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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 331/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PERTICARA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PALMIERI CP_1 C.F._2
PATRIZIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Nonché nei confronti di
Avv. PAROLISI CRISTINA, in qualità di curatrice speciale dei minori , nata a [...] Persona_1
RI CH (MC) il 12.02.2009 (c.f.: ) e , nato a [...] C.F._3 CP_2
RI CH (MC) il 08.02.2011 (c.f.: ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._4 studio del difensore a Recanati in Piazza Leopardi n. 4
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 9.9.2025, tenuta con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte ricorrente:
La difesa del ricorrente, alla luce della ultima relazione del Servizio Sociale rappresenta che la Pt_1 situazione è solo leggermente migliorata in quanto ad oggi risponde al telefono e alle chiamate CP_2 del padre e comunque vede i figli solo quando sono quest'utlimi che chiedono di accompagnarli da qualche parte a loro piacimento. Solo due sere sono andati a cena con il padre.
Si chiede pertanto che permanga l'affido al Servizio Sociale che dovrà mettere in atto tutte le misure a sostegno dei minori (finanche il supporto psicologico e/o educativa) come da provvedimento del Giudice del 27/5/2025 (cronologico 4801/2025) anche al fine di garantire la regolare frequentazione padre-figli, che peraltro solo grazie a detto monitoraggio sembra attivarsi.
Per il resto, tenuto conto della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio emessa il 29.6.2023 si chiede la conferma delle statuizioni economiche come da ricorso introduttivo (già confermate con l'ordinanza presidenziale del 19/4/2023 cronologico 3412).
Per parte resistente: evidenzia come dall'ultima relazione dei Servizi Sociali di Tolentino, depositata il 27/8/2025, la situazione familiare e, in particolare, il rapporto tra i minori ed il padre sia evoluta - e stia evolvendo - positivamente e significativamente, e come, a tal fine, abbia giovato l'eliminazione dell'educativa domiciliare e degli incontri presso i Servizi che, come riconosciuto da questi ultimi, e Per_1 CP_2 avevano vissuto come "costrizione".
Ha giovato, a tal fine, anche il supporto materno, che non è mai loro venuto meno e che ha fatto sì che uperasse il periodo di forte stress emotivo-ansioso che l'aveva oppressa, recuperasse in pieno il Per_1 proprio andamento scolastico ed il debito di matematica.
" Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e . CP_1 Parte_1
b) disporre che i minori e siano affidati, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1 CP_2 con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre, cui rimarrà assegnata in uso la casa coniugale e tutti gli arredi che la compongono.
c) confermare i tempi di permanenza dei minori presso ognuno dei genitori così come indicati nella sentenza di separazione, nel rispetto, comunque, delle loro volontà, esigenze ed aspettative.
pagina 2 di 9 d) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, l'importo mensile di €. 515,19, così come ad oggi rivalutato, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. Onerarlo, altresì, del dovere di contribuire alle loro spese straordinarie, quali quelle indicate dal Protocollo stilato dalla Conferenza Distrettuale il
10/7/2024, nella misura del 50%.
Esborsi e compenso integralmente refusi, oltre CPA ed IVA nell'aliquota vigente"
Per la curatrice speciale dei figli minori:
- preso atto del lieve miglioramento della situazione familiare ovvero che padre e madre stanno mettendo in atto una genitorialità condivisa con l'aiuto del consultorio di Tolentino, che le risultanze scolastiche di entrambi I ragazzi sono positive, che entrambi riescono ad avere un rapporto con il padre e si sentono più liberi e spontanei nella frequentazione paterna;
-sottolinea l'importanza del proseguimento dell'affido dei minori ai Servizi sociali, così come statuito dal Giudice, fino al 31.12.2025 alla luce della permanenza di alcune criticità genitoriali in ottica di sostegno, sia per i minori sia per I genitori, e quale garanzia della messa in campo da parte dei servizi di tutti i supporti necessari al benessere di e in vista anche dell'inizio del nuovo anno Per_1 CP_2 scolastico;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente in data 7.2.2023 ha istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.7.2007 con CP_1
Comparsi i coniugi di fronte al Presidente del Tribunale il 19.4.2023, nominata la curatrice speciale per i minori, designato il giudice istruttore, la resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
In data 30.6.2023, pertanto, è stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del vincolo coniugale
(sentenza n. 570/2023).
Il ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nati i figli nata il [...]) e (nato il Per_1 CP_2
08.02.2011) e che i figli, nell'ambito delle condizioni di separazione consensuale omologata il
25.5.2026 (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), sono stati affidati in via congiunta a entrambi i genitori ma collocati in via prevalente con la madre presso l'abitazione coniugale, sita in Tolentino, in via Della Pace n. 57, prevedendo un diritto di visita del padre (cfr. punto 7 del ricorso congiunto di separazione).
Il ricorrente, tuttavia, ha allegato che la frequentazione coi figli, regolare fino al 2020, in seguito non si
è più svolta come previsto in sede di separazione, in quanto la madre aveva allontanato i figli dal padre pagina 3 di 9 ed erano falliti anche i tentativi avviati presso il Consultorio familiare di Tolentino di mediazione familiare, chiedendo un ripristino della frequentazione padre-figli.
La resistente da parte sua ha ricordato, invece, che l'allontanamento padre-figli trovava ragione nel disinteresse mostrato dal padre verso i figli e nella sua incapacità di creare occasioni utili anche durante il periodo Covid e ha domandato confermarsi- quanto meno in via provvisoria- le condizioni della separazione.
Orbene, il Collegio, quanto al vero punto di contrasto oggetto del presente giudizio (e cioè la responsabilità genitoriale e il rapporto padre-figli), deve prendere atto che nella CTU svolta in corso di causa -a cura della dott.ssa sono ampiamente emerse criticità nel nucleo familiare, tanto Persona_2 che -come già messo in luce con ordinanza del 16.12.2024 a firma del Giudice relatore- l'ausiliario del
Giudice, dopo aver anche ascoltato i minori e (come risulta alle pagine da 19 a 23 della Per_1 CP_2 relazione peritale), aveva già posto in luce che “La valutazione del sistema familiare ha messo in evidenza una situazione molto complessa dovuta alla relazione disfunzionale esistente tra i due genitori che costringe i minori ad una scelta di sopravvivenza schierandosi con il genitore che percepiscono emotivamente più fragile.
Si ritiene che la Signora e il Signor , seppure con delle criticità, CP_1 Parte_1 maggiori da parte della Signora, presentino sufficienti competenze genitoriali di base.
Nel superiore interesse dei figli minori, e , si suggerisce di mantenere il loro Per_1 CP_2 affidamento condiviso ad entrambi i genitori con il loro collocamento presso la residenza materna.
Si ritiene necessario che la Signora affronti un percorso di psicoterapia individuale per essere CP_1 aiutata ad elaborare il lutto della perdita della figura paterna.
Si ritiene necessario interessare il Servizio Sociale del Comune di Tolentino con l'obiettivo di attivare il Servizio di Educativa Domiciliare con un operatore che possa usufruire di uno spazio d'intervento sia presso la casa paterna che presso la casa materna.
Si ritiene necessario che inizialmente il padre incontri i figli in uno spazio pomeridiano infrasettimanale alla presenza dell'educatrice domiciliare per garantire la presenza dei minori.
Nel tempo potrà essere confermata la completa calendarizzazione già stabilita e, pertanto, nei giorni di mercoledì e venerdì i figli al ritorno dalla scuola potranno recarsi a casa del padre dove li attenderà la nonna paterna, dove li raggiungerà il padre all'uscita dal lavoro. I minori rientreranno presso la casa materna dopo la cena.
Si ritiene necessario che i due genitori intraprendano al più presto un percorso di supporto alla genitorialità, in una fase iniziale con sedute individuali, con il monitoraggio del Servizio Sociale.
pagina 4 di 9 A seguito della consegna della bozza dell'elaborato peritale, il CTP del Signor redige le Pt_1 proprie note tecniche di parte che si allegano (All. 3).
La scrivente, dopo avere letto attentamente le osservazioni della Collega CTP, con la quale si è creato un proficuo clima di collaborazione, espone le proprie considerazioni in merito.
Risposte alle note critiche della Dott.ssa Per_3
Si concorda con la Collega CTP che la Signora presenta dal punto di vista clinico un Disturbo da CP_1
Lutto Persistente e Complicato secondo i criteri del DSM-52.
Seppure con gli interventi suggeriti, se nei prossimi sei mesi la relazione padre-figli dovesse permanere invariata, si ritiene necessario trasformare l'affidamento condiviso dei minori ai genitori in un affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente.” (cfr. relazione di CTU depositata il
13.4.2024)
Nonostante il mantenimento dell'affido condiviso (come previsto dalla separazione consensuale e come consigliato dalla CTU quale misura da adottare in prima battuta seppur con supporto dei Servizi
Sociali) e gli sforzi profusi in corso di causa (anche attraverso plurimi operatori che hanno seguito il caso), gli incontri padre-figli non sono mai ripresi con continuità e regolarità (né per il tramite dei
Servizi Sociali né attraverso l'educatore domiciliare che pure doveva favorirli).
A ciò deve aggiungersi che anche la frequentazione del percorso consigliato alla pur se non CP_1 coercibile, non ha mai avuto luogo in modo verificabile (sostenendo la parte di essersi affidata ad un professionista privato) e comunque non è mai migliorato del tutto l'aspetto di maggiore criticità della cioè il consentire l'accesso all'altro genitore (cfr. pagina 31-32 della relazione peritale in atti), il CP_1 che, a fronte dell' assenza dell'altra figura genitoriale (anche perché i figli più volte hanno manifestato di non voler coinvolgere il padre in nessun aspetto rilevante della loro vita), si è tradotto, come la CTU aveva invero previsto, in una situazione di pregiudizio soprattutto per (cfr. il passaggio della Per_1 relazione dell'ausiliario ove già emergeva un rapporto simbiotico madre-figlia tanto che ivi si legge “la
Signora faccia fatica a vivere come individuo separato da sé e tenda a creare con lei un CP_1 Per_1 rapporto fuso nel quale la ragazza svolge nei suoi confronti un ruolo consolatorio e di supporto. La
Signora tende a ripetere con quanto vissuto con il proprio padre privandola così Per_1 dell'autonomia e delle adeguate risposte ai suoi bisogni emotivi, ai quali la figura materna non riesce
a dare ascolto poiché troppo concentrata sulla sua sofferenza.”)
Infatti, successivamente al deposito della relazione peritale, in un periodo di stasi totale degli incontri padre-figli e a fronte dell'emergere di scarsa fiducia della nei Servizi Sociali e persino nei CP_1 confronti dell'educatore domiciliare (fra cui spiccano gli episodi di registrazione di tutti i colloqui svolti con gli operatori coinvolti da parte di ), la figlia dopo alcune pregresse CP_1 Per_1
pagina 5 di 9 manifestazioni di attacchi di panico, a novembre 2024, ha compiuto atti di autolesionismo come emerso a verbale d'udienza del 3.12.2024 e, successivamente, ha iniziato ad accumulare -anche in concomitanza con un intervento chirurgico al ginocchio- un numero preoccupante di assenze a scuola
(trattasi del Liceo Coreutico di Tolentino) come a verbale d'udienza del 18.2.2025, ponendo a rischio anche il superamento dell'anno scolastico (successivamente conclusosi con un debito in matematica).
Ritiene, pertanto, il Collegio che alla luce delle risultanze della CTU e di quanto successivamente accaduto e qui in breve riportato, non possano che confermarsi i provvedimenti già assunti dal Giudice relatore in corso di causa (da intendersi qui richiamati anche quanto al loro apparato motivazionale) quanto all'affido (sostanziale) dei minori e al Servizio Sociale del Comune di Tolentino, Per_1 CP_2 come già disposto con ordinanza del 19.2.2025.
Difatti, una simile ingerenza nella vita della famiglia è risultata all'epoca improcrastinabile ed appare oggi ancora giustificata ed adeguata -come ammette anche la curatrice speciale dei minori- visto che unicamente dopo la sua adozione le parti hanno iniziato ad avere un atteggiamento un minimo più collaborativo, quanto meno nell'ottica di contenimento di una condotta (soprattutto della madre) in precedenza unicamente volta a denunciare le mancanze dell'altro genitore, senza sufficiente spirito critico (vedasi ad esempio il fatto che la genitore collocatario dei figli, continuando ad accusare il CP_1 padre di essere passivo -come pure è risultato in causa-, ha di fatto avallato per i figli scelte non funzionali al loro superiore interesse, come quella di giustificare le assenze scolastiche di e/o di Per_1 minimizzare -come accaduto anche in udienza- i rischi concreti di perdita dell'anno scolastico)
Nell'ultima relazione disponibile da parte del Servizio Sociale (pervenuta ad agosto 2025), del resto, emerge che i genitori hanno mostrato una maggiore adesione al percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, quanto meno assumendo -previa intermediazione dei Servizi Sociali- decisioni di comune accordo nell'interesse dei figli, come accaduto per la scelta del nuovo medico per e per Per_1
l'individuazione della scuola superiore per (il che rappresenta già un risultato) anche se CP_2 permangono delle criticità (in particolare, a volte non viene attuato quanto concordato e comunque vi sono ancora “passività” del padre e non sono venuti meno del tutto alcuni atteggiamenti rivendicativi della madre, cfr. pagine 3-4 dell'ultima relazione).
Lo stato attuale, dunque, pur se leggermente migliorato, impone a codesto Tribunale di disporre la prosecuzione (e se necessario il potenziamento) delle misure già messe in campo dai Servizi Sociali.
L'affido sostanziale di cui sopra, del resto, risulta doveroso alla luce dell'art. 333 c.c. ed in forza della decisione Cass. civ. 32290/2023, in quanto funzionale a garantire una situazione di maggiore garanzia e tutela per i minori e, a modifica di quanto disposto in via provvisoria come da verbale d'udienza del
28.5.2025 (ove la scadenza era stata fissata al 31.12.2025), va mantenuto fino al 31.12.2026. pagina 6 di 9 In particolare, fermo il collocamento dei minori presso la madre, i compiti del Servizio Sociale vanno così dettagliati e cioè:
a) Necessità di proseguire un riavvicinamento padre/minori con ogni intervento ritenuto utile ed opportuno per assicurare visite regolari padre-figli e superare anche lo stato di passività del padre,
b) Prosecuzione e potenziamento degli interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori c) Il Servizio Sociale dovrà proporre a , se vi consentirà, l'espletamento anche di un CP_1 percorso di sostegno psicologico a fronte del disturbo da lutto persistente di cui parla la CTU
d) in aggiunta ai compiti di supporto e vigilanza di cui sopra, il Servizio Sociale di Tolentino avrà compiti sostanziali, anche di ordinaria amministrazione quanto ai figli della coppia e Per_1
e, valendosi se necessario dei Consultori familiari e di ogni altro strumento utile (come CP_2 educatore domiciliare o altro), sentendo gli insegnanti che seguono i minori e i medici che li hanno in cura, effettuerà tutte le scelte che concernono l'istruzione e la salute di Per_1 CP_2 avendo cura di prodigarsi perché sia compreso ed indagato l'attuale stato psicologico dei minori
(attivando se necessario anche il supporto psicologico per gli stessi) e perché il percorso di studi di entrambi i figli risulti regolare quanto a frequentazione e risultati scolastici e) il Servizio Sociale di Tolentino dovrà modulare e -se del caso- anche potenziare i propri interventi alla luce del fatto che è affidatario in senso sostanziale dei figli e ha l'esercizio della responsabilità genitoriale su istruzione e salute dei figli minori della coppia f) il Servizio Sociale di Tolentino riferirà quadrimestralmente al Giudice tutelare dell'andamento dell'affido sostanziale di cui sopra
Di conseguenza, le visite dei figli con il padre vengono regolate nell'ambito degli interventi di cui sopra.
Nell'ottica di consentire un controllo di quanto ivi disposto e una positiva interlocuzione con codesta
Autorità Giudiziaria, la presente sentenza dovrà essere trasmessa, oltre che ai Servizi Sociali del
Comune di Tolentino, alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione per l'apertura di una procedura di
Vigilanza di fronte al Giudice tutelare.
Chiaramente, al collocamento dei figli presso la madre, consegue la conferma della statuizione, già prevista in sede di separazione, circa il fatto che la casa coniugale sita a Tolentino, in via Della Pace n.
57 vada assegnata a , perché vi viva con la prole. CP_1
Quanto al mantenimento previsto per i figli a carico del padre e alle spese straordinarie, invece, vanno integralmente confermate le statuizioni richiamate nel decreto di omologa della separazione pagina 7 di 9 consensuale, già confermate in sede Presidenziale ferma rivalutazione già maturata, con importi ovviamente anch'essi rivalutabili annualmente.
I profili di contrasto oggetto del presente giudizio (sostanzialmente quanto al regime di affido dei figli e visite del padre) e le sopravvenienze che hanno avuto luogo in corso di causa (soprattutto quanto alla figlia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che l'esito del giudizio Per_1 non era prevedibile a priori ed il comunque -essendosi in origine rimesso alle determinazioni Pt_1 del Giudice previa CTU- ottiene la conferma della statuizioni economiche della separazione (ferma rivalutazione già maturata), su cui nulla ha opposto la mentre la risulta vittoriosa sul CP_1 CP_1 collocamento dei figli presso di sé ma non quanto al regime di affidamento (che non è più condiviso ma diviene affido sostanziale al Servizio Sociale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che lo scioglimento del matrimonio è già stato pronunciato con sentenza n. 570 del 30.6.2023
1) Dispone l'affido (sostanziale) dei minori e al Servizio Sociale del Comune di Per_1 CP_2
Tolentino fino al 31.12.2026 con la specificazione che i compiti del Servizio Sociale affidatario sono i seguenti:
a) Necessità di proseguire un riavvicinamento padre/minori con ogni intervento ritenuto utile ed opportuno per assicurare visite regolari padre-figli e superare anche lo stato di passività del padre,
b) Proseguire e se del caso potenziare gli interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori c) Proporre a , se vi consentirà, l'espletamento anche di un percorso di sostegno CP_1 psicologico a fronte del disturbo da lutto persistente di cui parla la CTU
d) in aggiunta ai compiti di supporto e vigilanza di cui sopra, il Servizio Sociale di Tolentino avrà compiti sostanziali, anche di ordinaria amministrazione quanto ai figli della coppia e e, valendosi se necessario dei Consultori familiari e di ogni altro strumento Per_1 CP_2 utile (come educatore domiciliare o altro), sentendo gli insegnanti che seguono i minori e i medici che li hanno in cura, effettuerà tutte le scelte che concernono l'istruzione e la salute di avendo cura di prodigarsi perché sia compreso ed indagato l'attuale stato Per_1 CP_2 psicologico dei minori (attivando se necessario anche il supporto psicologico per gli stessi)
e perché il percorso di studi di entrambi i figli risulti regolare quanto a frequentazione e risultati scolastici pagina 8 di 9 e) il Servizio Sociale di Tolentino dovrà modulare e -se del caso- anche potenziare i propri interventi alla luce del fatto che è affidatario in senso sostanziale dei figli e ha l'esercizio della responsabilità genitoriale su istruzione e salute dei figli minori della coppia f) il Servizio Sociale di Tolentino riferirà quadrimestralmente al Giudice tutelare dell'andamento dell'affido sostanziale di cui sopra
2) Dispone il collocamento dei figli della coppia presso la madre, confermando l'assegnazione a della casa coniugale perché vi viva coi figli e come già previsto in CP_1 Per_1 CP_2 sede di separazione consensuale
3) Dispone che le visite padre-figli abbiano luogo come da indicazioni nascenti dai percorsi di mediazione e ravvicinamento padre-figli curati dal Servizio Sociale affidatario
4) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa ai Servizi Sociali del Comune di Tolentino, affidatati in senso sostanziale dei minori, nonché alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione per l'apertura di una procedura di Vigilanza di fronte al Giudice tutelare
5) Conferma le condizioni della separazione consensuale omologata quanto al contributo al mantenimento del padre per i figli da versare alla ferma rivalutazione già maturata e con CP_1 somme comunque rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT
6) Conferma la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per i figli come da separazione consensuale omologata al 50% fra i genitori
7) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 331/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PERTICARA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PALMIERI CP_1 C.F._2
PATRIZIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Nonché nei confronti di
Avv. PAROLISI CRISTINA, in qualità di curatrice speciale dei minori , nata a [...] Persona_1
RI CH (MC) il 12.02.2009 (c.f.: ) e , nato a [...] C.F._3 CP_2
RI CH (MC) il 08.02.2011 (c.f.: ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._4 studio del difensore a Recanati in Piazza Leopardi n. 4
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 9.9.2025, tenuta con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte ricorrente:
La difesa del ricorrente, alla luce della ultima relazione del Servizio Sociale rappresenta che la Pt_1 situazione è solo leggermente migliorata in quanto ad oggi risponde al telefono e alle chiamate CP_2 del padre e comunque vede i figli solo quando sono quest'utlimi che chiedono di accompagnarli da qualche parte a loro piacimento. Solo due sere sono andati a cena con il padre.
Si chiede pertanto che permanga l'affido al Servizio Sociale che dovrà mettere in atto tutte le misure a sostegno dei minori (finanche il supporto psicologico e/o educativa) come da provvedimento del Giudice del 27/5/2025 (cronologico 4801/2025) anche al fine di garantire la regolare frequentazione padre-figli, che peraltro solo grazie a detto monitoraggio sembra attivarsi.
Per il resto, tenuto conto della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio emessa il 29.6.2023 si chiede la conferma delle statuizioni economiche come da ricorso introduttivo (già confermate con l'ordinanza presidenziale del 19/4/2023 cronologico 3412).
Per parte resistente: evidenzia come dall'ultima relazione dei Servizi Sociali di Tolentino, depositata il 27/8/2025, la situazione familiare e, in particolare, il rapporto tra i minori ed il padre sia evoluta - e stia evolvendo - positivamente e significativamente, e come, a tal fine, abbia giovato l'eliminazione dell'educativa domiciliare e degli incontri presso i Servizi che, come riconosciuto da questi ultimi, e Per_1 CP_2 avevano vissuto come "costrizione".
Ha giovato, a tal fine, anche il supporto materno, che non è mai loro venuto meno e che ha fatto sì che uperasse il periodo di forte stress emotivo-ansioso che l'aveva oppressa, recuperasse in pieno il Per_1 proprio andamento scolastico ed il debito di matematica.
" Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e . CP_1 Parte_1
b) disporre che i minori e siano affidati, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1 CP_2 con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre, cui rimarrà assegnata in uso la casa coniugale e tutti gli arredi che la compongono.
c) confermare i tempi di permanenza dei minori presso ognuno dei genitori così come indicati nella sentenza di separazione, nel rispetto, comunque, delle loro volontà, esigenze ed aspettative.
pagina 2 di 9 d) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, l'importo mensile di €. 515,19, così come ad oggi rivalutato, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. Onerarlo, altresì, del dovere di contribuire alle loro spese straordinarie, quali quelle indicate dal Protocollo stilato dalla Conferenza Distrettuale il
10/7/2024, nella misura del 50%.
Esborsi e compenso integralmente refusi, oltre CPA ed IVA nell'aliquota vigente"
Per la curatrice speciale dei figli minori:
- preso atto del lieve miglioramento della situazione familiare ovvero che padre e madre stanno mettendo in atto una genitorialità condivisa con l'aiuto del consultorio di Tolentino, che le risultanze scolastiche di entrambi I ragazzi sono positive, che entrambi riescono ad avere un rapporto con il padre e si sentono più liberi e spontanei nella frequentazione paterna;
-sottolinea l'importanza del proseguimento dell'affido dei minori ai Servizi sociali, così come statuito dal Giudice, fino al 31.12.2025 alla luce della permanenza di alcune criticità genitoriali in ottica di sostegno, sia per i minori sia per I genitori, e quale garanzia della messa in campo da parte dei servizi di tutti i supporti necessari al benessere di e in vista anche dell'inizio del nuovo anno Per_1 CP_2 scolastico;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente in data 7.2.2023 ha istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.7.2007 con CP_1
Comparsi i coniugi di fronte al Presidente del Tribunale il 19.4.2023, nominata la curatrice speciale per i minori, designato il giudice istruttore, la resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
In data 30.6.2023, pertanto, è stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del vincolo coniugale
(sentenza n. 570/2023).
Il ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nati i figli nata il [...]) e (nato il Per_1 CP_2
08.02.2011) e che i figli, nell'ambito delle condizioni di separazione consensuale omologata il
25.5.2026 (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), sono stati affidati in via congiunta a entrambi i genitori ma collocati in via prevalente con la madre presso l'abitazione coniugale, sita in Tolentino, in via Della Pace n. 57, prevedendo un diritto di visita del padre (cfr. punto 7 del ricorso congiunto di separazione).
Il ricorrente, tuttavia, ha allegato che la frequentazione coi figli, regolare fino al 2020, in seguito non si
è più svolta come previsto in sede di separazione, in quanto la madre aveva allontanato i figli dal padre pagina 3 di 9 ed erano falliti anche i tentativi avviati presso il Consultorio familiare di Tolentino di mediazione familiare, chiedendo un ripristino della frequentazione padre-figli.
La resistente da parte sua ha ricordato, invece, che l'allontanamento padre-figli trovava ragione nel disinteresse mostrato dal padre verso i figli e nella sua incapacità di creare occasioni utili anche durante il periodo Covid e ha domandato confermarsi- quanto meno in via provvisoria- le condizioni della separazione.
Orbene, il Collegio, quanto al vero punto di contrasto oggetto del presente giudizio (e cioè la responsabilità genitoriale e il rapporto padre-figli), deve prendere atto che nella CTU svolta in corso di causa -a cura della dott.ssa sono ampiamente emerse criticità nel nucleo familiare, tanto Persona_2 che -come già messo in luce con ordinanza del 16.12.2024 a firma del Giudice relatore- l'ausiliario del
Giudice, dopo aver anche ascoltato i minori e (come risulta alle pagine da 19 a 23 della Per_1 CP_2 relazione peritale), aveva già posto in luce che “La valutazione del sistema familiare ha messo in evidenza una situazione molto complessa dovuta alla relazione disfunzionale esistente tra i due genitori che costringe i minori ad una scelta di sopravvivenza schierandosi con il genitore che percepiscono emotivamente più fragile.
Si ritiene che la Signora e il Signor , seppure con delle criticità, CP_1 Parte_1 maggiori da parte della Signora, presentino sufficienti competenze genitoriali di base.
Nel superiore interesse dei figli minori, e , si suggerisce di mantenere il loro Per_1 CP_2 affidamento condiviso ad entrambi i genitori con il loro collocamento presso la residenza materna.
Si ritiene necessario che la Signora affronti un percorso di psicoterapia individuale per essere CP_1 aiutata ad elaborare il lutto della perdita della figura paterna.
Si ritiene necessario interessare il Servizio Sociale del Comune di Tolentino con l'obiettivo di attivare il Servizio di Educativa Domiciliare con un operatore che possa usufruire di uno spazio d'intervento sia presso la casa paterna che presso la casa materna.
Si ritiene necessario che inizialmente il padre incontri i figli in uno spazio pomeridiano infrasettimanale alla presenza dell'educatrice domiciliare per garantire la presenza dei minori.
Nel tempo potrà essere confermata la completa calendarizzazione già stabilita e, pertanto, nei giorni di mercoledì e venerdì i figli al ritorno dalla scuola potranno recarsi a casa del padre dove li attenderà la nonna paterna, dove li raggiungerà il padre all'uscita dal lavoro. I minori rientreranno presso la casa materna dopo la cena.
Si ritiene necessario che i due genitori intraprendano al più presto un percorso di supporto alla genitorialità, in una fase iniziale con sedute individuali, con il monitoraggio del Servizio Sociale.
pagina 4 di 9 A seguito della consegna della bozza dell'elaborato peritale, il CTP del Signor redige le Pt_1 proprie note tecniche di parte che si allegano (All. 3).
La scrivente, dopo avere letto attentamente le osservazioni della Collega CTP, con la quale si è creato un proficuo clima di collaborazione, espone le proprie considerazioni in merito.
Risposte alle note critiche della Dott.ssa Per_3
Si concorda con la Collega CTP che la Signora presenta dal punto di vista clinico un Disturbo da CP_1
Lutto Persistente e Complicato secondo i criteri del DSM-52.
Seppure con gli interventi suggeriti, se nei prossimi sei mesi la relazione padre-figli dovesse permanere invariata, si ritiene necessario trasformare l'affidamento condiviso dei minori ai genitori in un affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente.” (cfr. relazione di CTU depositata il
13.4.2024)
Nonostante il mantenimento dell'affido condiviso (come previsto dalla separazione consensuale e come consigliato dalla CTU quale misura da adottare in prima battuta seppur con supporto dei Servizi
Sociali) e gli sforzi profusi in corso di causa (anche attraverso plurimi operatori che hanno seguito il caso), gli incontri padre-figli non sono mai ripresi con continuità e regolarità (né per il tramite dei
Servizi Sociali né attraverso l'educatore domiciliare che pure doveva favorirli).
A ciò deve aggiungersi che anche la frequentazione del percorso consigliato alla pur se non CP_1 coercibile, non ha mai avuto luogo in modo verificabile (sostenendo la parte di essersi affidata ad un professionista privato) e comunque non è mai migliorato del tutto l'aspetto di maggiore criticità della cioè il consentire l'accesso all'altro genitore (cfr. pagina 31-32 della relazione peritale in atti), il CP_1 che, a fronte dell' assenza dell'altra figura genitoriale (anche perché i figli più volte hanno manifestato di non voler coinvolgere il padre in nessun aspetto rilevante della loro vita), si è tradotto, come la CTU aveva invero previsto, in una situazione di pregiudizio soprattutto per (cfr. il passaggio della Per_1 relazione dell'ausiliario ove già emergeva un rapporto simbiotico madre-figlia tanto che ivi si legge “la
Signora faccia fatica a vivere come individuo separato da sé e tenda a creare con lei un CP_1 Per_1 rapporto fuso nel quale la ragazza svolge nei suoi confronti un ruolo consolatorio e di supporto. La
Signora tende a ripetere con quanto vissuto con il proprio padre privandola così Per_1 dell'autonomia e delle adeguate risposte ai suoi bisogni emotivi, ai quali la figura materna non riesce
a dare ascolto poiché troppo concentrata sulla sua sofferenza.”)
Infatti, successivamente al deposito della relazione peritale, in un periodo di stasi totale degli incontri padre-figli e a fronte dell'emergere di scarsa fiducia della nei Servizi Sociali e persino nei CP_1 confronti dell'educatore domiciliare (fra cui spiccano gli episodi di registrazione di tutti i colloqui svolti con gli operatori coinvolti da parte di ), la figlia dopo alcune pregresse CP_1 Per_1
pagina 5 di 9 manifestazioni di attacchi di panico, a novembre 2024, ha compiuto atti di autolesionismo come emerso a verbale d'udienza del 3.12.2024 e, successivamente, ha iniziato ad accumulare -anche in concomitanza con un intervento chirurgico al ginocchio- un numero preoccupante di assenze a scuola
(trattasi del Liceo Coreutico di Tolentino) come a verbale d'udienza del 18.2.2025, ponendo a rischio anche il superamento dell'anno scolastico (successivamente conclusosi con un debito in matematica).
Ritiene, pertanto, il Collegio che alla luce delle risultanze della CTU e di quanto successivamente accaduto e qui in breve riportato, non possano che confermarsi i provvedimenti già assunti dal Giudice relatore in corso di causa (da intendersi qui richiamati anche quanto al loro apparato motivazionale) quanto all'affido (sostanziale) dei minori e al Servizio Sociale del Comune di Tolentino, Per_1 CP_2 come già disposto con ordinanza del 19.2.2025.
Difatti, una simile ingerenza nella vita della famiglia è risultata all'epoca improcrastinabile ed appare oggi ancora giustificata ed adeguata -come ammette anche la curatrice speciale dei minori- visto che unicamente dopo la sua adozione le parti hanno iniziato ad avere un atteggiamento un minimo più collaborativo, quanto meno nell'ottica di contenimento di una condotta (soprattutto della madre) in precedenza unicamente volta a denunciare le mancanze dell'altro genitore, senza sufficiente spirito critico (vedasi ad esempio il fatto che la genitore collocatario dei figli, continuando ad accusare il CP_1 padre di essere passivo -come pure è risultato in causa-, ha di fatto avallato per i figli scelte non funzionali al loro superiore interesse, come quella di giustificare le assenze scolastiche di e/o di Per_1 minimizzare -come accaduto anche in udienza- i rischi concreti di perdita dell'anno scolastico)
Nell'ultima relazione disponibile da parte del Servizio Sociale (pervenuta ad agosto 2025), del resto, emerge che i genitori hanno mostrato una maggiore adesione al percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, quanto meno assumendo -previa intermediazione dei Servizi Sociali- decisioni di comune accordo nell'interesse dei figli, come accaduto per la scelta del nuovo medico per e per Per_1
l'individuazione della scuola superiore per (il che rappresenta già un risultato) anche se CP_2 permangono delle criticità (in particolare, a volte non viene attuato quanto concordato e comunque vi sono ancora “passività” del padre e non sono venuti meno del tutto alcuni atteggiamenti rivendicativi della madre, cfr. pagine 3-4 dell'ultima relazione).
Lo stato attuale, dunque, pur se leggermente migliorato, impone a codesto Tribunale di disporre la prosecuzione (e se necessario il potenziamento) delle misure già messe in campo dai Servizi Sociali.
L'affido sostanziale di cui sopra, del resto, risulta doveroso alla luce dell'art. 333 c.c. ed in forza della decisione Cass. civ. 32290/2023, in quanto funzionale a garantire una situazione di maggiore garanzia e tutela per i minori e, a modifica di quanto disposto in via provvisoria come da verbale d'udienza del
28.5.2025 (ove la scadenza era stata fissata al 31.12.2025), va mantenuto fino al 31.12.2026. pagina 6 di 9 In particolare, fermo il collocamento dei minori presso la madre, i compiti del Servizio Sociale vanno così dettagliati e cioè:
a) Necessità di proseguire un riavvicinamento padre/minori con ogni intervento ritenuto utile ed opportuno per assicurare visite regolari padre-figli e superare anche lo stato di passività del padre,
b) Prosecuzione e potenziamento degli interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori c) Il Servizio Sociale dovrà proporre a , se vi consentirà, l'espletamento anche di un CP_1 percorso di sostegno psicologico a fronte del disturbo da lutto persistente di cui parla la CTU
d) in aggiunta ai compiti di supporto e vigilanza di cui sopra, il Servizio Sociale di Tolentino avrà compiti sostanziali, anche di ordinaria amministrazione quanto ai figli della coppia e Per_1
e, valendosi se necessario dei Consultori familiari e di ogni altro strumento utile (come CP_2 educatore domiciliare o altro), sentendo gli insegnanti che seguono i minori e i medici che li hanno in cura, effettuerà tutte le scelte che concernono l'istruzione e la salute di Per_1 CP_2 avendo cura di prodigarsi perché sia compreso ed indagato l'attuale stato psicologico dei minori
(attivando se necessario anche il supporto psicologico per gli stessi) e perché il percorso di studi di entrambi i figli risulti regolare quanto a frequentazione e risultati scolastici e) il Servizio Sociale di Tolentino dovrà modulare e -se del caso- anche potenziare i propri interventi alla luce del fatto che è affidatario in senso sostanziale dei figli e ha l'esercizio della responsabilità genitoriale su istruzione e salute dei figli minori della coppia f) il Servizio Sociale di Tolentino riferirà quadrimestralmente al Giudice tutelare dell'andamento dell'affido sostanziale di cui sopra
Di conseguenza, le visite dei figli con il padre vengono regolate nell'ambito degli interventi di cui sopra.
