Sentenza 12 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2019, n. 30674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30674 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE OU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato TAMAGNINI SIMONE, in sostituzione dell' Avvocato Nicola Pisani, in difesa di TE OU il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 29/03/2019, rigettava l' appello proposto da TE OU avverso l' ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 13/12/2018 in forza della quale era stata disattesa l' istanza difensiva diretta alla revoca ovvero alla sostituzione della misura cautelare applicata nei confronti del predetto, indagato, oggi imputato, per fatti di usura in danno di De LI Katia.
2. Contro detta ordinanzc, propone ricorso per cassazione IC OU, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo due motivi. Primo motivo: violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta insussistenza di elementi nuovi sopravvenuti idonei a giustificare una rinnovata valutazione del quadro indiziario non risultando, in particolare, spiegate le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal padre dell' indagato RC ST - dalle quali era emersa la totale estraneità del figlio OU TE e la mancanza di profili di consapevolezza in capo a quest' ultimo circa le origini illecite delle attività del padre - non potevano rappresentare "elementi nuovi" idonei ad indurre una rivalutazione degli argomenti posti a sostegno della ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario in ordine al reato contestato. La difesa del ricorrente lamenta, in particolare, che il tribunale per il riesame, nell' ordinanza impugnata, con motivazione meramente assertiva, aveva fatto riferimento alla circostanza che le dichiarazioni del coimputato RC ST erano smentite dalle dichiarazioni della sig.ra De LI nonché in contrasto con le intercettazioni, senza tuttavia specificare in alcun modo né quali erano tali dichiarazioni della De LI contrastanti né indicato le intercettazioni da cui sarebbe emersa tale discrasia, risultando palese il vizio di motivazione. Secondo motivo: violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla affermata sussistenza della adeguatezza della misura non essendo stato chiarito in alcun modo, se non con argomentazioni generiche, apodittiche ed apparenti, per quali ragioni non era possibile adottare una misura meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Deve, innanzitutto, premettersi che in materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato. (Ha precisato la Corte che, con riferimento all'affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare) (Sez. 5, n. 5828 del 02/12/1999 - dep. 04/02/2000, Fornaro, Rv. 21524201).E' stato pure condivisibilmente affermato che l'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare accoglimento allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame. (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014 - dep. 26/03/2014, Rosaci, Rv. 25945001).
2.1. Ciò premesso ritiene questo collegio che il Tribunale, con motivazione congrua e corretta in diritto, ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali, a fronte del quadro indiziario acquisito - e, peraltro, oggetto di conferma da parte della Corte di Cassazione la quale ha disatteso l' impugnazione proposta dall' indagato - il contenuto dell' interrogatorio reso da ST RC (il quale aveva reso delle ammissioni "solo parziali", escludendo ogni coinvolgimento dell' odierno ricorrente), non era idoneo ad inficiare i complessivi gravi elementi indiziari emersi a carico di TE OU.
2.2. L' ordinanza del tribunale del riesame si sofferma sulla circostanza che il ricorrente nelle more è stato rinviato a giudizio, accedendo a giudizio abbreviato, anche per una ulteriore imputazione di usura e di estorsione aggravata ai sensi dell' art.
7. L.203/1991 (oggi art. 416 bis 1. cod. peri.) ai danni del Venturi, in concorso con il padre RC ST precisando che le dichiarazioni del padre, il quale aveva ribadito l' estraneità dei familiari, erano in contrasto con le dichiarazioni della parte offesa De LI e con le risultanze "inequivoche" delle intercettazioni già vagliate dal giudice della cautela il cui provvedimento era stato confermato, come detto, anche in sede di legittimità.
2.3. A fronte di tali argomentazioni sarebbe stato onere del ricorrente chiarire per quali ragioni i nuovi elementi offerti sarebbero tali da incrinare il quadro indiziario nascente dalle dichiarazioni della persona offesa e dal tenore delle intercettazioni poste a fondamento dell' ordinanza genetica, profilo con il quale parte ricorrente non si confronta limitandosi a dedurre, infondatamente, un vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ragione dell' omesso esteso richiamo di tali elementi indiziari.
2.4. Invero in tema revoca della misura cautelare per il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza, l'indagine e la valutazione deve incentrarsi esclusivamente su eventuali fatti nuovi capaci di contrastare il valore indiziante degli elementi considerati e valorizzati in sede di applicazione della misura cautelare, perché sulle questioni riguardanti la sussistenza e la consistenza di detti elementi si è formata una preclusione processuale, conseguente all'esperimento - o al mancato esperimento nei tempi stabiliti - dei gravami specificamente previsti per i provvedimenti applicativi di misura cautelare. Ne discende la infondatezza della censura.
3. Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
3.1. Quanto alla proporzionalità della misura cautelare applicata, fermo restando che, per le considerazioni anzidette, deve ritenersi formato il giudicato che in ordine all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, appare corretta e congrua la motivazione del tribunale nella parte in cui ha rimarcato l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari risultando lo stesso inserito in un contesto criminale familiare il cui sostentamento familiare si basa su gravi attività illecite di usura ed estorsione gestita dal capofamiglia coadiuvato dai suoi familiari pronti a sostituirsi a lui, "attività, peraltro, svolta "con collegamenti ad ambiti di criminalità organizzata di elevato spessore".
3.2. A fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche l'indagato nel ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità di concessione degli arresti domiciliari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l' indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria