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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10091/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 16.01.1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Cammera presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 23.01.1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Garavaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RA (CR) il 9.09.2016 iscritto nei Registri di Stato civile del Comune di RA (CR) come segue: anno 2016, atto n. 21, parte 2, serie C;
e trascritto nei registri di stato civile del Comune di RE (MI) come segue: anno 2016, numero 55, parte 2, serie C, nonché nei registri del Comune di Milano come segue: anno 2018, numero 38, registro 3, parte 2, serie C/3. In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...], il [...] cittadina italiana, e Persona_1 [...] nata a [...], l'[...], cittadina italiana. Per_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.9.2025contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto e potranno fissare la loro rispettiva residenza nel luogo che riterranno più opportuno, senza la necessità di ulteriore reciproco consenso, ma con l'obbligo di comunicare l'un l'altra il nuovo indirizzo.
2) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente a entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, i quali potranno continuare ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle sole questioni di ordinaria amministrazione relative alle minori nei tempi di propria spettanza.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori stesse.
3) Le figlie minori saranno prevalentemente collocate presso la madre, nell'abitazione ove la stessa deciderà di fissare la propria futura residenza.
4) Il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori come segue:
- a week-end alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà le figlie a scuola;
- ogni settimana, verosimilmente nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle ore 18.30 quando le preleverà dalla casa materna, sino al mattino successivo, quando le riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive;
- le vacanze pasquali o altre vacanze scolastiche, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza.
I ponti verranno regolamentati rispettando invece l'alternanza dei weekend, salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
- nelle vacanze di Natale, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con le figlie il periodo compreso tra la chiusura della scuola fino al 30 dicembre di ogni anno, mentre l'altro dal 31 dicembre fino al
6 gennaio di ogni anno.
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente indirizzo e numero di telefono del luogo in cui si recheranno con le figlie e a rendersi sempre reperibili per garantire l'uno all'altra contatti quotidiani con le minori.
5) Le previsioni di cui ai precedenti punti 3) e 4 saranno validi ed efficaci e, dunque, applicate solo da momento in cui verrà venduta l'attuale casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e sita in
Milano, via Massimiano n. 21/A, alle condizioni di cui al successivo punto 10) del presente ricorso.
Sino a tale momento, infatti, i genitori seguiteranno a vivere presso l'attuale casa coniugale in alternanza tra loro nei giorni di rispettiva gestione delle figlie secondo quanto previsto dal calendario di cui al precedente punto 4); mentre, per i restanti giorni non di propria competenza, ciascun coniuge troverà un'alternativa abitativa di appoggio.
6) Le rate di cui al mutuo fondiario gravante sull'immobile ed intestato a entrambi i coniugi continueranno ad essere pagate mensilmente da ciascun coniuge nella misura del 50%. La signora ha manifestato, tuttavia, la volontà di reperire un'abitazione definitiva che potrebbe essere Pt_1 dalla stessa acquisita anche prima della cessione della casa coniugale. In questo ultimo caso, il sig. rimarrà a vivere in via esclusiva nella casa coniugale sino alla definitiva vendita della stessa. Pt_2
Dal momento in cui la sig.ra lascerà definitivamente l'abitazione, il sig. provvederà Pt_1 Pt_2
a corrispondere l'intero importo del mutuo. La signora contribuirà al pagamento del mutuo Pt_1 fondiario con il versamento dell'importo di Euro 450,00 mensili che la stessa provvederà a versare su conto corrente comune o su altro che verrà indicato.
7) In ogni caso, i coniugi si impegnano per il bene e il rispetto della prole, a collaborare con la massima serenità nella crescita dei figli. A tal fine, i genitori si impegnano altresì ad introdurre eventuali nuove figure nella vita delle figlie con la dovuta gradualità, e ciò almeno sino a quando le parti continueranno ad alternarsi presso la casa familiare.
8) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie,
l'importo mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna); somma che sarà versata alla Signora Pt_1 in qualità di genitore prevalentemente collocatario della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al Signor e sarà annualmente rivalutata in base Pt_2 agli indici Istat.
Le parti concordano che, sino a quando proseguirà l'attuale modalità di gestione della prole, consistente nell'alternanza dei genitori a risiedere presso l'ex casa coniugale nei periodi di rispettiva presenza con le figlie minori, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle stesse durante i periodi in cui ne ha la gestione. Pertanto, fino al venir meno della suddetta organizzazione abitativa, non è previsto il versamento di alcun assegno di mantenimento da parte del padre in favore delle figlie minori.
