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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36254 /2024 R.G. promossa da:
, in qualità di legatario di Parte_1 Parte_2
Part con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. LUPARELLA MARCELLO
RESISTENTE
E contro
Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Opposizione cartella di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.10.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 00237749 34 502, notificatigli in data 5.9.2024, con la quale si intimava a il pagamento della somma di € 454,08 a titolo di contributi Parte_2
integrativi dovuti alla Controparte_2 relativi all'anno 2012.
[...]
1 A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto, fra l'altro: la nullita' della cartella di pagamento per erronea intestazione e l'inesistenza del credito nei confronti di esso legatario.
La non si è costituita malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_2
comparizione.
Si è invece costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_1
l'infondatezza nel merito del ricorso.
L'opposizione è fondata.
La cartella di pagamento seppure notificata all'odierno ricorrente Parte_1
, risulta tuttavia “intestata” a
[...] Parte_2
Detta cartella non contiene alcuna intimazione di pagamento nei confronti del
[...]
. E nel contempo l'intimato risulta essere deceduto in data Parte_1 Parte_2
31.8.2014.
Ad ogni buon conto, dall'inventario dei beni depositato in atti emerge che il
[...]
non riveste la qualità di erede, bensì di legatario ed in quanto tale non risponde Parte_1
dei debiti del de cuius.
Va dunque dichiarata l'inesistenza del credito contributivo nei confronti del
[...]
. Parte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata perché nel caso di specie il ricorrente ha lamentato, fra l'altro, la nullità della notifica eseguita nei suoi confronti dall'agente della riscossione per la cartella intestata ad altro soggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico solidale dei convenuti, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe in vigore ridotte del 50%, stante la semplicità del giudizio, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso in opposizione: dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva portata dalla cartella di pagamento n. 097
2020 00237749 34 502, nei confronti dell'odierno ricorrente;
condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1
liquidate in € 250,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap
Si comunichi
2 Roma 14.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36254 /2024 R.G. promossa da:
, in qualità di legatario di Parte_1 Parte_2
Part con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. LUPARELLA MARCELLO
RESISTENTE
E contro
Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Opposizione cartella di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.10.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 00237749 34 502, notificatigli in data 5.9.2024, con la quale si intimava a il pagamento della somma di € 454,08 a titolo di contributi Parte_2
integrativi dovuti alla Controparte_2 relativi all'anno 2012.
[...]
1 A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto, fra l'altro: la nullita' della cartella di pagamento per erronea intestazione e l'inesistenza del credito nei confronti di esso legatario.
La non si è costituita malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_2
comparizione.
Si è invece costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_1
l'infondatezza nel merito del ricorso.
L'opposizione è fondata.
La cartella di pagamento seppure notificata all'odierno ricorrente Parte_1
, risulta tuttavia “intestata” a
[...] Parte_2
Detta cartella non contiene alcuna intimazione di pagamento nei confronti del
[...]
. E nel contempo l'intimato risulta essere deceduto in data Parte_1 Parte_2
31.8.2014.
Ad ogni buon conto, dall'inventario dei beni depositato in atti emerge che il
[...]
non riveste la qualità di erede, bensì di legatario ed in quanto tale non risponde Parte_1
dei debiti del de cuius.
Va dunque dichiarata l'inesistenza del credito contributivo nei confronti del
[...]
. Parte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata perché nel caso di specie il ricorrente ha lamentato, fra l'altro, la nullità della notifica eseguita nei suoi confronti dall'agente della riscossione per la cartella intestata ad altro soggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico solidale dei convenuti, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe in vigore ridotte del 50%, stante la semplicità del giudizio, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso in opposizione: dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva portata dalla cartella di pagamento n. 097
2020 00237749 34 502, nei confronti dell'odierno ricorrente;
condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1
liquidate in € 250,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap
Si comunichi
2 Roma 14.2.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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