Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4852 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Galante Angelo, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 27/01/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Lecce (LE) il 28/10/2017 e che dalla loro unione non sono nati figli;
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- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni indicate in ricorso, così come confermate con note di trattazione scritta depositate congiuntamente per l'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
La domanda deve, tuttavia, essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Parte_2
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce (LE) il 28/10/2017 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 Parte_2
Comune al n. 263, Parte II, Serie C, anno 2017, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) “i coniugi vivranno separati e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento”;
2) nulla per le spese;
b) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/02/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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