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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.7 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
con sede in Rieti, via Casetta di Campoloniano n.5, cod. fisc. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Signor P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Alessandro Trinchi del Foro di Rieti presso il cui studio, sito in Rieti, Via Cavour n.6, elegge domicilio;
PARTE OPPONENTE
E
, nata l'[...] a [...], residente a[...] C, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Martire Luca Salvatore, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la società “ ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2023, emesso dal Tribunale di Rieti, sezione lavoro, il 21 novembre 2023 (e notificato il 23 novembre 2023) su istanza della Sig.ra , con CP_1 il quale è stato ingiunto all'odierna opponente “il pagamento dell'importo di Euro 5.897,63 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, somma questa relativa al residuo ferie maturate e non godute, alle ex festività, ai r.o.l., ai ratei relativo alla 13a e 14a mensilità nonché al TFR maturato e non corrisposto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro tra la e la , nonché il pagamento delle spese del procedimento liquidate CP_1 Parte_1 in Euro 710,00 oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA”.
A fondamento della propria opposizione, la suddetta società ha allegato che:
- la IG.ra ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
nel proprio cantiere di Avezzano presso la con Parte_1 Controparte_2 contratto a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale a 30 ore settimanali con la qualifica di addetto alle pulizie negli stabili, inquadrato al 2° livello, dal 1° gennaio
2019 al 31 maggio 2023 quando si è concluso il contratto di appalto tra la Parte_1
e la CP_2
- la società nonostante gli impegni contrattuali assunti nei confronti della CP_2
odierna opponente, ad oggi non ha ancora integralmente corrisposto il compenso per i servizi resi da quest'ultima costringendola a promuovere avanti al Tribunale di
Avezzano un procedimento monitorio per ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro 51.606,59 relativa a servizi resi nel periodo febbraio 2023-maggio
2023, procedimento questo conclusosi con la pronuncia del decreto ingiuntivo n.382/2023 (v. all.2) successivamente opposto dalla debitrice con atto di opposizione notificato il 20 novembre 2023, per il quale attualmente pende avanti al Tribunale di
Avezzano il giudizio di opposizione n.1260/2023 RG;
- il mancato pagamento alla del compenso da parte della per i Parte_1 CP_2
servizi resi nel cantiere di Avezzano, dunque, ha creato oggettive difficoltà di natura economica alla , la quale si è trovata nella impossibilità obiettiva dovuta Parte_1
ad una situazione di difficoltà economica di far fronte alla sua obbligazione nei confronti della IG.ra ; Pt_3
2 - l'importo richiesto dalla risulta essere errato nell'ammontare poiché CP_1
controparte, richiedendo la cifra nel suo ammontare lordo, “non sembra aver tenuto conto delle trattenute che la ha già versato nei termini di legge in favore Parte_1
della stessa. Avendo la provveduto al versamento delle ritenute e Parte_1 trattenute di legge l'acconto netto di Euro 500,00 percepito dalla va portato a CP_1
deconto dell'importo netto risultante dall'ultima busta paga con la conseguenza che
l'importo residuo alla stessa spettante ammonta ad Euro 4.158,32 e non ad Euro
5.897,63 risultante dal decreto ingiuntivo opposto”.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la parte opposta, IG.ra
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ribadendo la piena fondatezza CP_1
della propria pretesa creditoria, di cui ha rivendicato anche la corretta quantificazione e determinazione, censurando le valutazioni di controparte in quanto generiche e non specifiche o puntuali.
Senza sviluppi istruttori, la causa è stata discussa ex art. 127 ter c.p.c. tramite deposito di note scritte, mediante le quali parte opponente ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando atto di quietanza rilasciata da parte opposta (v. note scritte del 23 settembre 2025) e l'opposta ha dato atto del comportamento adempitivo e integralmente satisfattivo serbato, pur con ritardo, dalla società opponente.
Sulla base delle superiori circostanze il Tribunale, premessa la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta per come ritraibile dagli atti di causa, ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno, ormai, la ragione sostanziale del conflitto fra le parti alla luce dell'intervenuto pagamento da parte della società
“ della prestazione oggetto del ricorso. Parte_1
In assenza di accordo tra le parti, infine, applicando il principio della soccombenza virtuale, le spese di lite, liquidate come da dispositivo e comprensive anche della fase cautelare, vanno poste in capo alla società opponente che, a causa del suo inadempimento (progressivamente rimosso, nel corso del tempo e in ritardo, solo tramite pagamenti sopravvenuti estintivi della pretesa creditoria), ha comunque costretto l'opposta ad attivare il procedimento monitorio, ricorrente alla strada giudiziale per ottenere soddisfacimento del proprio diritto di credito, in assenza peraltro di situazioni di eccezionale e oggettiva impossibilità ad adempiere.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario di parte opposta, da liquidarsi in complessivi euro 2.959,00, oltre accessori come per legge.
Rieti, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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