Il padre inizierà, pertanto, a corrispondere il sopra citato importo mensile a titolo di mantenimento per le figlie minori solo al venir meno della predetta alternanza abitativa, il che avverrà al momento della vendita della casa oppure quando la sig.ra lascerà definitivamente l'abitazione, come Pt_1 previsto nei precedenti punti 5) e 6).
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
10) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11) I coniugi convengono che l'immobile coniugale sito in Milano, via Massimiano 21/A è stato posto in vendita avendo i medesimi già conferito in data 19.3.2025 mandato ad agenzia immobiliare e che dal ricavato verranno preliminarmente detratti l'importo corrispondente al mutuo residuo gravante sull'immobile, nonché la somma di Euro 65.000,00 a titolo di maggiori apporti effettuati dalla sig.ra rispetto all'acquisto e/o ristrutturazione del bene;
il residuo netto così determinato Pt_1 sarà quindi ripartito in pari misura tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, fermo restando che eventuali somme percepite a titolo di caparra saranno suddivise immediatamente ed egualmente tra i coniugi;
12) Le parti dichiarano altresì che, con riferimento agli incentivi fiscali connessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (ecobonus) sull'immobile, l'onere economico è stato sostenuto in misura paritaria tra i coniugi, e pertanto il sig. formalmente il solo Pt_2 beneficiario, si impegna a restituire annualmente alla sig.ra il 50% delle detrazioni fiscali che Pt_1 percepirà per tali interventi, come già avvenuto per l'anno 2024, e ciò per l'intera durata residua del beneficio, pari a nove anni, con modalità concordate tra le parti.
13) I coniugi concordano che l'autovettura Volkswagen T-Roc, intestata alla sig.ra resterà Pt_1 in uso e nell'esclusiva disponibilità della stessa nell'interesse della prole.
14) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
15) Le spese legali e di procedura saranno compensate tra le parti.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in RA (CR) il 9.09.2016, iscritto nei Registri di Stato civile del Comune di RA (CR), anno 2016, atto n. 21, parte 2, serie C;
nonché trascritto nei registri di stato civile del Comune di RE (MI) come segue: anno 2016, numero 55, parte 2, serie C, nonché nei registri del Comune di Milano come segue: anno 2018, numero 38, registro 3, parte 2, serie C/3.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (Cr) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché a quello di RE (Mi) e di Milano ove il matrimonio è stato altresì trascritto.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 16.01.1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Cammera presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 23.01.1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Garavaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RA (CR) il 9.09.2016 iscritto nei Registri di Stato civile del Comune di RA (CR) come segue: anno 2016, atto n. 21, parte 2, serie C;
e trascritto nei registri di stato civile del Comune di RE (MI) come segue: anno 2016, numero 55, parte 2, serie C, nonché nei registri del Comune di Milano come segue: anno 2018, numero 38, registro 3, parte 2, serie C/3. In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...], il [...] cittadina italiana, e Persona_1 [...] nata a [...], l'[...], cittadina italiana. Per_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.9.2025contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto e potranno fissare la loro rispettiva residenza nel luogo che riterranno più opportuno, senza la necessità di ulteriore reciproco consenso, ma con l'obbligo di comunicare l'un l'altra il nuovo indirizzo.
2) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente a entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, i quali potranno continuare ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle sole questioni di ordinaria amministrazione relative alle minori nei tempi di propria spettanza.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori stesse.
3) Le figlie minori saranno prevalentemente collocate presso la madre, nell'abitazione ove la stessa deciderà di fissare la propria futura residenza.
4) Il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori come segue:
- a week-end alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà le figlie a scuola;
- ogni settimana, verosimilmente nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle ore 18.30 quando le preleverà dalla casa materna, sino al mattino successivo, quando le riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive;
- le vacanze pasquali o altre vacanze scolastiche, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza.
I ponti verranno regolamentati rispettando invece l'alternanza dei weekend, salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
- nelle vacanze di Natale, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con le figlie il periodo compreso tra la chiusura della scuola fino al 30 dicembre di ogni anno, mentre l'altro dal 31 dicembre fino al
6 gennaio di ogni anno.
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente indirizzo e numero di telefono del luogo in cui si recheranno con le figlie e a rendersi sempre reperibili per garantire l'uno all'altra contatti quotidiani con le minori.
5) Le previsioni di cui ai precedenti punti 3) e 4 saranno validi ed efficaci e, dunque, applicate solo da momento in cui verrà venduta l'attuale casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e sita in
Milano, via Massimiano n. 21/A, alle condizioni di cui al successivo punto 10) del presente ricorso.
