Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 28/04/2026, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02133/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2026, proposto da
BR D'FF, AL ST, IM ZZ, IN GG, CA AZ, RI LA, DE GH rappresentate e difesi dagli avvocati CA Rienzi e RIo Papetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del Decreto dell’USR per la Campania, Ufficio IV, n. 57541 del 29/07/2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Padre RE CC;
- dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto Padre RE CC, recentemente conosciuti;
- dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede;
- della nota dell’USR Campania, prot. n. 93700 del 1° dicembre 2025, di conferma di esecutività del decreto del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Padre RE CC, solo di recente conosciuta;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il giudizio in esame, introdotto da studenti dell’Istituto scolastico Padre RE CC con sede in Sant’Anastasia, si colloca nella più ampia controversia intercorrente tra l’ente gestore dell’Istituto, “Padre RE CC S.r.l.s.”, e, quale parte resistente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, incardinata presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione Terza bis, nella quale è stato impugnato dall’Istituto il provvedimento prot. AOODRCA n. 57541 del 29.7.2025, di diniego della parità scolastica, oggetto di odierna cognizione.
Il giudizio, pendente presso il T.A.R. Lazio, è stato caratterizzato da una fase cautelare particolarmente articolata, nel corso della quale sono state adottate due ordinanze cautelare di rigetto del giudice di primo grado, n. 5428/2025 e n. 250/2026 (la prima oggetto di appello deciso con ordinanza n. 4303 del 28/11/2025 ai soli fini della fissazione del merito, ferma la efficacia del provvedimento impugnato ex art. 55 comma 10 c.p.a.; la seconda confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 586 del 18 febbraio 2026).
2. Essendo stato ampiamente esaminato, nelle memorie difensive dei ricorrenti, il profilo della posizione di “affidamento” e del conseguente pregiudizio a carico degli studenti, odierni ricorrenti, in ragione dell’oramai inoltrato anno scolastico 2025/2026, è opportuno osservare che:
-al momento dell’avvio dell’anno scolastico, l’Istituto non operava in regime di parità scolastica poiché, già il 30 giugno 2026 era stato pubblicato sul sito istituzionale dell’USR il decreto direttoriale del 30.6.2025 contenente l’elenco delle scuole paritarie, in cui esso non compariva, e il provvedimento di diniego impugnato risale al 29 luglio 2025;
-incardinato il ricorso sopra citato dinnanzi al TAR Lazio, il regime di parità è stato ottenuto, in via provvisoria, solo in forza del decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. n. 4988 del 13/09/2025 che ha concesso “ l’invocata tutela cautelare provvisoria, consentendo all’istituto ricorrente di svolgere la propria attività sino alla decisione cautelare che sarà assunta in sede collegiale ”, come espressamente ivi riportato;
-il decreto monocratico non è stato confermato all’esito della camera di consiglio, essendo stata rigettata l’istanza cautelare, con ordinanza collegiale del TAR Lazio, Sez. Terza bis n. 5428 del 9.10.2025
-la mancata conferma del decreto monocratico da parte del Collegio ha determinato, come già indicato anche nell’ordinanza collegiale appena citata, la caducazione ex tunc dei suoi effetti interinali, compresi quelli degli atti amministrativi adottati in dichiarata ottemperanza (e la retroattiva insussistenza del titolo che aveva consentito l’avvio delle attività didattiche in regime di parità);
-analoga articolazione processuale ha avuto la fase di appello cautelare (RG n. 8300/2025), poiché il decreto presidenziale n. 3936 del 30 ottobre 2025, non è stato confermato in sede collegiale; anche in tal caso, l’atto amministrativo esecutivo dell’Amministrazione era stato adottato in dichiarata ottemperanza del decreto presidenziale e “ fatti salvi gli esiti delle successive fasi del giudizio amministrativo in corso, la cui prossima udienza in Camera di consiglio per la trattazione collegiale è fissata al 25 novembre 2025 ” e precisando che tale atto non costituiva “ revisione del citato decreto di diniego della parità scolastica ”;
- i ricorrenti riferiscono di essersi iscritti presso l’istituto solo dopo l’adozione del decreto presidenziale monocratico; tuttavia, alla luce della documentazione acquisita in giudizio, non emerge che l’istituto abbia fornito agli studenti, in sede di iscrizione, una informazione completa e corretta in ordine alla natura meramente interinale e provvisoria di tale provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a., né circa la sua intrinseca inidoneità a consolidare in via stabile le posizioni soggettive coinvolte; né chiarendo che la tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. è destinata a essere sottoposta al vaglio collegiale nella successiva camera di consiglio e che, nella specie, tale fase si è conclusa con ordinanze di rigetto, con conseguente venir meno degli effetti favorevoli medio tempore prodotti, i quali, per loro natura, non erano suscettibili di stabilizzazione;
-i ricorrenti deducono, invece, che il mancato accoglimento del presente ricorso determinerebbe un pregiudizio irreparabile al loro diritto a concludere l’anno scolastico presso una scuola paritaria, anche in considerazione dell’avvio già avvenuto delle attività didattiche.
Tuttavia, alla luce dei principi processuali che regolano la fase cautelare, né il decreto presidenziale adottato in primo grado, né quello adottato in sede di appello dell’ordinanza cautelare, possono considerarsi idonei a fondare un affidamento meritevole di tutela in capo agli studenti iscritti; e tanto meno un’aspettativa giuridicamente rilevante alla conservazione dell’utilità conseguita solo in via interinale, come già evidenziato.
Peraltro, come emerge dalla documentazione acquisita in giudizio, l’Amministrazione scolastica non ha contribuito a fondare alcuna aspettativa meritevole di tutela, poiché si è limitata ad adottare atti esecutivi dei decreti monocratici, evidenziandone la natura interinale in considerazione della dinamica processuale cautelare.
In altri termini, le conseguenze organizzative e personali dedotte dai ricorrenti si configurano quali meri effetti di fatto, derivanti dalla peculiare dinamica della fase cautelare del giudizio incardinato presso il T.A.R. Lazio e, come tali, non sono idonee a fondare una autonoma legittimazione ad agire avverso il provvedimento di diniego, né a integrare un interesse giuridicamente protetto al completamento del percorso formativo presso l’istituto.
3. Va infatti sottolineato che, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026, il Collegio ha sollecitato la discussione sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata con memoria depositata dall’Amministrazione resistente in data 9 aprile 2026 (e, comunque d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in relazione ad analoghi ricorsi chiamati alla odierna camera di consiglio).
All’esito dell’approfondimento di tali profili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, risultando insussistente la legittimazione ad agire degli studenti nel giudizio ex art. 29 c.p.a. che ha ad oggetto il provvedimento di diniego del riconoscimento di parità scolastica.
3.1. In generale, nell’ambito del processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso integrano condizioni dell’azione, necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia, che devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della controversia (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano, peraltro, giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un “bene della vita” sostanziale coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
3.2. Ai fini della verifica della sussistenza di tali condizioni processuali, occorre pertanto preliminarmente verificare sia l’esistenza in capo alla parte ricorrente di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza, se non si tratta di materia di giurisdizione esclusiva, di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere ed idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato, ossia la titolarità del rapporto controverso dal lato attivo (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso); sia l’esistenza di una lesione concreta ed attuale, derivante dallo specifico atto amministrativo impugnato, della sfera giuridica del ricorrente, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato - e, dunque, di trarre un’utilità effettiva - da un’eventuale sentenza di accoglimento della propria impugnazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; sez. VI, 14 giugno 2021 n. 4598).
3.3. La ratio della necessaria presenza, nella specifica vicenda processuale, di tali condizioni è rinvenibile nell’esigenza di evitare il compimento di attività inutili e sprechi della risorsa giustizia,
in ossequio ad un interesse di ordine pubblico processuale "meta individuale", volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 cost., 6 e 13 Cedu, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue; lo stesso va inteso come concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. VII, 15 aprile 2026, n. 2996).
3.4. In relazione alla legittimazione ad agire sul piano processuale, pare opportuno precisare che essa si fonda sulla situazione soggettiva di interesse legittimo, che, come noto, è connotato dalla sua inerenza all’esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644 e 7 marzo 2013 n. 1403).
Ne consegue che la posizione di interesse legittimo si configura necessariamente come una relazione giuridica tra un soggetto, che aspira a conseguire, ovvero a conservare, una determinata utilità, riconducibile a un “bene della vita”, e la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un potere ad essa conferito e regolato dall’ordinamento in attuazione del principio di legalità.
Tale posizione soggettiva può assumere peraltro una duplice declinazione: da un lato, quale pretesa a contenere o impedire l’esercizio del potere amministrativo, ove questo incida negativamente su una situazione giuridica già consolidata; dall’altro, quale pretesa all’esercizio del potere stesso, ove esso sia stato negato o non esercitato, al fine di ottenere un ampliamento della propria sfera giuridica (ipotesi che viene in rilievo nella fattispecie in esame).
3.5. Deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 35 c.p.a., per difetto di legittimazione all'azione, il ricorso giurisdizionale proposto da soggetti che, in relazione al rapporto amministrativo in controversia, non siano titolari di un interesse giuridicamente protetto configurabile come interesse legittimo, seppure, sotto altri profili e ai fini anche di un eventuale legittimazione ad intervenire nel processo, siano portatori di un interesse di fatto.