Nell'ottica di consentire un controllo di quanto ivi disposto e una positiva interlocuzione con codesta
Autorità Giudiziaria, la presente sentenza dovrà essere trasmessa, oltre che ai Servizi Sociali del
Comune di Tolentino, alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione per l'apertura di una procedura di
Vigilanza di fronte al Giudice tutelare.
Chiaramente, al collocamento dei figli presso la madre, consegue la conferma della statuizione, già prevista in sede di separazione, circa il fatto che la casa coniugale sita a Tolentino, in via Della Pace n.
57 vada assegnata a , perché vi viva con la prole. CP_1
Quanto al mantenimento previsto per i figli a carico del padre e alle spese straordinarie, invece, vanno integralmente confermate le statuizioni richiamate nel decreto di omologa della separazione pagina 7 di 9 consensuale, già confermate in sede Presidenziale ferma rivalutazione già maturata, con importi ovviamente anch'essi rivalutabili annualmente.
I profili di contrasto oggetto del presente giudizio (sostanzialmente quanto al regime di affido dei figli e visite del padre) e le sopravvenienze che hanno avuto luogo in corso di causa (soprattutto quanto alla figlia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che l'esito del giudizio Per_1 non era prevedibile a priori ed il comunque -essendosi in origine rimesso alle determinazioni Pt_1 del Giudice previa CTU- ottiene la conferma della statuizioni economiche della separazione (ferma rivalutazione già maturata), su cui nulla ha opposto la mentre la risulta vittoriosa sul CP_1 CP_1 collocamento dei figli presso di sé ma non quanto al regime di affidamento (che non è più condiviso ma diviene affido sostanziale al Servizio Sociale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che lo scioglimento del matrimonio è già stato pronunciato con sentenza n. 570 del 30.6.2023
1) Dispone l'affido (sostanziale) dei minori e al Servizio Sociale del Comune di Per_1 CP_2
Tolentino fino al 31.12.2026 con la specificazione che i compiti del Servizio Sociale affidatario sono i seguenti:
a) Necessità di proseguire un riavvicinamento padre/minori con ogni intervento ritenuto utile ed opportuno per assicurare visite regolari padre-figli e superare anche lo stato di passività del padre,
b) Proseguire e se del caso potenziare gli interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori c) Proporre a , se vi consentirà, l'espletamento anche di un percorso di sostegno CP_1 psicologico a fronte del disturbo da lutto persistente di cui parla la CTU
d) in aggiunta ai compiti di supporto e vigilanza di cui sopra, il Servizio Sociale di Tolentino avrà compiti sostanziali, anche di ordinaria amministrazione quanto ai figli della coppia e e, valendosi se necessario dei Consultori familiari e di ogni altro strumento Per_1 CP_2 utile (come educatore domiciliare o altro), sentendo gli insegnanti che seguono i minori e i medici che li hanno in cura, effettuerà tutte le scelte che concernono l'istruzione e la salute di avendo cura di prodigarsi perché sia compreso ed indagato l'attuale stato Per_1 CP_2 psicologico dei minori (attivando se necessario anche il supporto psicologico per gli stessi)
e perché il percorso di studi di entrambi i figli risulti regolare quanto a frequentazione e risultati scolastici pagina 8 di 9 e) il Servizio Sociale di Tolentino dovrà modulare e -se del caso- anche potenziare i propri interventi alla luce del fatto che è affidatario in senso sostanziale dei figli e ha l'esercizio della responsabilità genitoriale su istruzione e salute dei figli minori della coppia f) il Servizio Sociale di Tolentino riferirà quadrimestralmente al Giudice tutelare dell'andamento dell'affido sostanziale di cui sopra
2) Dispone il collocamento dei figli della coppia presso la madre, confermando l'assegnazione a della casa coniugale perché vi viva coi figli e come già previsto in CP_1 Per_1 CP_2 sede di separazione consensuale
3) Dispone che le visite padre-figli abbiano luogo come da indicazioni nascenti dai percorsi di mediazione e ravvicinamento padre-figli curati dal Servizio Sociale affidatario
4) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa ai Servizi Sociali del Comune di Tolentino, affidatati in senso sostanziale dei minori, nonché alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione per l'apertura di una procedura di Vigilanza di fronte al Giudice tutelare
5) Conferma le condizioni della separazione consensuale omologata quanto al contributo al mantenimento del padre per i figli da versare alla ferma rivalutazione già maturata e con CP_1 somme comunque rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT
6) Conferma la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per i figli come da separazione consensuale omologata al 50% fra i genitori
7) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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