Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2021, proposto da
UI VA CA, AU CC, ZI L'RA, IA De AR, OL TR, VA SC, MI RS, LU VA, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, non costituito in giudizio;
Comune Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NI Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
a) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 57 del 28.12.2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 14.1.2021, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento” e il relativo rapporto ambientale ai fini VAS; b) del relativo Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento” e di tutti gli elaborati che dello stesso ne fanno parte; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. LV NC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2020, con cui il Comune di Ugento ha approvato il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento” e il relativo rapporto ambientale ai fini VAS;
- con il ricorso sono state articolate le seguenti censure: “ 1. Violazione degli artt. 2 e 7 della Legge Regionale Puglia n. 13/2007. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; contraddittorietà; eccesso di potere per errata valutazione di contrapposti interessi. 2. Eccesso di potere per violazione del R.R. n. 6/2016; carenza di istruttoria; illogicità ed irrazionalità manifesta; carenza di motivazione. 3. Violazione di legge, in particolare dell’art. 5 della L.R. n. 13/2007; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa motivazione. 4. Eccesso di potere per violazione delle Linee Guida per la preparazione e sistemazione delle spiagge e per la manutenzione stagionale delle stesse, approvate con DGR n. 657/2020; eccesso di potere per incompetenza ”;
Premesso, altresì, che l’Amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della “mancanza di identità delle posizioni soggettive, che, in astratto possono anche risultare in conflitto tra di loro” e comunque in ragione del fatto che “l’adozione del Piano non produce effetti esterni … dovendo necessariamente intervenire l’approvazione da parte della Giunta Regionale ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 19/1997”;
Rilevato che, con istanza in data 7.3.2026, il difensore dei ricorrenti ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso, in considerazione del fatto che “il sottoscritto procuratore è impossibilitato a partecipare all’udienza da remoto innanzi indicata in quanto impegnato dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato all’udienza pubblica della medesima data 12 marzo 2026 …”;
Considerato che l’istanza di rinvio non può essere accolta, stante la mancata allegazione di circostanze tali da impedire la sostituzione del difensore in udienza: “ La partecipazione personale del difensore all'udienza di discussione, pur giustificata dall'interesse a illustrare oralmente le ragioni dell'appello, non può ritenersi essenziale ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa. … (omissis) … "l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore" (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2024, n. 3089). Nel processo amministrativo, inoltre, le garanzie del contraddittorio sono primariamente assicurate attraverso la facoltà di depositare atti e documenti … (omissis) …” (Consiglio di Stato, Sez. II, 6.6.2025 n. 4953);
Considerato altresì, in disparte ogni considerazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il ricorso collettivo, che:
- l’art. 57 delle NTA del Piano (rubricato “Efficacia del Piano”) prevede espressamente che “ Il Piano del Parco diviene efficace con l’approvazione da parte della Regione Puglia a norma dell’art. 20 L.R. n. 19/1997 ”;
- pertanto, in mancanza dell’approvazione regionale, la deliberazione impugnata, con cui è stata disposta l’adozione del Piano, non è idonea ad incidere in via immediata e diretta sugli interessi dei ricorrenti;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
LV NC, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NC | NI SC |
IL SEGRETARIO