Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128 , recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota al titolo e all' art. 1 :
L' art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato della quale e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 10 gennaio 1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione , e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici".
Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si e' provveduto al mantenimento in vigore della disposizione di cui al presente articolo mediante proroghe annuali: l'ultimo differimento (fino al 25 aprile 1988), prima di quello previsto nel decreto convertito dalla presente legge, e' stato disposto con il D.L. 27 agosto 1987, n. 349 , convertito nella legge 23 ottobre 1987, n. 431 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota al titolo e all' art. 1 :
L' art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato della quale e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 10 gennaio 1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione , e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici".
Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si e' provveduto al mantenimento in vigore della disposizione di cui al presente articolo mediante proroghe annuali: l'ultimo differimento (fino al 25 aprile 1988), prima di quello previsto nel decreto convertito dalla presente legge, e' stato disposto con il D.L. 27 agosto 1987, n. 349 , convertito nella legge 23 ottobre 1987, n. 431 .