Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5763/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5763/2024, promossa con ricorso depositato il 26/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina ITALIANA - Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino ITALIANO - Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
entrambi con l'Avv. Giuseppe Caloia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AI (MI), in data 22/10/2005 (anno
2005 - atto n. 20 - parte II - serie A)
con i seguenti figli:
a) nato a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente indipendente;
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
2) la casa coniugale di AI (MI), via Puecher n. 14, rimarrà assegnata in uso esclusivo al sig. con quanto in essa contenuto. La sig.ra ha già Parte_2 Parte_1
provveduto a trasferirsi in altra abitazione e ad asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali;
3) le residue rate del mutuo con Banca Intesa SanPaolo spa a cui i coniugi erano subentrati per l'acquisto della casa familiare verranno pagate integralmente dal sig. che si Parte_2
accolla pertanto la quota già di spettanza della sig.ra Parte_1
Il pagamento delle rate verrà operato attraverso il conto comune Intesa SanPaolo n.
03457/6152/31068151 che il sig. si impegna ad alimentare tempestivamente e Pt_2
adeguatamente al fine di consentire il puntuale pagamento delle rate del mutuo.
Nell'eventualità in cui la banca mutuante, per qualsiasi motivo, dovesse richiedere ed ottenere il pagamento delle indicate rate residue di mutuo, o di parte di esse, direttamente alla sig.ra Pt_1
il sig. rimborserà alla moglie quanto versato a tale titolo entro il termine di
[...] Parte_2
giorni 30 dalla ricezione della relativa richiesta;
4) i coniugi inoltre, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, danno atto di aver già conferito mandato alla vendita della casa coniugale alla Agenzia Immobiliare Tecnocasa di
Villa Cortese via Pacinotti n. 6 al prezzo di € 235.000,00. L'incarico di mediazione ha decorrenza dal 15/11/2024 al 30/06/25 e si intenderà tacitamente rinnovato per una sola volta per un pari periodo di tempo (6 mesi) salvo disdetta;
5) l'importo che verrà ricavato dalla vendita sarà suddiviso a giusta metà tra il sig.
[...]
e la sig.ra al netto degli oneri necessari per l'estinzione del mutuo. Pt_2 Parte_1
Eventuali rate di mutuo non pagate a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto, ferme le previsioni di cui al precedente punto n. 3, non graveranno sulla quota di ricavo dalla vendita di spettanza della sig.ra Parte_1
6) all'esito della vendita della casa coniugale i coniugi suddivideranno tra loro anche gli arredi ed i corredi in essa contenuti;
2 7) il conto corrente Intesa Sanpaolo spa n. 03457/6152/31068151 cointestato ai coniugi verrà estinto entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo per l'acquisto della casa familiare. Il relativo saldo rimarrà assegnato in via definitiva al sig. Parte_2
8) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione abitativa prevalente presso il padre;
9) il figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente, continuerà Persona_1
ad abitare presso il padre;
10) durante la settimana la madre potrà tenere con sé la figlia minore quando vorrà previo accordo con il padre.
La madre potrà altresì tenere con sé la figlia minore a fine settimana alterni dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo con il padre con preavviso di almeno 24 ore ed in considerazione degli impegni lavorativi della madre.
Le festività natalizie e di fine anno, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno suddivise in due periodi decorrenti, quanto al primo, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 11,00 del 31 dicembre e, quanto al secondo, dalle ore 11,00 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 06 gennaio.
La figlia minore trascorrerà alternatamente di anno in anno uno dei due periodi feriali con il padre o la madre a cominciare dal primo periodo della corrente annualità che sarà trascorso con la madre.
Il giorno della Santa Pasqua ed il lunedì di Sant'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori, sarà trascorso dalla figlia minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori a cominciare dalla annualità
2025 che la figlia passerà con il papà.
I genitori potranno anche tenere con sé la figlia minore durante le vacanze estive nei mesi di giugno o luglio od agosto per un periodo, anche non continuativo, di giorni 15.
All'uopo i coniugi si comunicheranno, entro il 15 maggio di ogni anno, il periodo di ferie prescelto.
11) la sig.ra corrisponderà al sig. quale contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e la somma di € 200,00 Persona_2 Persona_1
(duecento/00) entro il giorno 19 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata ogni anno mediante applicazione integrale degli indici ISTAT di incremento costo vita per le famiglie di operai ed impiegati;
12) nell'eventualità in cui la sig.ra attualmente occupata con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo determinato fino al 31/01/2025 perdesse, per qualsiasi motivo, la propria occupazione lavorativa, il versamento del contributo al mantenimento dei figli di cui
3 al precedente punto 11) rimarrà sospeso sino a che la stessa non troverà un'altra occupazione lavorativa che le consenta di percepire una retribuzione mensile di importo analogo a quella attualmente percepita (€ 1.300,00 netti);
13) l'importo mensile dell'assegno unico e universale per i figli a carico resterà integralmente a disposizione del sig. esclusivamente per i bisogni dei figli e Parte_2 Per_2 Per_1
14) le spese straordinarie per il mantenimento dei figli saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese e modalità di pagamento / addebito / rimborso determinate sulla base delle linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano in materia di “spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del 14/11/17;
15) l'autovettura Renault Clio TG BE031NN intestata alla moglie, rimarrà in proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
16) l'autovettura Fiat Idea TG CM766NL intestata al marito, rimarrà in proprietà esclusiva del sig. Pt_2
17) i coniugi si dichiarano, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla domanda di contributo economico;
18) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco assenso per il rilascio di passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore ovvero per il rilascio del passaporto direttamente a nome della figlia minore;
19) le spese e le competenze per l'assistenza professionale del difensore che le assiste saranno suddivise a giusta metà tra le parti;
20) i coniugi dichiarano concordemente e si danno atto che le condizioni indicate nel presente atto avranno per loro efficacia vincolante sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso avanti il difensore;
21) i coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare alla impugnazione di pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22/10/2005, in AI (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AI (anno 2005 - atto n. 20 - parte II - serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___13.12.2024________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
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