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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 10/03/2023, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 02350/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, prot.18594 del 20/12/2022, notificato il 28/12/2022, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 16/11/2022, dalla Commissione medica: “-OMISSIS- ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Visto il certificato medico dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- del 7.9.2022, versato in atti dalla parte ricorrente (All. 3-doc 2 al ricorso), intesa a dimostrare la non sussistenza della causa sanitaria, posta alla base dell’impugnato provvedimento di esclusione;
2.Ravvisata l’opportunità di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di “-OMISSIS--OMISSIS-. Non idoneo – Decreto Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b) ”, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica- con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:
a) la verificazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo del 30 aprile 2022;
b) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 8 (otto) giorni;
c) alla verificazione potranno partecipare i difensori della parte ricorrente ed i consulenti medici di fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;
d) in caso di delega dell’espletamento istruttorio ad una articolazione periferica dell’organo verificatore, è previsto l’onere, in capo a quest’ultima, di inviare una copia della relazione, oltre che all’organo centrale incaricato, anche a questo Tribunale mediante il sistema telematico del processo amministrativo (al riguardo, eventuali informazioni, anche di natura tecnica, potranno essere assunte presso la Segreteria della Sezione);
3.Ritenuto che, anche alla luce del principio di proporzionalità, appare opportuno, allo stato, nella ponderazione degli interessi in conflitto, assegnare prevalenza all’interesse privato e disporre l’ammissione del ricorrente “ con riserva” ed “ in soprannumero ”, a partecipare al corso di formazione, salvo che non ostino giustificate esigenze di natura economica, didattica ed organizzativa, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio;
Ritenuto che, in caso di ingiustificata mancata presentazione alla visita e in caso di esito della verificazione sfavorevole per il ricorrente, il presente ordine di ammissione si intende automaticamente revocato;
4. Considerato che il ricorrente prova di aver presentato il presente ricorso per la notifica ad almeno un controinteressato mediante il deposito, reso in data 15.12.2022, dello “ screenshot ” del sito web delle poste circa l’avvenuta consegna della notifica alla data del 14.2.2023;
Ritenuto che il ricorrente è onerato di depositare la cartolina di ricevimento attestante la corretta ricezione della notifica del plico da parte del destinatario;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica e, per l’effetto, ammette, allo stato, il ricorrente “ con riserva ” ed “ in soprannumero” a partecipare al corso di formazione, salvo che non ostino giustificate esigenze di natura economica, didattica ed organizzativa.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 maggio 2023, ore di rito.
Manda alla Commissione Sanitaria di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione.
Onera la parte ricorrente della notificazione del presente Decreto alla P.A. anche presso la sede reale ed alla Commissione Sanitaria di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito .
Il presente Decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.