Sino a tale momento, infatti, i genitori seguiteranno a vivere presso l'attuale casa coniugale in alternanza tra loro nei giorni di rispettiva gestione delle figlie secondo quanto previsto dal calendario di cui al precedente punto 4); mentre, per i restanti giorni non di propria competenza, ciascun coniuge troverà un'alternativa abitativa di appoggio.
6) Le rate di cui al mutuo fondiario gravante sull'immobile ed intestato a entrambi i coniugi continueranno ad essere pagate mensilmente da ciascun coniuge nella misura del 50%. La signora ha manifestato, tuttavia, la volontà di reperire un'abitazione definitiva che potrebbe essere Pt_1 dalla stessa acquisita anche prima della cessione della casa coniugale. In questo ultimo caso, il sig. rimarrà a vivere in via esclusiva nella casa coniugale sino alla definitiva vendita della stessa. Pt_2
Dal momento in cui la sig.ra lascerà definitivamente l'abitazione, il sig. provvederà Pt_1 Pt_2
a corrispondere l'intero importo del mutuo. La signora contribuirà al pagamento del mutuo Pt_1 fondiario con il versamento dell'importo di Euro 450,00 mensili che la stessa provvederà a versare su conto corrente comune o su altro che verrà indicato.
7) In ogni caso, i coniugi si impegnano per il bene e il rispetto della prole, a collaborare con la massima serenità nella crescita dei figli. A tal fine, i genitori si impegnano altresì ad introdurre eventuali nuove figure nella vita delle figlie con la dovuta gradualità, e ciò almeno sino a quando le parti continueranno ad alternarsi presso la casa familiare.
8) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie,
l'importo mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna); somma che sarà versata alla Signora Pt_1 in qualità di genitore prevalentemente collocatario della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al Signor e sarà annualmente rivalutata in base Pt_2 agli indici Istat.
Le parti concordano che, sino a quando proseguirà l'attuale modalità di gestione della prole, consistente nell'alternanza dei genitori a risiedere presso l'ex casa coniugale nei periodi di rispettiva presenza con le figlie minori, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle stesse durante i periodi in cui ne ha la gestione. Pertanto, fino al venir meno della suddetta organizzazione abitativa, non è previsto il versamento di alcun assegno di mantenimento da parte del padre in favore delle figlie minori.
Il padre inizierà, pertanto, a corrispondere il sopra citato importo mensile a titolo di mantenimento per le figlie minori solo al venir meno della predetta alternanza abitativa, il che avverrà al momento della vendita della casa oppure quando la sig.ra lascerà definitivamente l'abitazione, come Pt_1 previsto nei precedenti punti 5) e 6).
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
10) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11) I coniugi convengono che l'immobile coniugale sito in Milano, via Massimiano 21/A è stato posto in vendita avendo i medesimi già conferito in data 19.3.2025 mandato ad agenzia immobiliare e che dal ricavato verranno preliminarmente detratti l'importo corrispondente al mutuo residuo gravante sull'immobile, nonché la somma di Euro 65.000,00 a titolo di maggiori apporti effettuati dalla sig.ra rispetto all'acquisto e/o ristrutturazione del bene;
il residuo netto così determinato Pt_1 sarà quindi ripartito in pari misura tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, fermo restando che eventuali somme percepite a titolo di caparra saranno suddivise immediatamente ed egualmente tra i coniugi;
12) Le parti dichiarano altresì che, con riferimento agli incentivi fiscali connessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (ecobonus) sull'immobile, l'onere economico è stato sostenuto in misura paritaria tra i coniugi, e pertanto il sig. formalmente il solo Pt_2 beneficiario, si impegna a restituire annualmente alla sig.ra il 50% delle detrazioni fiscali che Pt_1 percepirà per tali interventi, come già avvenuto per l'anno 2024, e ciò per l'intera durata residua del beneficio, pari a nove anni, con modalità concordate tra le parti.
13) I coniugi concordano che l'autovettura Volkswagen T-Roc, intestata alla sig.ra resterà Pt_1 in uso e nell'esclusiva disponibilità della stessa nell'interesse della prole.
14) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
15) Le spese legali e di procedura saranno compensate tra le parti.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in RA (CR) il 9.09.2016, iscritto nei Registri di Stato civile del Comune di RA (CR), anno 2016, atto n. 21, parte 2, serie C;
nonché trascritto nei registri di stato civile del Comune di RE (MI) come segue: anno 2016, numero 55, parte 2, serie C, nonché nei registri del Comune di Milano come segue: anno 2018, numero 38, registro 3, parte 2, serie C/3.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (Cr) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché a quello di RE (Mi) e di Milano ove il matrimonio è stato altresì trascritto.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG