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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 898/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2025 da:
CF ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. MIGLIORE GIUSEPPE
e:
AM AH (CF ) C.F._2 con gli avv. ZORZ MERI e PUPPINATO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso e, trascorso il termine di legge, pronuncia di divorzio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
21.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
1 Preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al RG n. 898/2025 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi n. a TO EN (TV) il Parte_1
22/08/2002) e AM AH, (n. a Dr Ait (Marocco) il 22/04/2001), che Persona_1 hanno contratto matrimonio il 21/01/2023, atto trascritto al n. 1, parte I, Serie -, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ORMELLE (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto fissando la loro residenza ove desidereranno;
B. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno di mantenimento viene richiesto a carico dell'uno ovvero dell'altro coniuge;
C. Il sig. EG RA verserà, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione la somma di euro
750,00 quale partecipazione alle spese di trasloco e varie che la moglie ha affrontato nel rientro nell'abitazione dei genitori;
D. Spese di lite compensate tra le parti.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ORMELLE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Spese compensate tra le parti.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Dispone con separato provvedimento la rimessione della causa in istruttoria atteso che le parti nel ricorso hanno formulato in via cumulativa, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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