Ciò in quanto un soggetto, pur se titolare di un interesse di fatto, “ può essere privo di giuridica legittimazione a proporre un'azione giudiziaria, qualora la stessa, sia pure strumentalmente, sia volta a provocare effetti giuridici (ancorché indiretti e mediati) nella sfera di un altro soggetto, in quanto l'esercizio nell'ambito del giudizio amministrativo dell'azione non può essere delegato fuori da una espressa previsione di legge, né surrogato dall'azione sostitutoria di un altro soggetto. Giova al riguardo richiamare il generale principio di cui all'art. 81 c.p.c. per il quale: "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", applicabile anche nel processo amministrativo in forza del richiamo di cui all'art. 39 c.p.a .” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2022).
4.1. Nel caso di specie, alla luce del principio di legalità e tenuto conto delle disposizioni – ampiamente richiamate dai ricorrenti sia nel presente giudizio che in quello pendente dinnanzi al TAR Lazio sopra citato– che disciplinano l’esercizio del potere di riconoscimento della parità scolastica (cfr., in particolare, decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007, n. 267 Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 »), non si rinviene, in capo agli studenti odierni ricorrenti alcuna posizione giuridica soggettiva che abbia la consistenza di interesse legittimo, tale da fondare, processualmente, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela della posizione medesima.
Invero, il provvedimento di diniego della “parità scolastica” si inserisce in un rapporto amministrativo bilaterale che intercorre esclusivamente tra l’Amministrazione e il gestore dell’istituto scolastico (che ha, del resto, legittimamente impugnato il medesimo provvedimento, oggetto di questo giudizio, innanzi ad altro T.A.R., con separato ricorso, tuttora pendente).
È, infatti, quest’ultimo il destinatario formale e sostanziale dell’atto di diniego e, preliminarmente, del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/90; l’unico soggetto legittimato a presentare l’istanza di riconoscimento (“ l'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale ”, art. 1 comma 3 del regolamento citato); a dichiarare al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti (art. 3, comma 1) e a comunicare ogni variazione relativa alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento della scuola (art. 3 comma 4); il solo coinvolto nella fase istruttoria, che si articola anche in verifiche ispettive, e pertanto titolare delle facoltà procedimentali ai sensi della legge 241/90 (riconosciute proprio al fine di consentire al privato di influire sul contenuto della decisione che l’Amministrazione dovrà adottare, in modo da orientarla in senso a lui favorevole); il solo gravato dell’onere di dimostrare, secondo peraltro le modalità indicate nel medesimo Regolamento, il possesso dei requisiti normativi necessari per il riconoscimento della parità scolastica (art. 1 comma 6).
Conseguentemente, in ragione della ordinaria correlazione tra titolarità della situazione giuridica sostanziale e legittimazione processuale, l’ente gestore è il solo titolare della legittimazione ad agire in giudizio a tutela del proprio interesse legittimo pretensivo.
4.2. Gli studenti, al contrario, non risultano interlocutori diretti dell’esercizio del potere amministrativo di riconoscimento dello status, ma sono titolari di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto l’erogazione del servizio scolastico da parte dell’istituto privato, a fronte del pagamento della retta da parte dell’utente.
Tale rapporto giuridico, dipendente da quello intercorrente tra l’istituto e il Ministero resistente, avrebbe potuto semmai legittimare, ricorrendone i presupposti, un intervento ex art. 28 c.p.a., nel giudizio introdotto dall’ente gestore dell’Istituto.
La funzione dell’intervento processuale è infatti proprio quella di “ consentire l’emersione in sede processuale delle situazioni giuridiche soggettive, di varie tipologia e contenuto, che si muovono ‘interrelate’ nel contesto del diritto sostanziale, consentendo al giudice di cogliere la portata della controversia nella sua globale complessità e di ampliare lo spettro soggettivo di incisione del giudicato ”, poiché “ l’esigenza di tener conto delle connessioni sussistenti tra i rapporti giuridici ha una peculiare particolare importanza nel contesto dell’azione amministrativa, poiché i provvedimenti di regola incidono su una pluralità di interessi pubblici e privati, irradiando i propri effetti su situazioni ulteriori, dipendenti o connesse, rispetto a quelle riguardanti le parti necessarie del giudizio ” (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 ottobre 2024, n. 15).
5. In definitiva, la pretesa azionata dagli studenti si colloca fuori dal perimetro della legittimazione attiva autonoma, risolvendosi in una posizione di vantaggio meramente riflesso rispetto all’esercizio del potere amministrativo, con conseguente preclusione all’esame del merito del ricorso, per mancanza di tale condizione processuale.
6. Le spese, liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila/00), possono compensarsi per la metà, in ragione della peculiare questione processuale trattata, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della restante metà, liquidata in euro 1.000,00 (mille/00), in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese per la metà e per la restante metà, liquidata in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle stesse, in favore delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
AN Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO