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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO IN, EL
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 759/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 13 luglio 2022, n. 324/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale è stato rigettato il suo ricorso, avente ad oggetto, rispettivamente, un avviso di accertamento IRPEF per 21.456,00 euro, addizionale regionale per 1.142,00 euro e comunale per 528,00 euro, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2015, per complessivi 2.071,00 euro, ed un avviso di accertamento TASI per lo stesso anno, per un totale di 228,00 euro.
Veniva altresì condannata alla refusione delle spese di giudizio nella misura di 1.820,00 euro.
L'appellante, premesso che, con l'impugnato accertamento le erano stati attribuiti gli utili asseritamente accertati in capo alla altro 1., della quale era socia, propone e seguenti motivi di doglianza:
1) l'inesistenza del presupposto accertamento societario, in quanto notificato a mezzo pec al signor
Nominativo_2, già rappresentante legale della Società ma oramai soggetto estraneo a essa Società, tant'è che la Guardia di finanza, nel suo pvc, aveva individuato nella persona della signora Ricorrente_1 il legale rappresentante della Società, sicché a nulla rileverebbero le argomentazioni di controparte, fatte proprie dalla sentenza impugnata, circa la mancata, formale comunicazione all'Ufficio della variazione del nominativo del rappresentante legale della stessa.
Non si sarebbe altresì tenuto conto che l'appellante e il coniuge, il sunnominato Nominativo_2 erano legalmente separati sin dal 2017, sicché la notifica dell'avviso di accertamento societario non sarebbe andato a buon fine;
2) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento basato esclusivamente su presunzioni del tutto apodittiche, senza alcun supporto argomentativo ulteriore;
3) l'inapplicabilità delle sanzioni, in quanto l'Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito la benché minima prova dell'avvenuto incasso degli asseriti maggiori redditi a lei imputati;
4) la violazione del divieto della doppia imposizione, in quanto lo stesso reddito sarebbe stato sottoposto ad IRES, in capo alla Società, e ad IRPEF in capo alla socia.
In ogni caso, il reddito non potrebbe essere considerato distribuito ai soci e sottoposto a tassazione se non al netto delle imposte che la Società viene chiamata a pagare.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduce ai motivi di appello, affermando che:
- rituale ed efficace sarebbe la notifica dell'avviso di accertamento alla Società in quanto comunque effettuato a mezzo pec all'indirizzo presente nel registro INI-PEC, sicché irrilevante sarebbe l'indicazione di un rappresentante legale della stessa non più in carica, prevedendo l'art. 35, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633, l'obbligo in capo alla Società di dare notizia dell'avvicendamento avvenuto;
- l'onere della prova in ordine alla mancata ricezione degli utili extracontabili accertati da parte del socio, nel caso di una società di capitali a ristretta base partecipativa, sarebbe a carico di quest'ultimo; - la debenza delle sanzioni costituirebbe la naturale conseguenza dell'accertamento effettuato;
- insussistente risulterebbe la presunta doppia imposizione, come esaustivamente illustrato nella sentenza del primo Giudice.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato.
1) La prima doglianza si articola in due distinte argomentazioni, riguardanti rispettivamente:
- la cessazione del signor Nominativo_2 da rappresentante legale della Società oggetto dell'accertamento presupposto a quello riguardante la singola socia;
- l'intervenuta separazione legale fra i coniugi.
Entrambe le ragioni addotte a sostegno dell'impugnativa in esame non risultano condivisibili.
Con riguardo alla prima, è agevole osservare che, in base all'art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/72 cit., “In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.”
E' evidente che, fino a che non venga effettuato il suddetto adempimento, l'Ufficio legittimamente non tiene conto, nella sua attività accertativa, del mutamento avvenuto nell'ambito della società oggetto della sua iniziativa.
Parimenti irrilevante risulta la circostanza, pure invocata dall'appellante, costituita dall'avvenuta separazione dal proprio coniuge, atteso che la notifica dell'accertamento fiscale è stata effettuata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società e, quindi, direttamente a quest'ultima, nella persona del proprio rappresentante legale, a nulla rilevando, per converso, l'avvenuto avvicendamento nell'ambito della carica anzidetta, in quanto non formalmente comunicato all'Agenzia delle Entrate, come prescritto dalla norma innanzi citata.
2) Parimenti infondato è il dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto l'Ufficio ha dato conto in modo del tutto esaustivo di aver proceduto ad accertare l'esistenza di un maggior utile occultato e non dichiarato dalla Società, circostanza che l'ha portato a concludere per l'avvenuta distribuzione di detti utili ai soci, avvalendosi della presunzione semplice, avallata da una costante giurisprudenza tributaria (cfr., per tutte, Corte di cassazione n. 18383/2020), basata sulla ristretta base partecipativa societaria.
Sarebbe stato perciò onere del contribuente fornire la prova contraria, che poteva consistere nel dimostrare che detti utili erano stati accantonati ovvero reinvestiti.
Nella specie, per converso, la Società si è limitata ad affermare l'apoditticità della presunzione su cui aveva fatto leva l'Ufficio, senza addurre alcuno elemento ulteriore in grado di confutare la conclusione raggiunta da quest'ultimo.
3) Del tutto legittima, in quanto meramente consequenziale all'accertamento effettuato dall'Agenzia delle
Entrate, va considerata l'irrogazione delle sanzioni, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, l'Ufficio ha fornito la prova presuntiva dell'avvenuto incasso degli asseriti maggiori redditi a lei imputati e tanto bastava per fondare la pretesa accessoria contestata nella specie. 4) Infine, quanto alla dedotta violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto lo stesso reddito sarebbe stato sottoposto ad IRES, in capo alla Società, e ad IRPEF, in capo alla socia, è sufficiente osservare che l'Agenzia delle Entrate, senza contestazione ex adverso, ha evidenziato di avere recuperato a tassazione gli utili nel loro ammontare solo nella misura del 49,72%, in applicazione dell'art. 47 T.U.I.R.
In realtà, come già testualmente sostenuto dal Giudice di primo grado - che, all'uopo, ha citato giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, sentenza 27 settembre 2011 n. 19687) - “L'operatività del divieto della doppia imposizione, stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, postula la reiterata ed effettiva applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
siffatta condizione non sussiste in caso di una duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza con la tassazione del reddito sia delle persone giuridiche e sia delle persone fisiche derivante dalla partecipazione al capitale di una società commerciale, che si caratterizzano tra loro per una diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (conf. Cass. 12/6/2002 n. 8351); ciò vale ancor di più nel caso in cui si verte in materia di utile extrabilancio corrisposti ai soci da una società di capitali, le cui imposte non sono state pagate dalla società medesima.”
A nulla vale, per converso, l'invocazione dell'art. 163 T.U.I.R., sul quale si appunta la critica mossa alla decisione di primo grado, atteso che la norma invocata si riferisce alla diversa ipotesi dell'inammissibile plurima applicazione della “stessa imposta”, circostanza che, come si è detto in precedenza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, non è quella che ricorre nel caso di specie.
In conclusione, l'appello della contribuente va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alle spese per €. 3.500,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO IN, EL
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 759/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ0I6800720 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 13 luglio 2022, n. 324/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale è stato rigettato il suo ricorso, avente ad oggetto, rispettivamente, un avviso di accertamento IRPEF per 21.456,00 euro, addizionale regionale per 1.142,00 euro e comunale per 528,00 euro, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2015, per complessivi 2.071,00 euro, ed un avviso di accertamento TASI per lo stesso anno, per un totale di 228,00 euro.
Veniva altresì condannata alla refusione delle spese di giudizio nella misura di 1.820,00 euro.
L'appellante, premesso che, con l'impugnato accertamento le erano stati attribuiti gli utili asseritamente accertati in capo alla altro 1., della quale era socia, propone e seguenti motivi di doglianza:
1) l'inesistenza del presupposto accertamento societario, in quanto notificato a mezzo pec al signor
Nominativo_2, già rappresentante legale della Società ma oramai soggetto estraneo a essa Società, tant'è che la Guardia di finanza, nel suo pvc, aveva individuato nella persona della signora Ricorrente_1 il legale rappresentante della Società, sicché a nulla rileverebbero le argomentazioni di controparte, fatte proprie dalla sentenza impugnata, circa la mancata, formale comunicazione all'Ufficio della variazione del nominativo del rappresentante legale della stessa.
Non si sarebbe altresì tenuto conto che l'appellante e il coniuge, il sunnominato Nominativo_2 erano legalmente separati sin dal 2017, sicché la notifica dell'avviso di accertamento societario non sarebbe andato a buon fine;
2) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento basato esclusivamente su presunzioni del tutto apodittiche, senza alcun supporto argomentativo ulteriore;
3) l'inapplicabilità delle sanzioni, in quanto l'Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito la benché minima prova dell'avvenuto incasso degli asseriti maggiori redditi a lei imputati;
4) la violazione del divieto della doppia imposizione, in quanto lo stesso reddito sarebbe stato sottoposto ad IRES, in capo alla Società, e ad IRPEF in capo alla socia.
In ogni caso, il reddito non potrebbe essere considerato distribuito ai soci e sottoposto a tassazione se non al netto delle imposte che la Società viene chiamata a pagare.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduce ai motivi di appello, affermando che:
- rituale ed efficace sarebbe la notifica dell'avviso di accertamento alla Società in quanto comunque effettuato a mezzo pec all'indirizzo presente nel registro INI-PEC, sicché irrilevante sarebbe l'indicazione di un rappresentante legale della stessa non più in carica, prevedendo l'art. 35, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633, l'obbligo in capo alla Società di dare notizia dell'avvicendamento avvenuto;
- l'onere della prova in ordine alla mancata ricezione degli utili extracontabili accertati da parte del socio, nel caso di una società di capitali a ristretta base partecipativa, sarebbe a carico di quest'ultimo; - la debenza delle sanzioni costituirebbe la naturale conseguenza dell'accertamento effettuato;
- insussistente risulterebbe la presunta doppia imposizione, come esaustivamente illustrato nella sentenza del primo Giudice.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato.
1) La prima doglianza si articola in due distinte argomentazioni, riguardanti rispettivamente:
- la cessazione del signor Nominativo_2 da rappresentante legale della Società oggetto dell'accertamento presupposto a quello riguardante la singola socia;
- l'intervenuta separazione legale fra i coniugi.
Entrambe le ragioni addotte a sostegno dell'impugnativa in esame non risultano condivisibili.
Con riguardo alla prima, è agevole osservare che, in base all'art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/72 cit., “In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.”
E' evidente che, fino a che non venga effettuato il suddetto adempimento, l'Ufficio legittimamente non tiene conto, nella sua attività accertativa, del mutamento avvenuto nell'ambito della società oggetto della sua iniziativa.
Parimenti irrilevante risulta la circostanza, pure invocata dall'appellante, costituita dall'avvenuta separazione dal proprio coniuge, atteso che la notifica dell'accertamento fiscale è stata effettuata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società e, quindi, direttamente a quest'ultima, nella persona del proprio rappresentante legale, a nulla rilevando, per converso, l'avvenuto avvicendamento nell'ambito della carica anzidetta, in quanto non formalmente comunicato all'Agenzia delle Entrate, come prescritto dalla norma innanzi citata.
2) Parimenti infondato è il dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto l'Ufficio ha dato conto in modo del tutto esaustivo di aver proceduto ad accertare l'esistenza di un maggior utile occultato e non dichiarato dalla Società, circostanza che l'ha portato a concludere per l'avvenuta distribuzione di detti utili ai soci, avvalendosi della presunzione semplice, avallata da una costante giurisprudenza tributaria (cfr., per tutte, Corte di cassazione n. 18383/2020), basata sulla ristretta base partecipativa societaria.
Sarebbe stato perciò onere del contribuente fornire la prova contraria, che poteva consistere nel dimostrare che detti utili erano stati accantonati ovvero reinvestiti.
Nella specie, per converso, la Società si è limitata ad affermare l'apoditticità della presunzione su cui aveva fatto leva l'Ufficio, senza addurre alcuno elemento ulteriore in grado di confutare la conclusione raggiunta da quest'ultimo.
3) Del tutto legittima, in quanto meramente consequenziale all'accertamento effettuato dall'Agenzia delle
Entrate, va considerata l'irrogazione delle sanzioni, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, l'Ufficio ha fornito la prova presuntiva dell'avvenuto incasso degli asseriti maggiori redditi a lei imputati e tanto bastava per fondare la pretesa accessoria contestata nella specie. 4) Infine, quanto alla dedotta violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto lo stesso reddito sarebbe stato sottoposto ad IRES, in capo alla Società, e ad IRPEF, in capo alla socia, è sufficiente osservare che l'Agenzia delle Entrate, senza contestazione ex adverso, ha evidenziato di avere recuperato a tassazione gli utili nel loro ammontare solo nella misura del 49,72%, in applicazione dell'art. 47 T.U.I.R.
In realtà, come già testualmente sostenuto dal Giudice di primo grado - che, all'uopo, ha citato giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, sentenza 27 settembre 2011 n. 19687) - “L'operatività del divieto della doppia imposizione, stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, postula la reiterata ed effettiva applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
siffatta condizione non sussiste in caso di una duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza con la tassazione del reddito sia delle persone giuridiche e sia delle persone fisiche derivante dalla partecipazione al capitale di una società commerciale, che si caratterizzano tra loro per una diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (conf. Cass. 12/6/2002 n. 8351); ciò vale ancor di più nel caso in cui si verte in materia di utile extrabilancio corrisposti ai soci da una società di capitali, le cui imposte non sono state pagate dalla società medesima.”
A nulla vale, per converso, l'invocazione dell'art. 163 T.U.I.R., sul quale si appunta la critica mossa alla decisione di primo grado, atteso che la norma invocata si riferisce alla diversa ipotesi dell'inammissibile plurima applicazione della “stessa imposta”, circostanza che, come si è detto in precedenza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, non è quella che ricorre nel caso di specie.
In conclusione, l'appello della contribuente va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alle spese per €. 3.500,00