Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr.752/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 03.01.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Paolino Maria Firrone, ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, via L. Pignato n. 26
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
la Sicilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale per patologia CP_1
collegata alla propria attività lavorativa (muratore) premettendo di aver proposto ricorso amministrativo contro il provvedimento di non accoglimento dell'istanza. CP_1
Deduceva che le patologie dalle quali era affetto (cervicoartrosi con discopatie multiple c3-
c7) erano riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa e, in particolare alla ininterrotta esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico connesso all'attività di muratore: sollevamento
Concludeva chiedendo di accertare la natura professionale della patologia da cui è affetto con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 18% CP_1
pari alla sua inabilità totale, conseguente alla contratta m/p e/o a costituire e corrispondere l'eventuale rendita conseguenziale.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' , spiegando difese volte al rigetto del ricorso CP_1
e segnatamente, deducendo l'insussistenza di elementi probatori circa la eziologia professionale delle lamentate patologie.
L'istruttoria ha avuto luogo attraverso l'escussione dei testimoni e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
La causa è stata rinviata all'udienza del 03.01.2025, per la discussione e la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Il ricorso può trovare parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento, in termini di certezza, di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, sì da escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 e Sez. L, Sentenza n. 14770 del
04/06/2008).
Ancora, trattandosi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ammettendo la possibilità dell'origine professionale della malattia insorta quando si ravvisi, nel caso concreto, un rilevante grado di probabilità (Tribunale Ivrea, sez. lav., 30/03/2017).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il CTU, dott. , nominato nel Persona_1
presente procedimento, nella relazione peritale ha puntualmente riportato i riferimenti ai precedenti anamnestici ed ha ampiamente motivato sui criteri seguiti nella valutazione dei postumi invalidanti per cui è causa.
Appare opportuno riportare stralcio della relazione peritale: “Uomo di di aa 66 in discrete condizioni generali;
costituzione normotipica;
Facies sofferente,il sensorio è integro, depresso il tono dell'umore, conservato l'orientamento nel tempo e nello spazio.
Apparato osteoarticolare:
Colonna vertebrale
In stazione eretta rachide dorsolombare con scoliosi modesta e accentuazione dellacifosi . La colonna cervicale si presenta in modesta iperestensione coatta con notevolecontrattura dei muscoli paravertebrali cervicali e dei trapezi. Presenza di cicatrice chirurgica posteriore paramediana dx lunga circa 15 cm. Ipotrofia dei muscoli addominali e paravertebrali. Contrattura dei muscoli paravertebrali lombari con dolore alla digitopressione delle spinose lombari e del tratto di passaggio dorsolombare. Limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione del tronco di natura antalgica, limitazione funzionale dei movimenti di inclinazione del tronco dx-sx, limitazione antalgica dei movimenti di rotazione del tronco.
La colonna cervicale presenta disfunzione della flesso-estensione e soprattutto dei movimenti di rotazione del capo. Ipoestesia e ipovalidità dell'apparato muscolare dell'arto superiore dx con abduzione ed elevazione dell'arto pressocchè assente. Disturbi della forza di presa della mano dx, sia come espressione di forza che dei movimenti fini delledita. I riflessi OT sono ipoeccitabili.
L'apparato muscolare della coscia dx è gravemente ipotrofico con disturbi stenici,i riflessi OT presenti l'Achilleo e Medio-plantare ,ipoeccitabile il rotuleo. In stazione eretta il piede dx si presenta in extrarotazione la cui correzione volontaria è negata al ricorrente, deambulazione con arto inferiore ad andaura falciante e con l'aiuto di bastone.
Quanto detto è la situazione attuale del paziente, ma il nostro compito non è stato ancora assolto perchè il vero compito non è quello di descrivere e appurare la patogenesi dell'infermità descritta, ma quella di trovare ,se esiste, un nesso causale con l'attività svolta dal soggetto.
Nella circolare n. 35 del 16/07/1992 si legge che “ l'origine professionale di tale patologia può essere ipotizzabile quando ricorrano i seguenti requisiti:
1)l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, durata ed intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata dai fattori eziologici extraprofessionali;
2)i quadri clinico, anatomo-funzionale e radiologico devono presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
3)i dati statistico-epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso una determinata categoria professionale.
1)In merito al primo punto lo stesso nel 2014 riconosceva la patologia erniaria e CP_1
discoartrosica della colonna lombare ,tanto che riconosceva al sig una rendita del 14%. Pt_1
Quindi ha riconosciuto come valido il rischio professionale del ricorrente.
Come detto,la mielopatia cervicale di natura discoartrosica ha un decorso silente, per cui è consequenziale pensare che già nel 2014 tale patologia fosse in fieri. Infatti ,come si legge nella cartella clinica dell'Università di Verona nell'anamnesi è riportato che i disturbi della sensibilità all'arto superiore dx erano presenti sin dal 2017. La malattia poi ha avuto un graduale peggioramento aggravando i disturbi della sensibilità e della forza dell'arto superiore dx. Infatti i colleghi neurochirurghi eseguivano ,nel 2019, una RMN della colonna lombare dove veniva dimostrata una stenosi discoartosica in L4-L5 ,di cui si sarebbero occupati in seguito, ed una RMN della colonna cervicale che metteva in evidenza una stenosi Cervicale C4C7 con grave interessamento mielico . Per cui già quando veniva operato di Ernia L4L5 , nello stesso tempo e per gli stessi motivi si sviluppava lentamente e progressivamente la malattia cervicale di tipo disco - artrosico con interessamento del midollo del tronco encefalico sino a determinare una mielomalacia dei cordoni laterali. Cioè lo stesso rischio lavorativo riconosciuto dall' per la CP_1
colonna lombare, sviluppava lentamente e inesorabilmente la mielopatia cervicale. Evidentemente il decorso silente della malattia non ha messo in allarme il ricorrente sottovalutando i disturbi all'arto superiore dx magari addebitato al proprio lavoro di muratore e bracciante agricolo. Il sig si allarmava quando ai sintomi di tipo stenico e lombocruralgico all'arto inferiore dx, Pt_1
notava ipostenia e ipoestesia dell'arto superiore dx che raggiungevano il massimo nel 2019. Infatti per tale motivo, come detto più volte, si ricoverava nel 2020 per essere sottoposto a intervento di decompressione del canale cervicale, e nel 2022 per essere operato di decompressione della stenosi lombare L4-L5.
2)In merito al secondo punto, la mielopatia cervicale è una malattia determinata dal processo artrosico che è un fenomeno di degenerazione della cartilagine delle superfici articolari contrapposte. La degenerazione comporta la scomparsa della carilagine in quanto non ha facoltà riproduttive. Infatti i condrociti degenerati scompaiono dando luogo a fenomeno di attrito tra le superfici articolari il quale crea un microscopico sfaldamento delle superfici ossee determinando una precipitazione di microparticelle nell'ambiente articolare. Queste microparticelle a loro volta vengono inglobate dalle cellule della sinovia para-articolare innescando un processo di riproduzione ossea afinalistica. Infatti i segmenti articolare in preda ad artrosi mostrano l'effetto di tale processo per la presenza di osteofiti che non sono altro che il tentativo dell'organismo di riprodurre l'osso, però in modo afinalistico, cioè non riproduce la cartilagine e l'osso ammalorato.
Tale processo nella media dei soggetti al di là dei 50 anni si può dire che nella maggioranza dei casi si presenta in modo pressocchè uguale. Continuando il processo degenerativo in alcuni soggetti ,in scarsa percentuale, può sviluppare la mielopatia cervicale ma in età piuttosto avanzata
(70-80 aa). Ma nel caso del sig. la mielopatia si è presentata piuttosto precocemente a Pt_1
causa del rischio professionale continuo di muratore e bracciante agricolocon l'aggravante dell'esposizione alle variazioni climatiche delle stagioni. E' noto come tali variazioni climatiche hanno un indiscusso valore nel determinismo e nell'accelerazione della malattia osteo - degenerativa. Infatti la riproduzione afinalistica ,di cui si è parlato, ha determinato delle barre osteofitiche nel contesto del canale cervicale che da sole sono la causa della mielopatia. La barra osteofitica è una specie di colata di osso di forma quasi rettangolare e che nel caso della colonna cervicale ha la massima espressione disponendosi quasi in modo circonferenziale a livello dello spazio articolare intervertebralesul muro posteriore determinando un grave restringimento del canale vertebrale.
3)In merito al terzo punto le statistiche e la letteratura corrente mettono al primo posto l'artrosi disco-somatica nel determinismo della mielopatia cervicale sottoposta a lavoro stressante e usurante, come nel sig Pt_1
Entrando poi nella fase valutativa in verità non possiamo valutare il danno complessivo riscontrato, ipostenia e disturbi della sensibilità dell'arto superiore dx e dell'arto inferiore dx perchè il danno all'arto inferiore dx è stato già valutato e riconosciuto come MP nel 2014. Dal punto di vista Medico-Legale al sottoscritto è stato chiesto di accertare,se esistente, il nesso causale con la richiesta di riconoscimento della mielopatia cervicale come MP. Tale compito ,a nostro giudizio, è stato espletato ,resta la valutazione del danno in percentuale.
Il CTP del ricorrente chiede il riconoscimento del danno nella misura del 18% riferendosi alla voce
195 del DPR 38/2000 che parla di anchilosi della colonna cervicale.
Considerato che
all'esame obiettivo condotto dal sottoscritto è stata rilevata una notevole limitazione funzionale e non già di”
Anchilosi” ,cioè una situazione di colonna rigida anchilotica, possiamo assegnare al danno descritto dal sottoscritto una valutazione del 10% con riferimento alla stessa voce citata dal CTP.
In conclusione , nella speranza di avere ottemperato all'incarico del sig Giudice, in scienza e coscienza e quale professionista specialista in Ortopedia e Traumatologia, a nostro parere al danno biologico rilevato sul ricorrente in stretto nesso causale con la sua attività lavorativa, può essere assegnato il valore del 10%”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento specie con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra patologia denunciata e attività lavorativa svolta.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra malattia denunciata dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta con conseguente danno biologico pari al 10%.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che ha contratto malattia professionale con percentuale Parte_1
di danno biologico pari al 10%, conseguente all'attività lavorativa dallo stesso svolta e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente il relativo indennizzo, adeguato alla CP_1
percentuale di menomazione accertata;
- compensa, tra le parti, le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Caltanissetta, 25 gennaio 2025 Il G.O.P
Maria Zammito