CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 20353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20353 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA AR, nato in [...] il [...] (CUI 035ZK8C) avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco Ammannato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/12/2023, la Corte di appello di Firenze riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 14/11/2022 dal Tribunale di Pisa, con la quale AR HA era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti, connessi motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 20353 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/04/2025 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Successivamente ad una prima proposta di concordato in appello che non aveva ottenuto il consenso del Procuratore generale, la difesa ne avrebbe avanzata un'altra, che tale consenso avrebbe ricevuto;
all'udienza del 19/12/2023, tuttavia, il Procuratore generale non avrebbe confermato lo stesso accordo, pur ormai perfezionato, e la Corte nulla avrebbe disposto al riguardo, invitando le parti a concludere. Risulterebbe evidente, pertanto, la violazione della norma richiamata, in quanto il consenso al concordato, una volta perfezionato tra imputato e Procura generale, non potrebbe essere revocato, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
- mancanza della motivazione. La sentenza impugnata risulterebbe carente di motivazione proprio in ordine al concordato in appello, peraltro affermando erroneamente che il difensore dell'imputato avrebbe depositato una mera proposta in tal senso (senza ricevere il consenso del Procuratore generale), laddove, invece, la proposta depositata conterrebbe già il consenso dello stesso Ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato;
i due motivi, peraltro, giustificano una trattazione unitaria, coinvolgendo la medesima questione. 4. Questa Corte — superando un precedente indirizzo, con nuovo orientamento ormai consolidato e qui da ribadire (tra le altre, Sez. 2, n. 42833 del 12/9/2024, Babo, Rv. 287185; Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, Viviani, Rv. 282867) - ha già più volte affermato che, a differenza che nel patteggiamento disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., nel concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentante della Pubblica Accusa può essere revocato, per cui non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del Procuratore Generale intervenuta prima della decisione del giudice. Invero, è stato condivisibilmente affermato che «i due "patteggiamenti" non sono affatto omogenei», sol che si consideri che «mentre per il rito alternativo disciplinato dall'art. 444, cod. proc. pen., sono soggetti a revisione ex art. 448, comma 1, cod. proc. pen., sia il parere negativo del pubblico ministero che il mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le parti»; che il «concordato sulla pena in appello interviene, dunque, in una fase processuale in cui c'è già stata una piena valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle prove e non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento "allo stato degli atti" che si risolve in una contrazione del giudizio sulla responsabilità»; che la «ratio dell'istituto è deflattiva, dato che lo stesso si 2 configura come uno strumento per snellire il processo centrato sulla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sottoposto all'ineludibile - e insindacabile - vaglio di congruità da parte del giudice: il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello sono passaggi procedurali non sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla» (Sez. 5, n. 7751/2021, cit., in motivazione). Del resto, anche altro arresto della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità che la natura irrevocabile del consenso in precedenza prestato debba trovare il suo fondamento in una espressa previsione normativa di rango processuale, laddove ha ritenuto che il consenso prestato dal Procuratore Generale al concordato, con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio tempus regit actum, con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo Procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma (Sez. 4, n. 20112 del 29/3/2018, Nesturi, Rv. 272746 - 01). 4.1. Peraltro, l'approdo ermeneutico cui si aderisce riposa anche sulle argomentazioni spese dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 448 del 1995), che, pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato, ebbe ad affermare che «il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni». 4.2. Può, dunque, affermarsi che, poiché nella disciplina del patteggiamento in appello manca una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., relativa unicamente all'ipotesi dell'applicazione della pena su 3 Il C igliere estensore richiesta delle parti, sia la mancanza del consenso del pubblico ministero, che la revoca del consenso eventualmente prestato, non trovano alcuna sanzione processuale, con la conseguenza che non possono essere censurate con il ricorso per cassazione. 4.3. Tanto premesso e ribadito, il Collegio dunque conclude che la costruzione difensiva poggia su un'analogia tra concordato e patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. invero non ravvisabile, posto che - come efficacemente evidenziato dalla Corte costituzionale e dalla sentenza Viviani, nelle pronunce richiamate - tale istituto consiste in un rito premiale che si traduce nella rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, metodo euristico e cardine del rito accusatorio, e dunque implicante una significativa compressione dei diritti difensivi operata ante iudicium;
laddove il concordato di cui si tratta interviene in una fase avanzata della dinamica processuale, in cui le prove sono state acquisite nel contraddittorio delle parti e la valutazione di convenienza della rinuncia ai motivi poggia su una base cognitiva decisamente più ampia e completa (in tal senso, Sez. 6, n. 30017 del 27/3/2024, Lorenzo, non massimata). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco Ammannato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/12/2023, la Corte di appello di Firenze riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 14/11/2022 dal Tribunale di Pisa, con la quale AR HA era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti, connessi motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 20353 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/04/2025 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Successivamente ad una prima proposta di concordato in appello che non aveva ottenuto il consenso del Procuratore generale, la difesa ne avrebbe avanzata un'altra, che tale consenso avrebbe ricevuto;
all'udienza del 19/12/2023, tuttavia, il Procuratore generale non avrebbe confermato lo stesso accordo, pur ormai perfezionato, e la Corte nulla avrebbe disposto al riguardo, invitando le parti a concludere. Risulterebbe evidente, pertanto, la violazione della norma richiamata, in quanto il consenso al concordato, una volta perfezionato tra imputato e Procura generale, non potrebbe essere revocato, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
- mancanza della motivazione. La sentenza impugnata risulterebbe carente di motivazione proprio in ordine al concordato in appello, peraltro affermando erroneamente che il difensore dell'imputato avrebbe depositato una mera proposta in tal senso (senza ricevere il consenso del Procuratore generale), laddove, invece, la proposta depositata conterrebbe già il consenso dello stesso Ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato;
i due motivi, peraltro, giustificano una trattazione unitaria, coinvolgendo la medesima questione. 4. Questa Corte — superando un precedente indirizzo, con nuovo orientamento ormai consolidato e qui da ribadire (tra le altre, Sez. 2, n. 42833 del 12/9/2024, Babo, Rv. 287185; Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, Viviani, Rv. 282867) - ha già più volte affermato che, a differenza che nel patteggiamento disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., nel concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentante della Pubblica Accusa può essere revocato, per cui non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del Procuratore Generale intervenuta prima della decisione del giudice. Invero, è stato condivisibilmente affermato che «i due "patteggiamenti" non sono affatto omogenei», sol che si consideri che «mentre per il rito alternativo disciplinato dall'art. 444, cod. proc. pen., sono soggetti a revisione ex art. 448, comma 1, cod. proc. pen., sia il parere negativo del pubblico ministero che il mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le parti»; che il «concordato sulla pena in appello interviene, dunque, in una fase processuale in cui c'è già stata una piena valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle prove e non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento "allo stato degli atti" che si risolve in una contrazione del giudizio sulla responsabilità»; che la «ratio dell'istituto è deflattiva, dato che lo stesso si 2 configura come uno strumento per snellire il processo centrato sulla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sottoposto all'ineludibile - e insindacabile - vaglio di congruità da parte del giudice: il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello sono passaggi procedurali non sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla» (Sez. 5, n. 7751/2021, cit., in motivazione). Del resto, anche altro arresto della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità che la natura irrevocabile del consenso in precedenza prestato debba trovare il suo fondamento in una espressa previsione normativa di rango processuale, laddove ha ritenuto che il consenso prestato dal Procuratore Generale al concordato, con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio tempus regit actum, con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo Procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma (Sez. 4, n. 20112 del 29/3/2018, Nesturi, Rv. 272746 - 01). 4.1. Peraltro, l'approdo ermeneutico cui si aderisce riposa anche sulle argomentazioni spese dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 448 del 1995), che, pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato, ebbe ad affermare che «il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni». 4.2. Può, dunque, affermarsi che, poiché nella disciplina del patteggiamento in appello manca una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., relativa unicamente all'ipotesi dell'applicazione della pena su 3 Il C igliere estensore richiesta delle parti, sia la mancanza del consenso del pubblico ministero, che la revoca del consenso eventualmente prestato, non trovano alcuna sanzione processuale, con la conseguenza che non possono essere censurate con il ricorso per cassazione. 4.3. Tanto premesso e ribadito, il Collegio dunque conclude che la costruzione difensiva poggia su un'analogia tra concordato e patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. invero non ravvisabile, posto che - come efficacemente evidenziato dalla Corte costituzionale e dalla sentenza Viviani, nelle pronunce richiamate - tale istituto consiste in un rito premiale che si traduce nella rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, metodo euristico e cardine del rito accusatorio, e dunque implicante una significativa compressione dei diritti difensivi operata ante iudicium;
laddove il concordato di cui si tratta interviene in una fase avanzata della dinamica processuale, in cui le prove sono state acquisite nel contraddittorio delle parti e la valutazione di convenienza della rinuncia ai motivi poggia su una base cognitiva decisamente più ampia e completa (in tal senso, Sez. 6, n. 30017 del 27/3/2024, Lorenzo, non massimata). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025 Il Presidente