TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 431
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 2 e 7 della Legge Regionale Puglia n. 13/2007. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; contraddittorietà; eccesso di potere per errata valutazione di contrapposti interessi.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la deliberazione impugnata, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Puglia, non è idonea ad incidere immediatamente sugli interessi dei ricorrenti.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione del R.R. n. 6/2016; carenza di istruttoria; illogicità ed irrazionalità manifesta; carenza di motivazione.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la deliberazione impugnata, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Puglia, non è idonea ad incidere immediatamente sugli interessi dei ricorrenti.

  • Inammissibile
    Violazione di legge, in particolare dell’art. 5 della L.R. n. 13/2007; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa motivazione.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la deliberazione impugnata, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Puglia, non è idonea ad incidere immediatamente sugli interessi dei ricorrenti.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione delle Linee Guida per la preparazione e sistemazione delle spiagge e per la manutenzione stagionale delle stesse, approvate con DGR n. 657/2020; eccesso di potere per incompetenza.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la deliberazione impugnata, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Puglia, non è idonea ad incidere immediatamente sugli interessi dei ricorrenti.

  • Inammissibile
    Mancanza di identità delle posizioni soggettive e inefficacia dell'atto.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la deliberazione impugnata, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Puglia, non è idonea ad incidere immediatamente sugli interessi dei ricorrenti.

  • Inammissibile
    Atto non immediatamente lesivo.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la deliberazione impugnata, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Puglia, non è idonea ad incidere immediatamente sugli interessi dei ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 431
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 431
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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