile collocazione e ricorrendo le altre condizioni e gli altri presupposti previsti dal bando, alle successive conseguenti fasi ed eventualmente all’avvio dell’anno scolastico, contestualmente rinviando per la trattazione di merito al 22 dicembre 2025.
1.6 In vista della citata udienza l’Amministrazione depositava memoria. Anche la ricorrente depositava memoria 21.11.2025 nella quale riferiva che “ In ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, -OMISSIS- sosteneva con successo le prove per entrambi gli indirizzi, risultando vincitrice con riserva nei concorsi per l’ammissione al liceo scientifico “tradizionale” presso i seguenti Istituti: i) Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, ii) Scuola Militare “Nunziatella”; iii) Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.
Per i succitati concorsi, subito dopo l’ultima prova la candidata è stata regolarmente inserita – seppur con la riserva di sostenere l’esame integrativo di latino – nelle relative graduatorie pubbliche, visionabili sui portali ufficiali. In tali casi, gli Istituti hanno inoltre fornito per tempo tutte le linee guida necessarie per l’incorporamento. In data 2 settembre 2025 -OMISSIS-ha sostenuto positivamente l’esame integrativo di latino, sciogliendo definitivamente la riserva risultando a pieno titolo idonea e vincitrice e ricevendo le relative convocazioni a presentarsi presso prefati Istituti.
Invece, per quanto riguarda l’ammissione al Liceo Scientifico Scienze Applicate opzione STEM presso la Scuola Militare “Teulié”, a seguito della positiva ordinanza emessa dal TAR Lazio in data 01.08.2025, la candidata è stata convocata presso la Teulié in “sovrannumero”, senza alcuna indicazione della posizione in graduatoria, con riserva della decisione nel merito del TAR fissata per il giorno 22 dicembre 2025.
Posta di fronte all'alternativa tra l'iscrizione immediata e definitiva alla Scuola “Nunziatella” di Napoli e un'iscrizione "sub iudice" alla "Teuliè", con il rischio concreto, in caso di mancata iscrizione alla prima, di essere considerata rinunciataria e perdere ogni possibilità di accesso alle Scuole Militari per l'anno in corso qualora l'esito del merito fosse stato sfavorevole, -OMISSIS-, suo malgrado, si vedeva costretto[a] a formalizzare l'iscrizione presso la Scuola Militare "Nunziatella". Tale scelta, tutt'altro che libera, è stata necessitata e prudenziale, imposta dalla condotta dell'Amministrazione e dall'incertezza legata all'esito del giudizio, al fine di non vanificare gli sforzi profusi e il brillante risultato conseguito in sede concorsuale.
Contrariamente a quanto potrebbe eccepire controparte, tale circostanza non ha minimamente sopito l'interesse della minore ricorrente, e dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a una pronuncia di merito. L'obiettivo primario del presente giudizio è, e rimane, l'annullamento del provvedimento di illegittima esclusione (rectius, provvedimento di impossibilità di presentare domanda per due o più Scuole Militari) e la conseguente ammissione incondizionata e definitiva alla Scuola Militare "Teuliè", indirizzo STEM, conformemente alla preferenza originariamente espressa. ”
1.7 All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 fissata per la trattazione di merito il Collegio, alla presenza di entrambe le parti costituite, dava avviso di un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse per mancata impugnazione della graduatoria degli ammessi nella parte relativa alla scuola Teuliè, unica a prevedere posti per il liceo scientifico ad indirizzo STEM. La causa era quindi discussa è assunta in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è improcedibile.
2.1 Come deducibile logicamente, essendo da tempo iniziato l’anno scolastico, risulta pubblicata la graduatoria del canale reclutativo dell’Esercito, comprendente le scuole militari Nunziatella e Teuliè, entrambe aventi posti di liceo scientifico tradizionale e solo la seconda quelli ad indirizzo STEM (v. supra sub 1.1)
Di ciò era logicamente al corrente la parte ricorrente, la quale ha infatti dichiarato di essere risultata vincitrice di un posto al liceo scientifico tradizionale nella scuola Nunziatella e di aver iniziato l’anno scolastico, eventi che logicamente presuppongono conoscenza o conoscibilità della graduatoria unica delle scuole dell’Esercito, dalla quale risultava tanto l’ammissione al liceo scientifico tradizionale alla Nunziatella, quanto la non ammissione (neanche con formule “con riserva” o altro) al liceo scientifico STEM alla Teuliè, avendo -OMISSIS-stessa riferito di essere “stata convocata presso la Teulié in “sovrannumero”, senza alcuna indicazione della posizione in graduatoria” (ma non offrendo documenti di supporto).
Ne conseguiva il dovere legale di impugnare la predetta graduatoria relativamente agli ammessi al liceo STEM nella scuola Teuliè e ciò, non per vuoto formalismo ma per dare possibilità di interlocuzione agli altri ragazzi risultati vincitori e, in particolare, all’ultimo classificato in posizione utile il quale, in caso di ammissione della ricorrente come tuttora richiesto -OMISSIS-, perderebbe il suo posto nella scuola senza potersi difendere. L’impugnazione della graduatoria, infatti, avrebbe comportato il necessario allargamento del presente giudizio ai controinteressati vincitori dei posti di liceo STEM.
3 Il ricorso, il cui unico obiettivo dichiarato era l’ammissione della minore al liceo scientifico STEM, è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo il bene della vita conseguibile in mancanza di impugnazione della relativa graduatoria. Resta invece consolidata la posizione del-OMISSIS-quale vincitrice e iscritta alla frequentazione del liceo scientifico tradizionale alla scuola Nunziatella.
Sussistono giusti motivi in relazione all’andamento della vicenda per la compensazione delle spese legali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
ME De TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De TI | VA NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.